L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo che colpisce un lavoratore durante lo svolgimento della sua attività lavorativa o in occasione della stessa. La normativa italiana prevede una disciplina dettagliata in materia, con l’obiettivo di tutelare il lavoratore e garantire il risarcimento del danno subito.
Indice
- 1. Definizione e caratteristiche
- 2. Differenze tra infortunio sul lavoro e malattia professionale
- 3. Soggetti tutelati
- 4. Obblighi del datore di lavoro
- 5. Obblighi del lavoratore
- 6. Denuncia di infortuni e procedimento INAIL
- 7. Indennizzo e prestazioni a carico dell’INAIL
- 8. Responsabilità del datore di lavoro e azione di regresso
- 9. Infortunio in itinere
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1. Definizione e caratteristiche
Secondo l’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), si considera infortunio sul lavoro qualsiasi evento traumatico avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, che determini l’incapacità temporanea o permanente del lavoratore.
Elementi costitutivi
Un evento può essere qualificato come infortunio sul lavoro se ricorrono i seguenti elementi:
- Causa violenta: il danno deve derivare da un fattore esterno, improvviso e imprevisto (es. caduta da un’impalcatura, ustione, schiacciamento, etc.).
- Occasione di lavoro: l’evento deve essere direttamente collegato allo svolgimento dell’attività lavorativa o accadere in un contesto connesso al lavoro.
- Lesione: il lavoratore deve subire una compromissione della salute tale da determinare un’inabilità temporanea o permanente.
2. Differenze tra infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro si distingue dalla malattia professionale, che invece è causata da una esposizione prolungata nel tempo a fattori di rischio legati alla mansione lavorativa (es. sordità da esposizione al rumore, patologie polmonari derivanti da inalazione di sostanze tossiche, ecc.).
3. Soggetti tutelati
La tutela contro gli infortuni sul lavoro è garantita a diverse categorie di lavoratori, tra cui:
- Lavoratori subordinati e parasubordinati (inclusi apprendisti e tirocinanti);
- Lavoratori autonomi in particolari settori (es. artigiani, agricoltori);
- Soci di cooperative;
- Lavoratori in smart working, a condizione che l’infortunio sia direttamente collegato allo svolgimento dell’attività lavorativa.
4. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha il dovere di garantire un ambiente di lavoro sicuro, adottando tutte le misure necessarie per prevenire infortuni. In particolare, è obbligato a:
- Garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro);
- Fornire adeguata formazione e informazione sui rischi lavorativi;
- Dotare i lavoratori di dispositivi di protezione individuale (DPI);
- Adottare misure di prevenzione e protezione idonee a ridurre il rischio di infortuni.
In caso di violazione di tali obblighi, il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile penalmente e civilmente per l’infortunio subito dal dipendente.
5. Obblighi del lavoratore
Anche il lavoratore ha specifici obblighi in materia di sicurezza, tra cui:
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di lavoro;
- Segnalare eventuali situazioni di pericolo;
- Adottare comportamenti prudenti per evitare danni alla propria e altrui incolumità.
6. Denuncia di infortuni e procedimento INAIL
Il lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro deve comunicarlo immediatamente al datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di denunciarlo all’INAIL entro due giorni dall’evento (o 24 ore in caso di infortunio mortale).
Iter per il riconoscimento:
- Primo soccorso e certificazione medica: il lavoratore si reca presso una struttura sanitaria per ottenere un certificato di infortunio.
- Comunicazione all’INAIL: il datore di lavoro trasmette il certificato all’INAIL e denuncia l’evento.
- Accertamento dell’INAIL: l’Istituto verifica se sussistono i requisiti per la tutela assicurativa.
- Erogazione delle prestazioni: se l’infortunio viene riconosciuto, il lavoratore ha diritto a diverse forme di indennizzo.
7. Indennizzo e prestazioni a carico dell’INAIL
Se l’INAIL riconosce l’infortunio come rientrante nella tutela assicurativa, il lavoratore ha diritto a:
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (dal 4° giorno di assenza fino alla guarigione);
- Rendita per inabilità permanente se l’infortunio ha causato una riduzione della capacità lavorativa superiore al 16%;
- Assegno per assistenza personale continuativa, in caso di gravi menomazioni;
- Risarcimento in caso di morte: la famiglia del lavoratore deceduto riceve un’indennità e una rendita ai superstiti.
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il 100% della retribuzione per i primi tre giorni di assenza.
8. Responsabilità del datore di lavoro e azione di regresso
Se l’infortunio è causato da negligenza o violazione delle norme di sicurezza da parte del datore di lavoro, questi può essere chiamato a risponderne:
- Civilmente, per il risarcimento del danno differenziale (danno patrimoniale e non patrimoniale non coperto dall’INAIL);
- Penalmente, se vi è violazione del D.Lgs. n. 81/2008;
- Azione di regresso dell’INAIL: l’Istituto può chiedere al datore di lavoro il rimborso delle somme erogate se l’infortunio è dovuto a sua colpa.
9. Infortunio in itinere
L’infortunio è coperto dall’INAIL anche quando avviene nel tragitto tra casa e luogo di lavoro, a condizione che il percorso sia diretto e non vi siano interruzioni ingiustificate. Sono inclusi anche gli incidenti avvenuti:
- Usando mezzi pubblici o privati se necessari per raggiungere il lavoro;
- Durante spostamenti per motivi di lavoro;
- Nel tragitto per la pausa pranzo se effettuato in luoghi convenzionati.
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