L’autore di un esposto può accedere agli atti del procedimento disciplinare a carico del professionista

Redazione 30/01/13
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Lilla Laperuta

La qualità di autore di un esposto, da cui ha tratto origine un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, presupposto per la titolarità del diritto di accesso ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990. In tali termini si è espresso il Consiglio di Stato, sentenza 21 gennaio 2013, n. 316, che ha ritenuto infondata la tesi contraria prospettata dall’appellante (secondo cui è ”insufficiente essere autore di un esposto per acquisire la legittimazione all’accesso, in quanto l’autore dell’esposto non è parte del procedimento disciplinare e non può neanche impugnare l’esito del procedimento stesso”).

Viene, pertanto, dai giudici di legittimità considerato illegittimo il silenzio-rifiuto opposto dall’Ordine degli Avvocati sull’istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato a seguito di un esposto presentato da un avvocato nei confronti di un collega, nel caso in cui, come nella fattispecie, l’autore dell’esposto, pur non avendo un rapporto contrattuale con il professionista denunciato, abbia avuto comunque con il medesimo un contatto afferente alla sfera professionale, che di suo è idoneo – per quel che si riflette in termini disciplinari – a costituire un fatto giuridicamente produttivo di effetti.

Risulta, infatti, dal contenuto dell’esposto che detto professionista fosse il difensore dei soggetti con i quali erano pendenti una serie di controversie. Nell’esposto si è contestato all’avvocato di controparte di avere tenuto, per circostanze specificamente indicate, comportamenti contrari ai doveri deontologici di probità, dignità, decoro e lealtà nonché lesivi dei «precetti di buona fede e correttezza». In particolare, vengono denunciati comportamenti relativi alle modalità di esecuzione di somma dovute e di notificazione di atti processuali. Questi elementi, si sostiene nella sentenza, «la cui effettiva portata esula dall’ambito del presente giudizio – che rispetto ai fatti da accertare si pone in limine – sono sufficienti a fare ritenere che nel caso di accertamento di una responsabilità disciplinare il richiedente potrebbe stimare se intraprendere azioni a tutela della propria posizione giuridica eventualmente lesa. Ne consegue che l’autore dell’esposto è effettivamente titolare di una «situazione giuridicamente rilevante».

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