L’atto pubblico -Scheda di Diritto

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Si chiama atto pubblico, detto anche atto autentico o scrittura pubblica, un documento al quale vengono riconosciuti determinati caratteri giuridici.
Per approfondire si consiglia il volume: Gli atti di stato civile -Nascita, cittadinanza, matrimonio, unione civile, morte

Indice

1. I caratteri


Gli atti pubblici fanno prova legale. 
In questo contesto, il fatto o l’atto è dallo stesso provato e il giudice non deve procedere a nessuna valutazione di discrezione.
La controparte ha la facoltà di contestarne l’attendibilità potendolo privare della sua efficacia di prova.
In alcuni ordinamenti europei, per menzionarne uno, in Germania, fornisce la prova contraria, mentre in altri, come ad esempio in Francia, e in Italia, viene attuato attraverso un procedimento speciale chiamato querela di falso in atto pubblico nei confronti del pubblico ufficiale.
La maggior parte degli ordinamenti facenti parte del Civil Law, ad eccezione dei paesi del Nord Europa, Svezia, Finlandia e Danimarca, conosce una determinata specie di atti pubblici, vale a dire, gli atti notarili, che vengono redatti da un notaio, libero professionista che esercita la sua funzione pubblica in privato.
Negli ordinamenti di Germania e Brasile ha una funzione pubblica e qualsiasi contratto o atto giuridico privato, salvo alcuni per i quali hanno una forma speciale, come i matrimonio, può essere effettuato nella forma dell’atto pubblico al quale partecipa un notaio.
Questa forma, per determinati atti, viene imposta da parte dell’ordinamento, ai fini della validità della prova.
Negli ordinamenti di Common Law e nei paesi del Nord Europa, hanno natura di atti pubblici esclusivamente i documenti che contengono gli atti giuridici attraverso i quali gli uffici pubblici esercitano le loro funzioni.
In questi ordinamenti non esiste la figura del notaio e non è possibile redigere atti giuridici privati nella forma di atti pubblici.
E’ possibile autenticare la firma, come anche negli ordinamenti di Civil Law, che si limitano all’astrazione della provenienza dalla persona che l’ha apposta e che, negli ordinamenti di Common Law, può essere fatta dal notary public, una figura diversa dal notaio cosiddetto “latino” dei paesi di Civil Law.


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2. Il contenuto


Un atto pubblico contiene:

  • L’attestazione di atti giuridici, come ad esempio, un contratto o un testamento, compiuti da soggetti diversi da quello che li redige (atti notarili).
  • L’attestazione di semplici fatti giuridici (atti dello stato civile).
  • Atti giuridici compiuti da chi li redige (un provvedimento).

3. L’atto pubblico in Italia


Nell’ordinamento giuridico italiano, gli atti pubblici fanno prova legale di fatti o atti giuridici, perché redatti, con le sopra scritte formalità, da un funzionario pubblico o da un privato che esercita una funzione pubblica, vale a dire, da quello che in determinati ordinamenti si chiama pubblico ufficiale, al quale l’ordinamento stesso attribuisce la relativa potestà.

4. L’atto pubblico nel diritto civile


A norma dell’articolo 2699 del codice civile:
L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato“.
A norma dell’articolo 357 del codice penale, si chiama Pubblico Ufficiale chi esercita, anche in modo temporaneo, una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria con o senza rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico.
L’efficacia di prova legale viene conferita agli atti pubblici dall’articolo 2700 del codice civile, stabilendo che:
fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
In relazione all’ambito di efficacia probatoria, il documento non fa piena prova del contenuto, vale a dire, della veridicità delle dichiarazioni dalle parti ma esclusivamente nella provenienza delle stesse, vale a dire, che, le parti hanno materialmente effettuato le loro dichiarazioni davanti al  pubblico ufficiale.
Quando, per la validità o la prova degli atti, è richiesta la forma scritta, più frequentemente nella pratica giuridica, si redige un atto pubblico, con la finalità di conferire più sicurezza e stabilità al regolamento degli interessi realizzati.
Quando l’ordinamento si limita a richiedere la forma scritta, gli atti pubblici non si rendono necessari, basta la scrittura privata, purché sia autenticata secondo le modalità previste dall’ordinamento stesso.

5. L’atto pubblico nel diritto penale


Sono relative all’atto pubblico anche alcune norme penali contenute nel Libro II, Titolo VII, Capo III del codice penale.
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la nozione penalistica di atti pubblici è più ampia di quella civilistica, e comprende,  a parte i documenti contemplati dall’articolo 2699 del codice civile, quelli formati da un pubblico ufficiale o da un pubblico impiegato incaricato di pubblico servizio e compilati, con le prescritte formalità, per uno scopo di diritto pubblico, relativo all’esercizio della propria funzione o del pubblico servizio, con la finalità di comprovare un fatto giuridico o di attestare fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza e che hanno rilevanza giuridica (Cass. 17-7-1990, n. 10414).
Nel concetto penalistico di atto pubblico rientrano:

  • Gli atti pubblici dei quali all’articolo 2699 del codice civile.
  • Qualsiasi documento di un pubblico ufficio che possa avere carattere di prova e rilevanza esterna ai fini della documentazione di fatti relativi all’attività dell’ufficio al quale è addetto l’autore e la regolarità delle sue azioni amministrative (ad esempio i registri di protocollo e i fogli di raccolta delle firme di presenza dei dipendenti pubblici).
  • Qualsiasi documento che costituisca corrispondenza ufficiale di organi della pubblica amministrazione.
  •  Qualsiasi dei documenti redatti da un pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue attribuzioni.

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