L’associazione antiracket ed antiusura può tutelare anche i consumatori: illecito negarle i fondi di solidarietà.

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È illecita la cancellazione dell’associazione ricorrente dall’elenco ex art. 1 DM 220/07 perchè, tra gli scopi principali perseguiti, annovera anche la tutela dei consumatori, dei disabili, dell’arte e dell’ambiente. Infatti per legge (art. 13 comma II L.44/99) deve avere tra i suoi scopi principali, ma non esclusivi, l’assistenza e la solidarietà a tali vittime per potere ottenere l’iscrizione ed i relativi fondi di solidarietà. Respinta la richiesta di risarcimento per le contrastanti decisioni, nella fase cautelare, del Tar e del CDS sulla pretesa di annullare gli atti che avevano imposto tale cancellazione.

Sono i punti salienti della sentenza del Tar Lazio sez. I ter 10821 depositata il 13 agosto 2015.

Il caso. Ad una nota associazione di tutela delle vittime del racket e dell’usura erano notificati un Decreto , con cui  la s’informava della sua sospensione e cancellazione dall’elenco ex DM 220/07 ed una <<Circolare del Commissario straordinario per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura >> con la quale si convalidava il decreto, dato che l’attività di tutela di tali vittime non era considerata prevalente: ciò comportava la perdita e l’impossibilità di ricevere i fondi di solidarietà alle vittime dell’estorsione e dell’usura. Contestava, con due ricorsi, poi riuniti, questi provvedimenti per una pluralità di vizi tra cui la carenza d’istruttoria, la violazione di precedenti giudicati favorevoli all’associazione (Tar Lazio 3319/10 e Tar Campania 8940/10) e l’erronea interpretazione della legge. Irrilevante, poi, che, nelle more del giudizio, il CDS con l’ordinanza cautelare 222/15 abbia ordinato la sua reinscrizione nell’elenco, cui il Prefetto ha ottemperato prontamente con un nuovo decreto: non è cessata la materia del contendere definita nel merito con la presente decisione.

Quadro normativo. << L’art. 13, comma 2, della legge n. 44/1999 indica, tra i soggetti abilitati a chiedere l’elargizione da parte del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura le “associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive”, così ponendo, come requisito minimo inderogabile, che le associazioni che aspirano ad iscriversi abbiano tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive. Attribuisce al Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della giustizia, la competenza a stabilire con decreto le condizioni e i requisiti per l’iscrizione nell’elenco tenuto a cura del Prefetto. A tale decreto ministeriale risulta, perciò, affidato il compito di delimitare la platea dei soggetti ammessi, con l’individuazione di condizioni e requisiti, eventualmente ulteriori, rispetto a quello minimo inderogabile fissato dal legislatore, rappresentato appunto dalla presenza, tra gli scopi dei soggetti richiedenti l’iscrizione, quello di prestare assistenza e solidarietà alle vittime dell’estorsione>>.

Lotta all’usura ed al racket: scopi esclusivi o meno? Da ciò si desume che deve essere il principale fine, ma non quello esclusivo. Ergo la onlus <<non è tenuta a limitarsi alla sola finalità di assistere e tutelare le vittime dell’usura e dell’estorsione, ben potendo svolgere anche altre attività, purché, tuttavia, queste assumano una posizione secondaria, recessiva rispetto alla finalità principale, che altrimenti non sarebbe tale>>.

Se lo statuto ha più scopi principali? Nel nostro caso tutti i citati fini sono posti sullo stesso piano. Si guarderà, perciò, all’indicazione numerica degli stessi (quello richiesto è messo per primo) e se ne potrà desumere la prevalenza sugli altri dalle molte e documentate cause, giudiziali e stragiudiziali, nella lotta contro questi crimini (prova per tabulas). I provvedimenti impugnati devono quindi essere annullati confermando l’ultimo decreto di rinserimento nell’elenco.

Giurisprudenza incerta: errore scusabile e nessun indennizzo. <<La mera illegittimità dell’attività provvedimentale non può costituire presupposto sufficiente per l’attribuzione di tutela risarcitoria, ove non accompagnato dalla dimostrazione della sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito sub specie, quanto meno, della colpa>>. Deve essere negato se l’errore era scusabile, << per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto>> (CDS 23/13, 4984/12 e 4333/11) : detta ordinanza cautelare del CDS evidenzia una giurisprudenza non univoca, tale da ritenere la soluzione lite non pacifica. Infatti sia il Tar che il CDS, pur << con la sommarietà propria della fase cautelare >>, avevano analizzato il merito << della pretesa annullatoria, ritenendola il primo infondata ed il secondo fondata>>. Da ciò si desume l’assenza dell’elemento soggettivo (colpa della PA) e la richiesta di indennizzo deve essere respinta.

Dott.ssa Milizia Giulia

Autrice per riviste giuridiche di fama nazionale ed internazionale.

Ha completato la sua formazione con corsi di specializzazione in mediazione civile ex Dlgs 28/10  e relativi aggiornamenti ex DM 145/11, corsi sulla tutela della privacy, sul diritto societario e fa…Continua a leggere

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