L’assenza dall’udienza dibattimentale non costituisce infrazione disciplinare

Redazione 16/06/11
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Non configura gli estremi di un illecito disciplinare, e nella specie non integra abbandono della difesa ai sensi dell’art. 38 del codice deontologico forense, l’assenza episodica del legale di fiducia nell’ambito di un processo penale. Hanno argomentato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza 13 giugno 2011, n. 12903, che, se è indiscutibile che il sistema delle garanzie apprestato dalle norme deontologiche sia volto ad assicurare l’adempimento dell’incarico nell’ambito del mandato defensionale, fuoriesce, invero, dalla prospettiva sanzionatoria quell’atto che, per la sua assoluta singolarità ed episodicità, non sia sintomatico di un contegno abdicativo del difensore (in termini di revoca od abbandono dell’incarico ai fini della sua concessione al difensore di ufficio), bensì sia riconducibile ad una insindacabile scelta o strategia processuale.

La logica di diritto seguita dalle Sezioni Unite è stata quella di non affidarsi ad una lettura isolata degli articoli 6, 7, 8 e 38 del codice deontologico di cui si è contestata la violazione. La più volte ribadita natura integrativa di tali fonti nei confronti dei precetti legislativi (Sez. Un. sen. 26810/2007; 159152/2009) ne impone, infatti, una lettura combinata con le norme del rito penale (artt. 105 e 108 c.p.p.). Di qui è emersa incontrastata l’esigenza di rispettare quel punto di equilibrio, individuato dalle medesime norme di procedura penale, fra l’ineluttabile dovere di adempiere all’ufficio di difesa e l’insindacabile libertà delle forme, dei tempi e dei modi di espletarlo. (Lilla Laperuta)

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