L’assegno di mantenimento non può essere ridotto se il minore passa più tempo col padre

Redazione 20/07/11
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A stabilirlo è stata la Cassazione con la sentenza n. 15566 del 14 luglio 2011. Ad avviso dei giudici di legittimità l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori non può essere ridotto in base al tempo che il bambino trascorre col coniuge non affidatario.

L’assegno va stabilito tenendo conto della situazione economica dei genitori e delle esigenze del minore, e sul relativo importo non influiscono le modalità di visita e di soggiorno presso il genitore non affidatario.

Nel caso di specie quest’ultimo lamentava la violazione dell’art. 155, co. 4, c.c., che recita : «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1. le attuali esigenze del figlio;

2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4. le risorse economiche di entrambi i genitori;

5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».

Ma la Cassazione ha rigettato il ricorso, statuendo che l’assegno di mantenimento non può essere rapportato al tempo che il minore passa col genitore non affidatario, e ribadendo che esso va rapportato alle esigenze del minore e alla situazione economica: le visite e il soggiorno del minore sono ininfluenti ai fini del suddetto calcolo.

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