L’albergatore che non rispetta il piano antincendio risponde di omicidio colposo

Redazione 08/06/11
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Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22334 depositata il 6 giugno 2011.

Col provvedimento i giudici di legittimità hanno configurato un obbligo di garanzia sul direttore dell’albergo che impone di adottare tutte le misure idonee ad impedire situazioni di pericolo: fra queste rientra sicuramente anche l’incendio.

Questi i fatti: nel corso della notte venivano lasciati dei mozziconi accesi di sigaretta in un posacenere, che generavano le fiamme. La maggior parte degli ospiti dell’albergo riusciva a salvarsi attraverso le uscite di sicurezza, ma un uomo perdeva la vita perché, raggiunto dal fumo in piena notte all’interno della sua stanza, preso dal panico si gettava dal balcone non rispettando le norme di evacuazione. In sede processuale veniva elevata imputazione nei confronti dell’amministratrice e legale rappresentante della società per azioni proprietaria dell’albergo, della direttrice dello stesso e nei confronti dell’amministratore di fatto, i quali proponevano ricorso per Cassazione: la Corte accoglieva solo il ricorso di quest’ultimo.

I giudici di legittimità hanno ravvisato la responsabilità delle altre due figure in ragione del suddetto obbligo di garanzia: infatti, anni prima dell’incidente, veniva redatto un piano che prevedeva la costituzione di una squadra d’emergenza antincendio i cui componenti dovevano garantire il servizio 24 ore su 24 a turno. Ma la notte del tragico evento nessuno era in servizio, quindi il piano era stato disatteso, con conseguente responsabilità della direttrice e della proprietaria. Pertanto la Corte ha configurato l’omicidio colposo per la prima, che avrebbe dovuto assicurare il servizio antincendio, sussistendo, altresì, il nesso di causalità fra tale comportamento (omissivo) e la circostanza che l’ospite dell’albergo si fosse gettato dal balcone: è giustificabile, e prevedibile infatti, che uomo preso dal panico abbia reazioni di questo tipo.

A carico della legale responsabile della società proprietaria dell’albergo si configura la violazione di un obbligo di garanzia che grava sulla stessa in quanto datrice di lavoro, essendo responsabile dell’omessa vigilanza sul rispetto e l’attuazione delle cautele e delle misure previste nel piano di emergenza, compresa l’organizzazione della presenza, a turno, del personale di emergenza.

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