L’accordo dei proprietari rende contrattuale la servitù di passaggio

Redazione 22/09/11
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Con la sentenza n. 18740 del 13 settembre 2011 scorso, la Corte di Cassazione ha stabilito un importante principio in tema di servitù di passaggio.

Nello specifico, i giudici di legittimità hanno precisato che nelle servitù prediali l’accordo tra i proprietari rende contrattuale la servitù coattiva: invero, se una servitù di passaggio viene costituita contrattualmente fra i proprietari dei fondi, che ne sono rispettivamente gravati ed avvantaggiati, nonostante ricorrano i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva, che si ha per sentenza di un giudice o atto dell’autorità amministrativa, la servitù così costituita non assume il carattere della coattività.

Ciò comporta conseguenze in tema di regime applicabile.

Alla servitù contrattuale, infatti, non si applica la regola per cui alla cessazione dell’interclusione del fondo segue la soppressione del passaggio ad istanza anche di uno solo dei proprietari dei fondi interessati, bensì l’altra regola per cui il venir meno dell’utilità del passaggio non fa estinguere per prescrizione la servitù se non è decorso il tempo indicato dalla legge.

 

 

 

 

 

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