Ius sepulchri, cedevolezza del diritto innanzi alla sopravvenuta disciplina del rapporto concessorio

Redazione 29/08/12
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Lilla Laperuta

Lo ius sepulchri soggiace all’applicazione della normativa sopravvenuta che regoli il rapporto concessorio in senso modificativo rispetto all’assetto operante all’atto dell’originario titolo concessorio. Questa disciplina si colloca, infatti, ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l’interesse del concedente e soddisfa superiori. Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 4608 del 27 agosto.

Lo ius sepulchri, ricorda il Collegio,  assume una diversa configurazione a seconda che venga inquadrato nell’ottica dei rapporti inter privatos o con riferimento alla relazione con l’amministrazione concedente. Sotto  la prima angolazione, tal diritto  garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si conforma come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento. uttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo ius sepulchri costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un diritto suscettibile di affievolimento, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico.

In questa prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l’intrinseca cedevolezza del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico. Ne consegue che la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinnanzi ai poteri dell’amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto. Quindi, a fronte di successive determinazioni del concedente, la facoltà del concessionario degrada al rango di mero interesse legittimo, e i correlati strumenti di tutela, nei confronti del concedente, si riducono a quelli che assistono l’interesse legittimo anziché il diritto soggettivo, senza alcuna connotazione di assolutezza e pienezza, come avviene, invece, nei riguardi dei soggetti privati.

È quindi indubbio, ad avviso del Collegio,  che il rapporto concessorio debba rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti.

Così argomentando i giudici hanno confutato la tesi  dei ricorrenti, secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento ai profili economici del rapporto concessorio ab origine gratuito.

A nulla è valso inoltre il  richiamo al principio dell’articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall’amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, in modo intangibile, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti. Di qui la conclusione per  l’applicabilità ex nunc della disciplina sopravvenuta, nel caso di specie in materia tariffaria, al futuro assetto dei rapporti concessori in corso  (in argomento cfr. anche Cass, sez.. II civ., sent. 8 maggio 2012, n.7000).

 

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