Istanza di rinvio di udienza: il giudice non è tenuto ad esaminarla se inviata via fax

Redazione 03/07/13
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Biancamaria Consales

Così si è pronunciata la sesta sezione penale della Suprema Corte di cassazione che, con sentenza n. 28244 depositata il 28 giugno 2013, ha rigettato il ricorso di un uomo, volto alla cassazione della decisione della Corte di appello di Catania confermativa della sua condanna alla pena di un anno di reclusione per il reato di abuso di ufficio.

Nella fattispecie il ricorrente lamentava che la Corte d’appello aveva disatteso, senza esaminarla, un’istanza di rinvio di udienza volta, appunto, a fissare una nuova data per concomitante impegno professionale inviata a mezzo fax dal difensore di fiducia, previamente nominato sempre a mezzo fax con revoca di ogni precedente nomina.

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato e, riportandosi alla precedente maggioritaria giurisprudenza, ha affermato che “legittimamente, in quanto aderente alla lettera ed alla ratio delle norme che disciplinano la materia, il giudice rigetta l’istanza di rinvio dell’udienza, proposta dal difensore a mezzo fax, in quanto l’art. 121 del codice di procedura penale prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante il deposito in cancelleria, mentre il telefax, non assicurando la certezza della provenienza del documento, non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell’udienza, né obbliga il giudice a prendere in esame l’istanza; d’altro canto, l’art. 150 del codice di procedura penale, che contempla l’uso di forme particolari di notificazione, quali appunto il telefax, indica nei funzionari di cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene”.

Pertanto la Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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