Riqualifica istanza di restituzione nel termine nella richiesta di rescissione del giudicato

Allegati

L’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine.

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Corte di Cassazione -sez. I pen.- sentenza n. 48870 del 17-10-2023

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Indice

1. La questione


L’imputato veniva ritenuto colpevole del delitto previsto dall’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 e condannato alla pena di 1 anno di reclusione e di 10.000,00 euro di multa, sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio.
Ciò posto, dal canto suo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone aveva emesso il relativo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, dando termine al condannato per presentare l’eventuale richiesta di misura alternativa al carcere, ma siffatto decreto, però, non era mai stato notificato non essendo stato il destinatario rinvenuto, sicché dopo l’emissione del decreto di irreperibilità, il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione era stato revocato e successivamente il condannato veniva tratto in arresto.
Tuttavia, in seguito, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a seguito di istanza della difesa, verificata l’irregolarità del verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di Frosinone in relazione alla notifica al condannato del decreto di sospensione, ordinava l’immediata scarcerazione del condannato, mentre, a sua volta, la Procura generale presso la Corte di Appello di Roma rideterminava la pena che il condannato doveva espiare, ma ne sospendeva l’esecuzione in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma al quale sempre il condannato si era nel frattempo rivolto.
In relazione a tale arco temporale, inoltre, il condannato, per il tramite del suo difensore, proponeva istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza emesse dalla Corte territoriale romana. L’imputato veniva ritenuto colpevole del delitto previsto dall’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del 1998 e condannato alla pena di 1 anno di reclusione e di 10.000,00 euro di multa, sia nel primo, che nel secondo grado di giudizio.
Ciò posto, dal canto suo, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone aveva emesso il relativo ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione, dando termine al condannato per presentare l’eventuale richiesta di misura alternativa al carcere, ma siffatto decreto, però, non era mai stato notificato non essendo stato il destinatario rinvenuto, sicché dopo l’emissione del decreto di irreperibilità, il decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione era stato revocato e successivamente il condannato veniva tratto in arresto.
Tuttavia, in seguito, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a seguito di istanza della difesa, verificata l’irregolarità del verbale di vane ricerche redatto dai Carabinieri di Frosinone in relazione alla notifica al condannato del decreto di sospensione, ordinava l’immediata scarcerazione del condannato, mentre, a sua volta, la Procura generale presso la Corte di Appello di Roma rideterminava la pena che il condannato doveva espiare, ma ne sospendeva l’esecuzione in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza di Roma al quale sempre il condannato si era nel frattempo rivolto.
In relazione a tale arco temporale, inoltre, il condannato, per il tramite del suo difensore, proponeva istanza di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. al fine di proporre impugnazione avverso la sentenza emesse dalla Corte territoriale romana.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione: l’istanza di restituzione


La Suprema Corte riteneva l’istanza di cui sopra inammissibile.
In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione in quanto, a loro avviso, l’istante avrebbe dovuto chiedere la rescissione del giudicato a norma dell’art. 629-bis cod. proc. pen., il che non era stato fatto nel caso di specie.
Oltre a ciò, i giudici di piazza Cavour notavano oltre tutto come l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente non potesse nemmeno essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 4, n. 863 del 3/12/2021, dep. 2022; Sez. 3, n. 33647 del 8/07/2022), il che confermava la reiezione dell’istanza di cui sopra, come già esposto.

3. Conclusioni


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito che l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine.
E’ dunque sconsigliabile, perlomeno alla luce di tale approdo ermeneutico, sostenere che si possa procedere, in tale caso, ad una riqualificazione di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesto provvedimento, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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