Inammissibilità dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza proposta mediante ricorso ex art. 351, secondo comma, c.p.c.

Redazione 16/07/02
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La Corte di Appello di Catania, con ordinanza del 14.06.2002, ha dichiarato inammissibile l’istanza dell’appellante rivolta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, poiché tale richiesta è stata avanzata, per la prima volta, mediante ricorso ex art. 351, secondo comma, c.p.c., successivamente alla proposizione dell’atto di appello principale. Di seguito una breve nota offerta da Carmelo Padalino.

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In sintesi, le precisazioni offerte dalla Corte di Appello di Catania

La citata pronuncia della Corte di Appello, una delle poche a trattare dei collegamenti tra gli artt. 283 e 351, secondo comma, c.p.c., (si veda, in argomento, Corte di Appello Milano 22.07.1994), precisa, in tema di c.d. inibitoria in appello, che il ricorso al Presidente del Collegio, ex art. 351, secondo comma, c.p.c., lungi dal prevedere una autonoma fattispecie di inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, si limita ad introdurre in favore dell’appellante, che abbia già avanzato apposita istanza di sospensione nei tempi e modi di cui all’art. 283 c.p.c., la possibilità di chiedere che la decisione sulla sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado venga pronunciata prima dell’udienza di comparizione.

Sembrerebbero, in tal modo, fugate le incertezze espresse, a riguardo, da ********************, in “Le Riforme della Giustizia Civile”, ed. Utet, 2000, pag. 430, ove affermava che: “(…) l’istanza di sospensione – sempre indispensabile, in quanto si esclude qualsiasi intervento d’ufficio del giudice – sia proposta, diremmo a pena di inammissibilità, con l’appello principale oppure con quello incidentale (…)”

Le ragioni dell’inammissibilità

Le ragioni di tale inammissibilità vanno ricercate in un triplice ordine di ragioni:

1. Motivi di carattere sistematico. L’art. 351 c.p.c., rubricato “Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria”, statuisce, al primo comma, che: “sull’istanza di cui all’articolo 283 il collegio provvede con ordinanza nella prima udienza”. Dunque, la fonte normativa dell’istanza di sospensione risiede, unicamente, nell’art. 283 c.p.c., richiamato, peraltro, dallo stesso primo comma dell’articolo 351 c.p.c., il quale disciplina, solo ed esclusivamente, la procedura per decidere sopra tale istanza. In questi termini, il secondo comma dell’art. 351 introduce un procedimento celere, o abbreviato, per decidere sull’istanza già proposta ex art. 283 c.p.c.. Qualora il legislatore avesse voluto introdurre una diversa, ed ulteriore, figura di inibitoria in appello avrebbe, senza dubbio, utilizzato un articolo del codice di rito diverso dal 351.

2. Motivi di politica legislativa e di razionalità del sistema. Ritenere che l’art. 351 c.p.c. regolamenti, esclusivamente, la procedura per decidere sopra l’istanza di inibitoria in appello significa continuare a richiedere, quale necessario presupposto per la proposizione della detta inibitoria, la sussistenza del requisito dei “gravi motivi” di cui all’art. 283 c.p.c.; viceversa, ritenere che il ricorso al presidente del collegio, previsto dall’art. 351, secondo comma, c.p.c., introduca una fattispecie autonoma di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, significherebbe consentire la proposizione dell’istanza di inibitoria senza la necessaria sussistenza, in capo all’appellante, di alcun requisito (o presupposto) e, meno che mai, l’esistenza di gravi motivi non menzionati nel secondo comma dell’art. 351 c.p.c..

Tale, ultima, impostazione consentirebbe di far ottenere al ricorrente ex art. 351, secondo comma, c.p.c. l’inibitoria dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata con molta più facilità rispetto alla medesima richiesta avanzata, da altro soggetto, nell’atto di appello, principale o incidentale, ai sensi dell’art. 283 c.p.c..

Ciò condurrebbe ad un risultato, non soltanto di palese irrazionalità del sistema, ma illogico rispetto al sistema di preclusioni ed alla generalizzata esecutorietà della sentenza di primo grado introdotta, nel nostro ordinamento giuridico, dall’art. 33 della legge 353/1990.

A conferma di ciò si veda il Disegno di Legge, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21.12.2001 n. 31, recante “Modifiche urgenti al processo civile”, ove il legislatore, all’art. 16, che modifica l’art. 283 c.p.c., lungi dall’eliminare qualsivoglia requisito per la richiesta, in appello, dell’inibitoria continua, viceversa, a chiedere per la proposizione di detta istanza il fumus boni juris dell’appello (con il riferimento ai c.d. “fondati motivi”) ed introduce, quale periculum in mora, il gravissimo danno derivante dall’esecuzione della sentenza appellata. Dunque, vengono introdotti dei requisiti che riducono fortemente la possibilità di proporre istanza di sospensione della sentenza di primo grado e, viceversa, rafforzano l’esecutorietà della sentenza di primo grado dal pericolo di istanze di inibitoria infondate e meramente defatigatorie.

3. Motivi di ordine costituzionale. Qualora si ritenesse ammissibile la proposizione dell’istanza di sospensione della sentenza appellata, per la prima volta, mediante il ricorso ex art. 351, secondo comma, c.p.c., verrebbe fortemente ridotto, se non annullato del tutto, il diritto di difesa del controinteressato (cioè dell’appellato) sancito, in generale, dall’art. 24 Cost..

Invero, quest’ultimo soggetto verrebbe a conoscere dell’istanza di sospensione: 1) o successivamente all’emanazione del decreto inaudita altera parte, con il quale il presidente del collegio dispone, provvisoriamente, l’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza (senza la possibilità, anche solo teorica, di emanare una pronuncia in contraddittorio tra le parti) ed in questo caso verrebbe, quasi, annullato il diritto di difesa dell’appellato, sul quale incomberebbe, nella successiva camera di consiglio, l’onere di dimostrare l’inesistenza, in capo all’appellante, di gravi motivi uniti a giusti motivi d’urgenza tali da giustificare la concessa inibitoria; 2) oppure a breve distanza dalla camera di consiglio fissata per la discussione dell’inibitoria, nel caso in cui il Presidente della Corte d’Appello adita non conceda il citato decreto inaudita altera parte.

In entrambi i casi, l’appellato conoscerebbe, per la prima volta, l’istanza di sospensione presentata da controparte a distanza di pochi giorni dalla camera di consiglio in cui si deciderà sul suo accoglimento o meno, ed in tale spazio di tempo difficilmente riuscirebbe ad apprestare, nel merito, un’adeguata difesa avverso le richieste avanzate dall’appellante.

A conclusione di questa breve disamina sulla c.d. inibitoria in appello, rilevo che l’art. 351, secondo comma, c.p.c. non richiede, formalmente, alcun requisito, ulteriore ai gravi motivi di cui all’art. 283 c.p.c., per ottenere, nel rispetto di quanto sopra affermato, che la decisione sull’istanza di sospensione sia pronunziata prima dell’udienza di comparizione; viceversa, il terzo comma dell’art. 351 richiede “giusti motivi di urgenza”, affinché il presidente del collegio conceda la chiesta inibitoria con decreto inaudita altera parte.

Ebbene, parallelamente a quanto previsto dall’art. 3 legge 205/2000, se l’appellante, in caso di estrema gravità ed urgenza, può ottenere, con decreto inaudita altera parte, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, non potendo attendere, neppure, la dilazione fino alla data della camera di consiglio utile per la trattazione dell’inibitoria (penso, ad es., ai casi in cui venga discussa, in suo danno ed in tale arco di tempo, un’istanza di fallimento fondata esclusivamente sulla sentenza appellata), sarebbe stato opportuno introdurre, esplicitamente, al secondo comma dell’art. 351 c.p.c., l’onere in capo all’appellante di dimostrare il pregiudizio grave ed irreparabile che quest’ultimo subirebbe dall’esecuzione della sentenza impugnata, quale requisito per avanzare, legittimamente, la richiesta che la decisione sull’inibitoria già proposta venga presa prima dell’udienza di comparizione.

Una lacuna normativa che, normalmente, viene colmata dalla migliore giurisprudenza ma, senza dubbio, fonte di futuri equivoci ed incertezze applicative”.

Ca************************* in giurisprudenza

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Testo dell’ordinanza della Corte di Appello di Catania del 14.06.2002

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio; composta dai magistrati:

1) ******************** Presidente

2) ***********************************

3) ***************** Consigliere rel.

– Letti gli atti della causa iscritta al n. **** del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno **** relativi all’appello proposto da ****, nei confronti di ****, con atto di citazione notificato in data ****, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, in composizione monocratica, emessa in data **** e letta l’istanza, avanzata da parte appellante con separato ricorso depositato in data ****, rivolta ad ottenere la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza suddetta;

– sentito il relatore;

– sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza collegiale del giorno ****;

· ritenuto che la norma di cui all’art. 283 cod. proc. Civ. dispone che l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza può essere proposta solamente “con l’impugnazione principale o con quella incidentale” e che solamente in tali ipotesi la parte può, inoltre, chiedere, con ricorso al presidente del collegio, a norma dell’art. 351/2 cod. proc. civ., che “la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell’udienza di comparizione” con la procedura di cui al seguente terzo comma , ciò che consente, appunto, che la decisione in ordine alla istanza venga anticipata rispetto alla già fissata udienza di comparizione ma nulla muta in ordien ai modi e tempi di proposizione dell’istanza che rimangono solamente quelli previsti dall’art. 283 cod. proc. civ.;

· ritenuto che, nella specie, parte appellante non ha ritualmente e tempestivamente proposto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non essendovene menzione nell’atto di appello e che solamente nel ricorso ex art. 351/2, depositato in data ****, il **** ha fatto istanza, rivolta al presidente del collegio, per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

P.Q.M.

Visto l’art. 283 cod. proc. civ., dichiara inammissibile l’istanza dell’appellante rivolta ad ottenere la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Catania, il 14 giugno 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile.

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