La Patria potestà, origini ed evoluzione: Scheda di Diritto

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La patria potestà è la potestà attribuita al padre di proteggere, educare e istruire il figlio minorenne curandone gli interessi, senza utilizzare metodi coercitivi improntanti alla violenza fisica.
La potestà, in diritto, è la situazione giuridica soggettiva che consiste nell’attribuzione di un potere a un soggetto con la finalità di tutelare un interesse altrui.
Siccome il senso comune attribuisce al termine un significato di potere, in psicologia e in sociologia si preferisce parlare di responsabilità dei genitori, per sottolineare che non si pone al centro il loro punto di vista, ma i bisogni e le inclinazioni del minorenne, che nel Diritto di Famiglia è visto come soggetto attivo, in grado di esprimere opinioni, orientamenti e inclinazioni e di provvedere autonomamente ai propri bisogni esistenziali.
Negli ordinamenti contemporanei questa potestà tende ad essere attribuita ad entrambi i genitori, in condizione di parità, parlando di responsabilità genitoriale.
L’evoluzione si è verificata in tempi diversi e nei vari ordinamenti, ma non ha ancora toccato la totalità degli stessi.
Essa si concretizza, in caso di separazione dei genitori, in un affidamento condiviso o in un affido congiunto.
Nel diritto italiano il passaggio dalla patria potestà alla potestà genitoriale è avvenuto la con Riforma del Diritto di Famiglia del 1975, che ha equiparato in doveri e dignità le figure del padre e della madre, abolendo sia la patria potestà, sia la potestà maritale.

Indice

1. Le origini della patria potestà: il diritto romano


L’istituto della patria potestà era proprio dei cittadini romani, come si evince dalle Istituzioni di Gaio.
La patria potestas era intesa come il potere illimitato esercitato dal pater familias sui membri della propria famiglia, che non erano esclusivamente i figli, ma anche i discendenti in linea maschile.
Le discendenti femmine restavano nella potestà del pater sino a quandonon si sposavano, entrando nella famiglia, e in potere, del pater della famiglia al quale apparteneva il marito.
Erano in potestà del pater anche le donne sposate attraverso un apposito rituale, tipico del diritto arcaico, la conventio in manu.
Dall’epoca repubblicana questo rito matrimoniale cominciò a passare in secondo piano, a favore di unioni che lasciassero una libertà patrimoniale maggiore alla donna, in linea con la cambiata posizione femminile nella società romana, la quale fu sempre sottoposta a limitazioni di vario tipo, anche dal punto di vista giuridico.


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2. Le caratteristiche nel diritto romano


Anche gli schiavi erano sottoposti alla potestà del pater (la dominica potestas), in una condizione che, per alcuni aspetti, era simile a quella dei figli, sempre esaminando la questione dal punto di vista giuridico-patrimoniale.
Dal punto di vista giuridico la patria potestas implicava che esclusivamente il pater familias potesse essere titolare di rapporti patrimoniali, alienare o acquisire beni.
In termini moderni, esclusivamente il pater era un soggetto di diritti, in relazione al profilo privatistico, possedendo la capacità giuridica.
L’appartenenza alla famiglia, e la posizione gerarchicamente inferiore al pater, comportava la piena sottomissione allo stesso, ma concedeva le aspettative successorie ed eventualmente i vantaggi di fare parte di un gruppo.
I poteri del pater erano illimitati e moderati nel tempo da un controllo sociale e dai cambiamenti dei rapporti endofamiliari, verso una concezione più umanista, incentrata attorno alla pietas.
Dall’epoca imperiale i sovrani avocarono allo Stato le misure più duramente repressive.
Costantino oltre ad avere affermato che il diritto di vita e di morte (ius vitae ac necis) appartiene al passato, emanò una constitutio che equiparava l’uccisione del figlio al crimine del parricidio.
E’ dello stesso periodo la condanna a morte per l’uccisione degli infanti, tranne che per i nati deformi.
Nel Codice Teodosiano si ritrova un passo che riconduce il potere del pater a un semplice diritto di correzione (ius corrigendi), che non può sfociare in punizioni di particolare gravità, le quali richiedono che ci sia un giudice. 

3. Inizio e termine


Il rapporto di potestà si originava se nascevano figli da matrimonio legittimo, oppure se venivano adottati secondo i metodi dello ius civile.
Nel tardo diritto si crea con la legittimazione dei figli naturali.
La patria potestas non veniva meno per il raggiungimento di una maggiore età, e durava sino a quando il pater familias non moriva, fatto dal quale nasceranno diversi pater familias quanti erano i figli, che ricevevano in potestà i propri discendenti.
Il rapporto si estingueva quando il pater o il filius perdevano la libertà o la cittadinanza, quando il pater veniva arrogato, o quando il filius veniva dato in adozione, quando i figli venivano esposti o quando il padre era colpevole di crimini sessuali.
Si poteva estinguere attraverso un atto volontario del padre, che prendeva il nome di emancipatio.
nel diritto classico si liberavano dalla potestà coloro che diventavano flàmini (sacerdoti di Giove) o le vestali, mentre nel diritto giustinianeo si liberavano raggiungendo una carica elevata (consolato, comando dell’esercito).
La tendenza nel diritto tardo è di liberare dalla potestà paterna, attraverso l’emancipazione dei figli al raggiungimento del venticinquesimo anno di età, oppure, obbligando il padre in questo senso in particolari situazioni.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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