Corte Costituzionale: il cognome paterno un retaggio patriarcale

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La maggior parte dei bambini porta il cognome del padre.

In Italia la legge stabilisce che ai figli nati al di fuori del matrimonio e riconosciuti venga assegnato il cognome paterno.

Il comma 1 dell’articolo 262 del codice civile, rubricato “cognome del figlio nato fuori del matrimonio” recita:

Il figlio naturale assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.

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In che cosa consiste il cognome

Il cognome è il nome che indica a quale famiglia appartiene una persona e, insieme al prenome, o nome proprio di persona, forma l’antroponimo.

In italiano è corretto scrivere il cognome sempre dopo il nome proprio di persona, con l’unica eccezione dei casi nei quali sia indispensabile o logica l’anteposizione per motivi di praticità nella ricerca, come negli elenchi alfabetici, dove il cognome dovrebbe essere separato dal nome da una virgola.

A livello popolare, è diffusa l’errata consuetudine opposta, che la grammatica depreca, dove il cognome si scrive prima del nome.

In Italia il cognome viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita per l’iscrizione del neonato nel registro comunale dello stato civile.

Se il bambino è figlio di una donna sposata prenderà sempre il cognome del marito, seguito da quello materno se anche il padre è d’accordo.

Se la donna non è sposata e il figlio viene riconosciuto dal padre al momento della nascita, prenderà il cognome del padre, seguito da quello materno se entrambi i genitori sono d’accordo.

Se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta in tempi successivi al riconoscimento da parte della madre, il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre.

 

Nonostante non esista una norma esplicita per l’attribuzione del cognome paterno, nel 2006 la Corte Costituzionale ha chiarito che:

la norma relativa all’assunzione del cognome paterno da parte del figlio legittimo è deducibile dal sistema, perché presupposta da una serie di disposizioni regolatrici di situazioni diverse.

Nel 2014 la Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e nel 2016 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevede l’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

Con la successiva Circolare n.7 del 14/06/2017 il Ministero dell’Interno ha chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n.286 del 2016 consente ai genitori di trasmettere anche il cognome materno posponendolo a quello paterno.

La recente pronuncia della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, si è di recente espressa, sollevando davanti a se stessa una questione di legittimità costituzionale.

Non succede spesso e quando accade potrebbe fare seguire una pronuncia di incostituzionalità.

Ci si chiede se questa norma sia conforme alla Costituzione, nella parte nella quale, al comma 1 dell’articolo 262 del codice civile, impone ai figli il cognome paterno, anziché quello di entrambi i genitori, in mancanza di un diverso accordo tra gli stessi.

Se sia costituzionale, è la domanda alla quale la Consulta risponderà.

In parte ha risposto in passato, dicendo di No.

Lo “spunto” è arrivato dal Tribunale di Bolzano.

I giudici altoatesini hanno chiesto una presa di posizione della Corte Costituzionale per dichiarare l’illegittimità della norma, dove non contempli la possibilità di assegnare al figlio il cognome della madre anziché quello del padre, se i genitori sono d’accordo.

Secondo il Tribunale di Bolzano, una simile circostanza contrasta con diversi articoli della Costituzione, tra i quali l’articolo 3, a norma del quale:

I cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Non ci dovrebbero essere differenze tra uomo e donna, nonostante la scelta obbligata del cognome paterno suggerisca che sul piano della sostanza un simile comportamento non si verifichi.

Sull’argomento del cognome del padre ai figli, la Consulta, come accennato sopra, si era pronunciata nel 2016, quando aveva riconosciuto la possibilità di aggiungere anche il cognome della madre a quello del padre.

Attraverso la sentenza n.286/2016, affermava come il sistema in vigore derivi da:

una concezione patriarcale della famiglia e della potestà maritale, che non è più compatibile con il principio costituzionale della parità tra uomo e donna.

La sentenza del 2016 era una prima scossa all’imposizione automatica del cognome paterno, alla quale sarebbero dovuti seguire provvedimenti legislativi rivolti a modificare la normativa in senso più paritario e meno discriminatorio.

Il Parlamento, però, non ha provveduto a una riforma organica ispirata alla parità dei sessi e la normativa non è stata modificata.

L’attenzione dei giudici costituzionali si rivolge sul principio stesso dell’accordo tra i genitori.

In un comunicato diramato l’11 febbraio scorso dall’ufficio stampa della Corte, si legge:

La Consulta dubita che  la piena parità dei genitori sia garantita da un accordo sulla scelta.

Quando l’accordo non c’è,  si sceglie il cognome del padre.

L’atteggiamento dei Giudici del Tribunale di Bolzano

I giudici altoatesini lamentano che la legge che adesso è in vigore non permetta di decidere di comune accordo di dare al figlio il cognome della madre.

Secondo loro la questione è l’automatismo che si determina a favore del cognome del padre, quando non c’è l’accordo.

Se dovesse essere accolta la posizione del Tribunale di Bolzano, quando non ci sia l’accordo, dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione dell’unico cognome paterno.

Siccome si tratta dei casi più frequenti, si riconfermerebbe la prevalenza del patronimico, la quale incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta da tempo, da parte della stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a pronunciarsi.

Per questo, la Consulta, con ordinanza, ha deciso di procedere a un completo riesame dell’argomento, iniziando dalle sollecitazioni dei giudici di Bolzano e andando anche oltre, sollevando davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale sull’attribuzione obbligatoria ai figli del cognome paterno, in mancanza di un accordo tra i genitori.

Per cercare di estirpare il germe della disuguaglianza.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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