Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

Scarica PDF Stampa
     Indice

  1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa
  2. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 c.p.)

1. Inquadramento generale della fattispecie delittuosa

La fattispecie delittuosa dell’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità – art. 331 c.p. – è disciplinata dal libro secondo del codice penale – dei delitti in particolare – titolo II – dei delitti contro la pubblica amministrazione – capo I – dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Si tratta di un delitto procedibile d’ufficio – art. 50 c.p.p. – di competenza del tribunale monocratico – art. 33 ter c.p.p. – con riferimento al primo comma, il secondo comma è competenza del tribunale collegiale – art. 33 bis c.p.p. – . L’arresto non è consentito con riferimento al primo comma mentre è facoltativo, in caso di flagranza, per il secondo comma – 381 c.p.p. – . Non è consentito il fermo di indiziato delitto con riferimento al primo comma, consentito per l’ipotesi di cui al secondo comma – art. 384 c.p.p. – . Per quanto riguarda le misure cautelari personali è consentita la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio – art. 289 c.p.p. – con riferimento al primo comma, consentite per il secondo comma – artt. 280, 287 c.p.p. – . La norma è posta a presidio del corretto funzionamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Invero, sono censurati quei comportamenti finalizzati alla compromissione del corretto e proficuo andamento del servizio pubblico o di pubblica necessità.


Potrebbero interessarti anche


2. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ( art. 331 c.p. )

L’art. 331 c.p. testualmente dispone che: “ Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente ” .

Il primo comma contempla una fattispecie in scrutinio avente ad oggetto due condotte tra loro alternative, riguardanti l’interruzione o la sospensione. Tali comportamenti vengono censurati dal legislatore nel momento in cui compromettono l’espletamento di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Si tratta di un reato di natura permanente.

Il secondo comma disciplina una circostanza aggravante ad effetto speciale volta a censurare l’attività ovvero i comportamenti posti in essere da capi, promotori od organizzatori.

Con riferimento al terzo e ultimo comma giova ricordare il vivace dibattito dottrinale determinato dall’abrogazione dell’art. 330 c.p. – abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori – a cui la norma de qua rinvia ed espunto dal codice penale ad opera della legge 12 giugno 1990, n. 146 – Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge – .

L’art. 331 configura un reato proprio caratterizzato sotto il profilo dell’elemento soggettivo dalla sussistenza del dolo generico, integrato dalla cosciente volontà di interrompere un servizio o sospendere un lavoro. Per servizio pubblico essenziale deve intendersi quello di cui la comunità non può farne a meno in nessun caso. In merito alla natura giuridica del delitto de quo si riporta il seguente arresto giurisprudenziale : “ Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all’art. 331 c.p. è reato proprio che si qualifica per il soggetto che lo può realizzare ( imprenditore, in senso lato ); quando manchi tale requisito soggettivo ( titolarità di un’impresa esercente il suddetto servizio ) non è configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall’art. 340 c.p. ”  ( Cass. Pen. , 13 giugno 1996, n. 5994 ).

L’interruzione o la sospensione del servizio devono indicare, in virtù del principio di necessaria offensività  del fatto, uno sconvolgimento circa la regolarità del servizio, non essendo integrato il reato in scrutinio laddove la sospensione o l’interruzione riguardi una singola prestazione.  Sul punto si segnala la seguente statuizione della Corte di Cassazione :  “ Ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 331 c.p. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell’attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento ”. ( Cass. Pen. , 08 ottobre 2007, n. 37083 ). Ed ancora: L’attività di smaltimento di rifiuti è da considerare un “servizio di pubblica necessità” e, pertanto, integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità l’inadempimento di tale attività che alteri il funzionamento del servizio nel suo complesso ”.   ( Fattispecie relativa alla ritenuta insussistenza del reato in relazione alla condotta dell’esercente di un centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all’impresa che li aveva prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo contrattuale ). ( Cass. Pen. , 23 aprile 2009, n. 30749 ).

Infine, giunti alle conclusioni, giova ricordare che: “Integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità ( art. 331 c.p. ) l’ingiustificato inadempimento delle prestazioni proprie del servizio farmaceutico da parte del titolare di una farmacia in turno di reperibilità”. Sempre nella medesima sentenza la Corte di Cassazione statuisce che: “  Ogni volta che il farmacista in turno di reperibilità non assicura il tempestivo adempimento del servizio farmaceutico vi è , secondo le contingenze dei casi, una condotta obiettiva di interruzione o di sospensione del servizio, che determina il turbamento della regolarità di tale servizio nel suo complesso. Pertanto, l’ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità integra il reato di cui all’art. 331 c.p. ”. ( Nella specie, la Corte ha riconosciuto la responsabilità del titolare di una farmacia di turno che, nel corso dell’intervallo pomeridiano , non aveva ottemperato alla richiesta da parte di un cittadino sprovvisto di ricetta e che necessitava l’acquisto di tachipirina per stati febbrili elevati. La Corte ha ritenuto che il turbamento del complesso del servizio non potesse ritenersi escluso dalla disponibilità in zone contigue di altri punti reperibili, o addirittura del servizio urgente ospedaliero ). ( Cass. Pen. , 21 novembre 2012, n. 46755 ).  

 Volume consigliato 

Compendio di Diritto Penale – Parte speciale

Il testo è aggiornato a: D.Lgs. 75/2020 (lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione); D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni); L. 113/2020 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni) e D.L. 130/2020 (c.d. decreto immigrazione).   Fabio PiccioniAvvocato del Foro di Firenze, patrocinante in Cassazione; LL.B., presso University College of London; docente di diritto penale alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; coordinatore e docente di master universitari; autore di pubblicazioni e monografie in materia di diritto penale e amministrativo sanzionatorio; giornalista pubblicista.

Fabio Piccioni | 2021 Maggioli Editore

22.00 €  20.90 €

Avvocato Rosario Bello

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento