Intercettazioni: gli aspetti privacy della riforma Nordio

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La legge di conversione del decreto intercettazioni Omnibus è stata approvata in via definitiva con voto di fiducia, con grande soddisfazione del Ministro della Giustizia, che ha visto passare la sua linea sullo spinoso tema delle intercettazioni telefoniche.
La riforma, nelle intenzioni del Ministro, darà maggiori tutele agli indagati, anche in conformità con le norme europee, e soprattutto con quanto stabilito in tema di privacy e protezione dei dati personali dal Reg. UE 679/2016.

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Indice

1. Le intercettazioni telefoniche tra esigenza di indagine e gogna mediatica


Da Berlusconi, che vince a mani basse il primo premio per il numero di intercettazioni subite e pubblicate su giornali e tabloid, a Luciano Moggi, nell’ambito dello scandalo cosiddetto “calciopoli”, da Fassino a Napolitano, passando per Palamara e Fabrizio Corona: negli anni ci siamo ormai abituati a leggere pagine e pagine di conversazioni private tra soggetti pubblici più o meno famosi, più o meno esposti, con tanto di dettagli piccanti e altamente personali che, ben lungi dall’aggiungere qualcosa all’indagine, sfamano il nostro innato appetito voyeristico e fanno vendere più copie di giornali. Non solo, ma la gogna mediatica, la pressione dell’opinione pubblica è stata, qualche volta sfruttata per avvalorare processi che dal punto di vista tecnico e probatorio risultavano deboli (e che infatti si sono conclusi con assoluzioni).
Con la riforma voluta da Nordio, tutto questo dovrebbe (il condizionale è d’obbligo, visto che un conto è quanto accade sulla carta “legislativa”, altro quello che viene riportato su quella stampata”) infine cessare.
Il nuovo testo dell’art. 268, comma 2 del Codice di procedura penale, infatti, all’entrata in vigore della legge di conversione, reciterà così: “Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, soltanto il contenuto delle comunicazioni intercettate rilevante ai fini delle indagini, anche a favore della persona sottoposta ad indagine. Il contenuto non rilevante ai fini delle indagini non è trascritto neppure sommariamente e nessuna menzione ne viene riportata nei verbali e nelle annotazioni della polizia giudiziaria, nei quali è apposta l’espressa dicitura: “La conversazione omessa non è utile alle indagini”».
Basta quindi intercettazioni a strascico, che dovranno continuare a essere lette dagli avvocati per verificare che nelle parti omesse non vi sia qualche punto favorevole all’indagato, ma la limitazione alle sole parti utili alle indagini e dunque il divieto di divulgazione per finalità di “scoop” giornalistico è ormai un caposaldo a tutela della riservatezza dell’indagato.
È utile ricordare infatti che le norme stabilite dal Regolamento Generale per la Protezione dei dati personali 679/2016 operano anche in caso di indagini giudiziarie: è ovvio che l’indagato non può invocare la privacy nel corso delle indagini, ma lo stesso ha tutto il diritto di vedersi tutelato di fronte a invasioni della sua sfera di riservatezza da parte del “pubblico”, poiché non esiste nessuna esigenza meritevole di tutela che possa entrare in bilanciamento con il diritto alla privacy dell’interessato sottoposto a indagini.
Nemmeno il diritto di cronaca potrà essere invocato in tal senso. Sempre nei limiti che lo devono caratterizzare (verità della notizia, interesse pubblico della stessa e continenza nell’esporla), può ben dirsi di interesse pubblico sapere che un tal politico o un tale personaggio pubblico è sottoposto a indagini per questo o quel reato, ma certamente ciò non include particolari privati e intimi della sua vita che non sono minimamente connessi con l’indagine.


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2. Infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni


Un altro aspetto interessante (e rassicurante) della riforma è l’articolo 2 della legge di conversione, intitolato “Creazione delle Infrastrutture Digitali Centralizzate per l’Intercettazione e Modifiche alla Regolamentazione delle Spese per le Operazioni di Intercettazione”.
Il primo comma della norma stabilisce quanto segue: “Con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e risparmio energetico nei sistemi informativi utilizzati per le operazioni di intercettazione condotte dai vari uffici del pubblico ministero, verranno istituite specifiche infrastrutture digitali a livello interdistrettuale”.
È incoraggiante finalmente constatare che non ci si occupa solo del (essenziale) merito della riforma, ma che si entra anche negli aspetti più tecnici, a protezione dei dati e dunque a salvaguardia della sicurezza informatica dei sistemi in cui questi dati saranno contenuti.
La legge, dunque, dispone che tutti i fascicoli dei processi in Italia, ora accessibili online grazie all’avvento del processo telematico anche in ambito penale, siano protetti da misure di gestione informatica straordinaria e una rigorosa protezione dei dati, sia da minacce esterne che da potenziali attacchi informatici interni.
In conclusione, augurandoci che la riforma sulle intercettazioni veda non solo la luce, ma anche una applicazione pratica rigorosa, possiamo dire che da un lato la magistratura inquirente non potrà più fare affidamento sul binomio “media-intercettazioni” come strumento di pressione, dall’altro la tutela dei dati e il rispetto della riservatezza hanno segnato un altro importante passo verso la loro piena realizzazione, per quanto riguarda le conversazioni telefoniche e le intercettazioni ambientali.
Infine, la riforma ci suggerisce che sempre più sentita risulta essere l’esigenza della sicurezza informatica delle infrastrutture, che anche nel sistema giudiziario richiede un adeguamento di procedure, strutture e mentalità, con buona pace di magistrati e avvocati fautori oltranzisti dello status quo.

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Avv. Luisa Di Giacomo

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