Insegnante di sostegno ad hoc anche se la disabilità non è grave

Redazione 19/06/12
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Lucia Nacciarone

Con la sentenza n. 5551/2012, pubblicata il 16 giugno, il Tar Lazio ha annullato i provvedimenti con quali all’interno di una scuola elementare veniva disposto un numero di ore di sostegno minore rispetto a quello possibile, stabilendo che all’alunno delle elementari va garantita assistenza superiore alle cinque ore.

La decisione, che accoglie le doglianze dei genitori degli alunni diversamente abili, i quali hanno rinunciato ad avanzare pretese risarcitorie verso l’amministrazione, rappresenta una conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010 con cui si era dichiarata l’illegittimità dei vincoli, giudicati troppo rigorosi, posti dalla legge finanziaria per il 2008 con riguardo al reclutamento di personale docente ad hoc.

La declaratoria d’illegittimità ha fatto sì che rivivano i principi affermati in passato dal legislatore, che conferiscono ampia flessibilità organizzativa e funzionale alle classi e alla possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno, anche in deroga al rapporto docenti-alunni.

Ma la Consulta aveva anche specificato che l’autonomia e la discrezionalità degli istituti nello stabilire il quantum delle ore di sostegno è valutata in relazione alla gravità dell’handicap da cui sono affetti i minori.

Nel caso di specie, siccome la patologia del bimbo non rientrava fra quelle più gravi, ma  essendo tuttavia contemporaneamente venuti meno i limiti previsti dalla finanziaria 2008, ossia la presenza di handicap particolarmente gravi (per la dichiarazione di incostituzionalità dei commi 413 e 414 dell’articolo 2), l’amministrazione può valutare comunque caso per caso la possibilità per il bambino di completare il percorso formativo con l’aiuto di un insegnate di sostegno ad hoc, per un numero di ore superiore alle cinque originariamente previste, al fine di consentire all’allievo soprattutto se si trova all’inizio del percorso di apprendimento scolastico, di recuperare. Sproporzionate dunque rispetto alle quaranta ore settimanali frequentate le cinque ore di sostegno: i genitori del bambino potranno contare su un maggior aiuto.

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