Infortunio in itinere, la deviazione dal percorso legittima il licenziamento per superamento del periodo di comporto

Redazione 25/01/13
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Lilla Laperuta

Nella sentenza n. 1458 del 22 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il licenziamento operato dal datore di lavoro per superamento del periodo di comporto previsto dal CCNL, in quanto l’assenza della lavoratrice non era imputabile ad infortunio in itinere. Analizzando la fattispecie in esame, la Suprema Corte chiarisce che in caso di infortunio in itinere ovvero di incidente stradale occorso al prestatore di lavoro mentre si reca sul posto dove è chiamato a svolgere la sua prestazione, la variazione del percorso o l’utilizzo di un’autovettura anzichè del servizio metropolitano, va inquadrato nel rischio elettivo, nell’ambito del percorso che costituisce l’occasione di lavoro, in quanto dovuta a libera scelta del lavoratore, che comporta la permanenza o meno della copertura assicurativa o, nel caso in esame la configurabilità di infortunio sul lavoro ai fini del periodo di comporto. Ciò a seconda delle caratteristiche della deviazione alla stregua delle due condizioni, indicate dalla giurisprudenza costituzionale, delle dimensioni temporali e dell’aggravamento del rischio. In materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio, in particolare connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:

a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;

b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;

c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

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