Influencer come emittenti tv e video on demand: stretta Agcom 

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L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), ha provveduto all’approvazione all’unanimità di una consultazione pubblica della durata di due mesi:
I creatori di contenuti digitali diffusi sui social rispettino le norme sull’audiovisivo come le tv e l’on demand”.
La trasparenza e la riconoscibilità dei messaggi pubblicitari, la tutela dei minorenni, il divieto di messaggi discriminatori e di hate speech. sono alcune delle regole contenute nel Testo Unico dei servizi di media audiovisivi alle quali presto si dovranno uniformare anche i cosiddetti “influencer”.
Agli “influencer”, si aggiungono anche streamer, creator, vlogger che, sempre secondo l’Agcom “svolgono un’attività analoga o assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi” e sono chiamati al rispetto delle stesse norme.

Indice

1. Assimilazione a emittenti tv e video on demand


I grandi influencer avranno l’obbligo di rispettare le stesse regole alle quali devono sottostare le emittenti televisive.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha comunicato l’avvio di una consultazione pubblica che dovrebbe portare alla stesura di apposite “Linee Guida”.
La durata della consultazione pubblica dovrà essere di due mesi dalla pubblicazione della delibera, che non è stata ancora pubblicata ed è in fase di pubblicazione.

2. I contenuti


Prendendo il via dalla consapevolezza che il mondo della comunicazione è popolato e, ad essere più precisi, in determinate fasce di età, è dominato da “influencer”, ma anche “vlogger”, “streamer” o “creator” che, secondo il comunicato dell’Agcom  “creano, producono e diffondono al pubblico contenuti audiovisivi, sui quali esercitano la responsabilità editoriale, attraverso relative piattaforme per la condivisione di video e, in modo più allargato, attraverso  i social media”, quello che si è venuto a creare è un fenomeno di elevata estensione  per potere essere lasciato all’evoluzione naturale degli eventi, che l’altra parte vede come obblighi, ai quali, i fornitori di servizi media e audiovisivi sono da tempo sottoposti.

3. La distinzione dell’Agcom


L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) ha fatto una distinzione.
Da una parte si deve considerare la realtà dei “soggetti che propongono contenuti audiovisivi in modo continuo, con una modalità di offerta e organizzazione degli stessi che li rende  sovrapponibili a un catalogo di un servizio di media on demand (ad esempio, i canali YouTube).
Per questi soggetti si dovrà rendere opportuna l’applicazione della totalità degli obblighi previsti dal Testo Unico, inclusi, a titolo di esempio, l’iscrizione al ROC, la disciplina in materie di opere europee e indipendenti, la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)”.
Dall’altra parte ci sono i “soggetti che svolgono la loro attività in modo meno continuativo e strutturato, ai quali, al contrario, non sembra giustificata l’applicazione nella sua completezza del regime giuridico previsto per i servizi di media audiovisivi a richiesta”. 

4. L’utilità di un aggiornamento normativo


L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) conclude il suo comunicato affermando che “un’estensione del quadro giuridico e regolamentare risulta conciliabile con la natura degli influencer in ragione della natura dell’attività da questi prestata e della sovrapponibilità della stessa con la fornitura di un servizio di media audiovisivo”.
L’Agcom intende che con l’avvio della sopra menzionata consultazione pubblica, “si dovrà individuare un quadro chiaro e trasparente delle disposizioni che dovranno essere applicate anche agli influencer, assicurando di non prevedere degli oneri burocratici non necessari”.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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