Inerzia Comune su accesso ai documenti amministrativi per bonus 110%

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Se il condominio esercita il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica del caseggiato al fine di usufruire del Superbonus 110% il Comune non può certo rimanere in silenzio

    Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione 
  4. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: art. 22 l. n. 241/1990

precedenti giurisprudenziali: Tar Lazio, Sez. II, Sentenza n. 11139 del 02/11/2021

1. La vicenda

Un condominio, al fine di procedere ad uno studio di fattibilità sulla pratica edilizia bonus facciate e/o superbonus 110% con sconto in fattura ex Decreto Rilancio, presentava al Comune istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990. In particolare la richiesta veniva motivata dall’esigenza di avere accesso a tutta la documentazione inerente alle pratiche edilizie agli atti dell’ente comunale relative al fabbricato condominiale al fine dell’espletamento delle pratiche superbonus 100% e Sismabonus.

Il Comune, però, rimaneva inerte per oltre trenta giorni dall’acquisizione dell’istanza, senza neppure avviare il relativo procedimento. Il condominio si rivolgeva al Tar per far accertare l’illegittimità dell’inerzia serbata sull’istanza di accesso e per l’accertamento del diritto del ricorrente all’accesso ai documenti e agli atti amministrativi relativi al palazzo, con la conseguente condanna del Comune ad esibire tutta la documentazione richiesta.

2. La questione

In relazione alla richiesta di accesso alla documentazione finalizzata all’ottenimento del beneficio fiscale del Superbonus, sussiste un interesse del condominio all’ostensione degli atti in qualsiasi modo afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica del caseggiato?


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3. La soluzione

Il Tar ha dato pienamente ragione ai condomini. Come hanno osservato i giudici supremi, la collettività condominiale ricorrente ha dimostrato di avere un interesse giuridico qualificato e specifico alla consultazione e all’ottenimento di copia della concessione edilizia e delle pratiche edilizie del caseggiato, interesse indicato con sufficiente precisione nella relativa richiesta (mirata a valutare la possibilità di usufruire delle agevolazioni offerte dal Decreto Rilancio).

A tale proposito il Tar ha giustamente sottolineato, anche l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici che il condominio vuole conseguire.

4. Le riflessioni conclusive

Non vi è dubbio che in caso di richiesta di accesso agli atti afferenti alla legittimità edilizia e urbanistica del caseggiato collegata al Superbonus, sussiste da parte della collettività condominiale un interesse diretto, cioè a dire correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente; concreto, in quanto specificamente finalizzato alla acquisizione di dati ed informazioni rilevanti per l’ammissione ad un beneficio; attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, avuto riguardo all’attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere – anche in termini di concreta potenzialità – sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita. L’amministrazione deve consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonché alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono ovvero ne diminuiscono gli effetti. In ogni caso il Comune, al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso e, quindi, di sottrarsi agli obblighi in base alla normativa primaria in tema di accesso, non può semplicemente limitarsi ad affermare che gli atti sono indisponibili in conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi. In altre parole spetta all’Amministrazione destinataria dell’istanza di accesso l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità. In ogni caso è tenuta ad eseguire con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti in visione, destinando idonee risorse in termini di personale e tempo; qualora, poi, la documentazione non venisse reperita, deve estendere le relative indagini, anche con le opportune segnalazioni e denunce all’Autorità giudiziaria, presso altre Amministrazioni che fossero in possesso di copia della documentazione richiesta.

Merita infine di essere sottolineato che, nella sentenza in commento, il TAR ha riconosciuto l’urgenza correlata all’acquisizione della documentazione richiesta, stante la temporaneità dei benefici ai quali il condominio aspira e ha quindi assegnato al Comune (inerte fino a quel momento) il termine di 30 giorni per consentire ai condomini la visione e la copia degli atti della documentazione richiesta.

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Sentenza collegata

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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