Indultino e nozione di clandestinità.

Ordinanza 01/12/05
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REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

per il distretto della Corte di Appello di Torino

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in persona dei signori

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emette la seguente

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ORDINANZA

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nel procedimento di sorveglianza relativo al reclamo del detenuto avverso sospensione condizionata della pena

in relazione alla pena di cui a sentenza del

nei confronti di???????????????????????????????????? nato a il e detenuto in? Casa Circondariale Vercelli

difeso dall?Avv. ************ del foro di Vercelli, di fiducia

VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;

VERIFICATA la regolarit? delle comunicazioni e delle notificazioni degli avvisi al rappresentante del P.M., all?interessato ed al difensore;

CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

UDITE le conclusioni (????????????? ) del rappresentante del P.M., dott. ******? e del difensore;

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OSSERVA

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Il condannato ha proposto reclamo contro il provvedimento 12.04.2005 del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli con il quale veniva dichiarata inammissibile l?istanza di sospensione condizionata della pena.

Il condannato si duole del fatto che egli non sarebbe nelle condizioni ostative all?indultino. Egli infatti ? s? privo di permesso di soggiorno, ma non perch? sia entrato o si sia trattenuto in Italia senza titola, ma perch?, scaduto il permesso di soggiorno durante la detenzione, ne chiedeva diligentemente il rinnovo che gli veniva respinto non perch? ?indesiderabile? siccome condannato per delitti, ma perch?, siccome detenuto, aveva gi? titolo per permanere sul territorio.

In effetti, si tratta di soggetto che non ha un titolo di permanenza sul territorio al di fuori della detenzione.

Ci? crea un evidente impasse, di non agevole soluzione.

Il ritenere che l?indultino non possa essere concesso equipara il condannato clandestino o irregolare per effetto di comportamento sicuramente colpevole (non aver ottenuto o chiesto il permesso di soggiorno) al condannato entrato in Italia come regolare e mai dichiarato irregolare.

Il ritenere ammissibile l?indultino comporta la sua concessione a soggetto che, formalmente non ? nelle condizioni amministrative di permanere sul territorio dello stato fuori dal carcere.

Qualsiasi soluzione comporta allora una lesione a qualche aspetto della disciplina.

Sembra tuttavia al collegio che debba prevalere l?esigenza di parit? di trattamento dei condannati in rapporto alla ratio della norma che limita l?accesso alla sospensione condizionata della pena.

Tale ratio non ? altro che il divieto di concessione a chi non sia nelle condizioni sostanziali che gli valgano l?ottenimento del permesso di soggiorno. Del resto, l?indultino potrebbe concedersi a un soggetto straniero che abbia ottenuto il rinnovo in carcere del permesso o con permesso ancora in corso di validit?. Nessuna differenza quanto alla ratio della norma esiste tra tale condizione e quella di chi non abbia ottenuto il rinnovo sol perch? detenuto.

Colui che non abbia ottenuto il rinnovo del permesso solo per la ragione della sua non necessit? perdurante la detenzione non realizza allora la condizione ostativa.

La soluzione contraria equiparerebbe il trattamento penitenziario del soggetto che l?Autorit? ha ritenuto indesiderabile nel territorio nazionale a quello del soggetto su cui nessuna valutazione di tale contenuto sia stata effettuata

Il reclamo va pertanto accolto e il procedimento rinviato al Magistrato di Sorveglianza di Vercelli per nuovo esame.

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PER QUESTI MOTIVI

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Visti gli artt. 30 e ss. o.p,,? 666, 678 c.p.p.;

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ACCOGLIE IL RECLAMO

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Vista e applicata la Legge 207/2003, l?art. 69 bis? della L. 354/75, 666,677,678 c.p.p.;

RINVIA il procedimento al Magistrato di Sorveglianza di Vercelli per l?accertamento

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Cosi deciso in Torino, 28 Settembre 2005

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Ordinanza

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