Limitazioni alle indagini sull’e-mail aziendale del lavoratore: fondato sospetto di illecito

I controlli difensivi sul lavoratore in senso stretto, sono legittimi solo in seguito all’insorgere di un sospetto fondato sulla commissione di un illecito.

Allegati

I controlli difensivi sul lavoratore in senso stretto, compresi quelli con strumenti tecnologici, sono legittimi solo se eseguiti in seguito all’insorgere di un sospetto fondato sulla commissione di un illecito da parte del lavoratore e devono riguardare in modo esclusivo i dati acquisiti successivamente a tale sospetto. Questo quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 807/2025 pubblicata lo scorso 13 gennaio. Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

Corte di Cassazione –Sez. L- ordinanza n. 807 del 13-01-2025

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Indice

1. Il caso: licenziamento basato sul controllo della posta aziendale del lavoratore


La vicenda trae origine dal licenziamento di un dirigente da parte del datore di lavoro, basato su informazioni ottenute tramite il controllo della posta elettronica aziendale.
Il controllo si era reso necessario a seguito di un “alert” generato dal sistema informatico aziendale. Tuttavia, l’indagine condotta dal datore di lavoro aveva riguardato i file di log delle email inviate dal dirigente in un periodo antecedente rispetto al momento in cui era sorto il sospetto fondato generato dall’alert.
Secondo la Corte d’appello, tale circostanza rendeva le informazioni acquisite inutilizzabili a fini disciplinari, invalidando l’intero procedimento e impedendo l’utilizzo di altri elementi di prova, comprese le giustificazioni fornite dal dipendente. Avverso tale pronuncia, la Società datrice di lavoro proponeva ricorso in Cassazione. Per approfondire la materia del lavoro subordinato, si consiglia il seguente volume, il quale analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni): Il lavoro subordinato

FORMATO CARTACEO

Il lavoro subordinato

Il volume analizza compiutamente l’intera disciplina del rapporto di lavoro subordinato, così come contenuta nel codice civile (con la sola eccezione delle regole relative al licenziamento e alle dimissioni). L’opera è stata realizzata pensando al direttore del personale, al consulente del lavoro, all’avvocato e al giudice che si trovano all’inizio della loro vita professionale o che si avvicinano alla materia per ragioni professionali provenendo da altri ambiti, ma ha l’ambizione di essere utile anche all’esperto, offrendo una sistematica esposizione dello stato dell’arte in merito alle tante questioni che si incontrano nelle aule del Tribunale del lavoro e nella vita professionale di ogni giorno. L’opera si colloca nell’ambito di una collana nella quale, oltre all’opera dedicata alla cessazione del rapporto di lavoro (a cura di C. Colosimo), sono già apparsi i volumi che seguono: Il processo del lavoro (a cura di D. Paliaga); Lavoro e crisi d’impresa (di M. Belviso); Il Lavoro pubblico (a cura di A. Boscati); Diritto sindacale (a cura di G. Perone e M.C. Cataudella). Vincenzo FerranteUniversità Cattolica di Milano, direttore del Master in Consulenza del lavoro e direzione del personale (MUCL);Mirko AltimariUniversità Cattolica di Milano;Silvia BertoccoUniversità di Padova;Laura CalafàUniversità di Verona;Matteo CortiUniversità Cattolica di Milano;Ombretta DessìUniversità di Cagliari;Maria Giovanna GrecoUniversità di Parma;Francesca MalzaniUniversità di Brescia;Marco NovellaUniversità di Genova;Fabio PantanoUniversità di Parma;Roberto PettinelliUniversità del Piemonte orientale;Flavio Vincenzo PonteUniversità della Calabria;Fabio RavelliUniversità di Brescia;Nicolò RossiAvvocato in Novara;Alessandra SartoriUniversità degli studi di Milano;Claudio SerraAvvocato in Torino.

 

A cura di Vincenzo Ferrante | Maggioli Editore 2023

2. L’analisi della Cassazione


Nel caso in esame, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento del lavoratore. La società datrice di lavoro aveva infatti avviato una serie di accertamenti in seguito a un allarme generato dal sistema informatico aziendale, che aveva segnalato un possibile comportamento illecito da parte del dipendente. Questo evento è stato correttamente considerato idoneo a generare un ragionevole sospetto, come richiesto dalla normativa vigente.
Tuttavia, il controllo effettuato è stato retroattivo, ossia basato su dati precedentemente archiviati, risalenti a un periodo anteriore all’allarme stesso. Tale approccio si è scontrato con quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, che legittima i controlli tecnologici solo a seguito dell’emergere di un fondato sospetto. La normativa, infatti, mira a bilanciare gli interessi dell’azienda con la tutela della riservatezza del lavoratore. Se fosse permesso alle aziende di estendere i controlli su periodi antecedenti la presunta condotta illecita, si verrebbe a meno a tale equilibrio.
Per questi motivi, l’informazione ottenuta tramite il controllo retroattivo non poteva essere utilizzata come prova, ma soltanto come un indizio da cui partire. Il licenziamento sarebbe stato legittimo solo se fossero emerse prove concrete successivamente all’allarme.
In altre parole, al datore di lavoro è precluso cercare nel passato del lavoratore elementi a supporto del sospetto, e utilizzare tali informazioni a fini disciplinari, poiché ciò comporterebbe l’uso di dati raccolti senza il sospetto di illeciti, violando i diritti del lavoratore.

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3. La decisione


La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 807 del 13 gennaio scorso, ha confermato la pronuncia della Corte d’Appello rilevando che i cosiddetti sistemi difensivi sugli strumenti digitali sono consentiti solo nel rispetto di alcuni specifici parametri.

Marco Miglietta

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