Incidenti stradali, le tabelle di Milano non sono vincolanti

Redazione 12/05/16
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In tema di c.d. tabelle milanesi di liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione della decisione e prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di procedere ad una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens né in via diretta né in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell’art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. III Civile, con la sentenza n. 9367 depositata il 10 maggio 2016.

Il caso.

I congiunti della trasportata deceduta in occasione di un sinistro stradale convenivano in giudizio il proprietario dell’altra autovettura coinvolta nell’incidente, unitamente alla rispettiva compagnia di assicurazione.

Il Tribunale rigettava la domanda, affermando come non provata la dinamica del sinistro. A seguito del giudizio di appello i congiunti ricorrevano per cassazione censurando, tra l’altro, la sentenza per avere essa liquidato a titolo di danno per lesione del vincolo parentale un importo calcolato sulla base del minimo delle c.d. tabelle milanesi del 2011, anziché sulla base di quelle operanti dal gennaio del 2013.

In tal modo la Corte territoriale avrebbe violato il principio giurisprudenziale che si dice “costante” nel senso che la liquidazione tabellare debba essere effettuata sulla base delle tariffe in vigore al momento dell’emissione della sentenza.

La decisione

Già nel 2014, con la sentenza n. 4447, la Cassazione ha affrontato il tema della natura delle tabelle, escludendo già in tale occasione che le stesse fossero divenute in via diretta una normativa di diritto, laddove il favor riconosciuto anche dalla Suprema Corte alle stesse va solo inteso come riconoscimento della loro corrispondenza sul piano generale ai criteri di equità ritenuti applicabili nella materia del risarcimento del danno non patrimoniale.

Da ciò deriva la conseguenza che l’aggiornamento delle tabelle «non rileva e non può rilevare come evento che determina un jus superveniens, cioè la produzione di una normativa giuridica direttamente cogente, e quindi, da applicarsi dal giudice».

D’altra parte, il riferimento operato dal giudice al tabella deve essere solo il frutto della più complessa operazione liquidatoria equitativa: nel caso di specie, ad esempio, il fatto che sia stata riconosciuta la rivalutazione sino alla data della sentenza (successiva al 2011) è, secondo i giudici della Suprema Corte, dimostrazione del fatto che i valori delle tabelle non siano stati applicati meccanicamente, bensì all’interno di una valutazione più complessa, e in quanto tale non censurabile.

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