Incidenti stradali, il danno biologico può essere aumentato del 30%

Redazione 26/04/16
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In caso di sinistro stradale, il danno biologico da risarcire alla vittima può essere maggiorato sino al 30% rispetto agli standard previsti per la liquidazione.

È quanto affermato dalla Cassazione civile, sez. III, con la sentenza n. 7766 del 20 aprile 2016.

La vicenda

Una compagnia assicurativa impugnava la sentenza con la quale il Tribunale di Bologna aveva condannato la stessa al risarcimento dei gravissimi danni patiti dall’attore in occasione di un sinistro stradale.

La corte di appello di Bologna rigettava il gravame.

Il giudice territoriale osservava, nel confermare la sentenza di primo grado, che la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal primo giudice, discostandosi motivatamente dai parametri risarcitori indicati nelle tabelle milanesi (parametri che la Suprema Corte ha indicato come applicabili, sia pur in via equitativa, da ogni giudice di merito: Cass. 12408 e Cass. 14402 del 2011), trovava il suo fondamento nella particolarità ed eccezionalità del caso di specie (ciò che, secondo le stesse indicazioni contenute nelle predette tabelle, consentiva di discostarsi dai relativi criteri di quantificazione matematica), rappresentate:

  • quanto alla voce di danno biologico, rettamente intesa come compromissione delle attività dinamico-relazionali del danneggiato, dalla particolare rilevanza, tra l’altro, del danno estetico, tale da incidere sensibilmente sulla esistenza del ricorrente sul piano delle relazioni esterne, tanto più in ragione della sua età;
  • quanto al pregiudizio psichico, altrettanto rettamente inteso come danno morale, dalle sofferenze conseguenti ai vari interventi chirurgici cui egli era stato costretto a causa della negligenza altrui, ed alla irrimediabile compromissione del suo aspetto fisico e del suo stato di salute.

La predetta compagnia proponeva  ricorso per cassazione.

La decisione

Gli Ermellini hanno sconfessato, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa della “unicità del danno biologico“, qual sorta di primo motore immobile dell’intero sistema risarcitorio.

Anche all’interno del micro-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (nè avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche ottusamente sovrapporsi alla fenomenologia della sofferenza) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto.

Ma tante dispute sarebbero forse state evitate ad una più attenta lettura della definizione di danno biologico, identica nella formulazione dell’art. 139 come dell’art. 138 del codice delle assicurazioni nel suo aspetto morfologico (una lesione medicalmente accertabile), ma diversa in quello funzionale, discorrendo la seconda delle norme citate di lesione “che esplica un’incidenza negativa sulla attività quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato“.

Una dimensione, dunque, dinamica della lesione, una proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un vulnus a tutto ciò che è “altro da se” rispetto all’essenza interiore della persona.

In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l’eventuale aumento percentuale sino al 30% sarà funzione della dimostrata peculiarità del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto.

Altra e diversa indagine andrà compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore.

Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile.

Se è vero come è vero che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può (e viceversa potrebbe non) cagionarne conseguenze sia di tipo interiore (non a caso, rispetto al dolore dell’anima, la scienza psichiatrica discorre di resilienza), sia di tipo relazionale, ontologicamente differenziate le une dalle altre, non sovrapponibili sul piano fenomenologico, necessariamente indagabili, caso per caso, quanto alla loro concreta (e non automatica) predicabilità e conseguente risarcibilità.

E tali conseguenze non sono mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana.

E’ questo il compito cui è chiamato il giudice della responsabilità civile, che non può mai essere il giudice degli automatismi matematici ovvero delle super-categorie giuridiche quando la dimensione del giuridico finisce per tradire apertamente la fenomenologia della sofferenza.

Compito sicuramente arduo, attesa la dolorosa disomogeneità tra la dimensione del dolore e quella del danaro, ma reso meno disagevole da un costante lavoro di approfondimento e conoscenza del singolo caso concreto – o, se si vuole, di progressivo e faticoso “smascheramento” della narrazione cartacea rispetto alla realtà della sofferenza umana.

La questione si sposta così sul piano della allegazione e della prova del danno, correttamente valutata, nel caso di speice, dalla Corte territoriale, la cui formazione in giudizio postula la consapevolezza della unicità e irripetibilità della vicenda umana sottoposta alla cognizione del giudice, altro non significando il richiamo “alle condizioni soggettive del danneggiato” che il legislatore ha opportunamente trasfuso in norma.

Prova che, come efficacemente rammentato della sentenze delle sezioni unite del 2008, potrà essere fornita senza limiti, e dunque avvalendosi anche delle presunzioni e del notorio, se del caso, in via esclusiva.

Redazione

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