Inammissibile il ricorso per Cassazione lungo 100 pagine

Redazione 02/10/14
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Lucia Nacciarone

 

Con la sentenza n. 20589 del 30 settembre 2014 i giudici di legittimità hanno respinto l’atto presentato dalla difesa, troppo prolisso.

Ad avviso della Corte erano infatti sufficienti le ultime 12 pagine di motivazioni a sostenere il provvedimento, che si fondava ex art. 360, n. 5, C.p.c., su un «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», motivo, questo, che aveva sostituito il precedente della «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio».

Perciò la difesa aveva allegato tutta la documentazione degli atti processuali del giudizio di merito; con ciò, secondo la Cassazione, si è esposta alla violazione del dovere di sinteticità espositiva, desumibile dai principi del giusto processo di cui all’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Gli ermellini hanno condannato la tecnica di redazione degli atti che si risolve nella pedissequa riproduzione di tutti i documenti che la difesa ritiene ignorati o male interpretati. E ciò anzitutto perché costringe il Collegio a leggersi tutto, delegando alla stessa Corte la valutazione di atti che dovrebbe essere fatta esclusivamente in sede di merito, anzi addirittura sollecitandone una diversa interpretazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

Quando la parte denuncia il vizio di motivazione, concludono i giudici, la Suprema Corte non può riesaminare nel merito gli atti del processo ma deve limitarsi a controllare la coerenza e la veridicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione.

 

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