In quali casi è possibile ricorrere per Cassazione a norma dell’art. 448, c. 2-bis, c.p.p.

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(Ricorso dichiarato inammissibile)

(Normativa di riferimento: C.p.p. art. 448, c. 2-bis)

Il fatto 

Il Tribunale di Savona applicava a ciascuno degli imputati la pena concordata di due anni ed otto mesi di reclusione e euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 73, comma 1-bis e 80 lett. g) d.P.R. n. 309 del 1990, per avere costoro detenuto ai fini di cessione e ceduto a terzi, in una pluralità di occasioni indicate in rubrica, sostanza stupefacente del tipo cocaina.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso questo provvedimento, proponevano ricorso per Cassazione la difesa degli imputati, con comune motivo di ricorso, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto ed alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. evidenziandosi altresì la mancanza di motivazione in ordine alla disposta confisca dei telefoni cellulari e della somma di euro 6.515,00.

La richiesta del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, chiedeva il rigetto dei ricorsi.

Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

La Suprema Corte reputava i ricorsi proposti inammissibili per manifesta infondatezza e non deducibilità dei proposti motivi alla stregua delle seguenti considerazioni.

Si faceva presente prima di tutto che, sulla base del chiaro disposto di legge, il primo comune motivo di ricorso non fosse deducibile nel giudizio di Cassazione e come tale fosse inammissibile stante il fatto che, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come inserito dall’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza», con conseguente non deducibilità dell’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e dunque, se il giudice, nel pronunciare sentenza di patteggiamento, resta sempre tenuto ad accertare l’insussistenza delle cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., l’eventuale vizio di motivazione non è però più censurabile con il ricorso per cassazione e ciò, ravvisa la Corte in questa pronuncia, è stato fatto nel chiaro intento del legislatore della novella di evitare ogni scrutinio della motivazione sulla colpevolezza valorizzando, per converso, il consenso prestato dall’imputato rispetto al quale si apprezza come superfluo e contraddittorio un motivo di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, omissis, Rv. 272014-01 e, in motivazione, sub par. 2.1.).

Oltre a ciò, si osservava come la novella in parola rappresentasse un’ulteriore evoluzione della limitata ricorribilità della sentenza di “patteggiamento” già affermata, nel vigore della precedente normativa, nella giurisprudenza di legittimità che, per indirizzo consolidato, disconosceva all’imputato il potere di rimettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie su cui era caduto l’accordo in quanto coperti dal patteggiamento conformando il ridotto obbligo di motivazione in considerazione dell’accordo presupposto dalla decisione (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, omissis, Rv. 191135-01; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, omissis, Rv. 202270-01) fermo restando che l’accordo (sulla pena) è altresì destinato come tale a validare anche la qualificazione del fatto offerta con i soli limiti della palese eccentricità rispetto al contento del capo d’imputazione (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, omissis, Rv. 264766-01).

Ciò posto, in ordine invece alla valutazione del secondo motivo di ricorso dedotto dalla difesa dell’imputato L. che, come visto anche prima, faceva valere la nullità dell’impugnata sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione con riferimento alla disposta confisca, insieme allo stupefacente in sequestro, dei telefoni cellulari e della somma di euro 6.515,00, si prendeva atto come vi fossero plurime ragioni per dichiarare inammissibile questa doglianza.

In particolare, si sottolineava che se era vero che la confisca era stata applicata in una fattispecie in cui la misura ablativa è prevista dalla legge (artt. 73-commi 1 e 1-bis e art. 73 comma 7-bis d.lgs. n. 309 del 1990) per una contestazione che involge pienamente condotte di cessione di stupefacente, era altrettanto vero che, quanto alla condotta di detenzione di sostanza del tipo cocaina, pure contestata, nessun confronto operava il ricorso con l’imputazione né con la sentenza impugnata là dove il tribunale, in un più ampio contesto di cessione, definito in ragione degli esiti di centinaia di conversazioni telefoniche intercettate, riteneva la somma di denaro sequestrata comunque ricavato della vendita di stupefacente e di conseguenza, gli indicati passaggi, ad avviso della Corte, deponevano in modo inequivoco per l’inammissibilità del proposto mezzo in ragione di aspecificità e manifesta infondatezza della dedotta violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen..

Si faceva inoltre presente come fosse poi inammissibile, perché non consentito nel giudizio di cassazione, l’ulteriore e connesso profilo del secondo motivo di ricorso con cui si denunciava la nullità dell’impugnata sentenza di patteggiamento nella parte in cui il giudice avrebbe disposto la confisca facoltativa del denaro e dei telefoni cellulari senza motivare adeguatamente sulla diretta provenienza del primo da reato e sull’utilizzo dei telefoni cellulari al fine di commettere il reato di spaccio di sostanza stupefacente stante il fatto che, ad opinione degli ermellini, convergenti ragioni d’indole testuale, sistematica e logica, escludevano l’ammissibilità del ricorso in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento per il motivo da ultimo descritto.

Si evidenziava a tal proposito prima di tutto che non solo, come già enunciato in precedenza, la motivazione della sentenza impugnata evidenziava specifica – e, seppur sintetica, non apparente – giustificazione circa la ritenuta provenienza del denaro oggetto di confisca dal delitto contestato, ma si rilevava al contempo che la novella di cui alla legge n. 103 del 2017, all’art. 1, comma 50, attraverso l’inserimento del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., non consentiva la proposizione di questo motivo posto che il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. stabilisce che «il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti …. all’illegalità … della misura di sicurezza» e pertanto, alla luce del tenore testuale di questo precetto normativo, si riteneva come restasse estraneo al sindacato di legittimità – ristretto ai profili di illegalità della misura – la diversa fattispecie della misura di sicurezza la cui applicazione sia denunciata per vizio di motivazione nella differente riconducibilità delle descritte ipotesi al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..

A tal riguardo si evidenziava oltre tutto come la chiara formulazione della norma in esame trovasse del resto una coerente collocazione all’interno del sistema delle impugnazioni reputandosi da parte della Corte utile, ai fini di quanto appena enunciato, fare un richiamo alla previgente regolamentazione della impugnabilità in cassazione della sentenza di patteggiamento e, segnatamente, l’art. 448 cod. proc. pen. che, al comma 2, nel disciplinare puntualmente l’impugnazione della sentenza di “patteggiamento“, stabilisce, con concisa previsione, che «in caso di dissenso, il pubblico ministero può proporre appello» e che «negli altri casi la sentenza è inappellabile», per effetto del comma 2 dell’art. 606, consente il ricorso in cassazione in applicazione del generale regime previsto dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen..

Dal canto suo, viceversa, il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, nel dare, per la prima volta, specifica la disciplina al ricorso per cassazione della sentenza di patteggiamento, definendo per tale tipo di sentenza un regime ad hoc nel quale i casi di ricorso sono individuati in modo tassativo e derogatorio rispetto a quelli generali, anche in riferimento a punti della decisione quale quello relativo all’applicazione di misure di sicurezza (espressamente ricorribile solo in caso di illegalità della disposta misura) certamente estranei all’accordo delle parti così osservandosi come questo dato normativo rappresenti una chiara conferma che la disciplina dei casi di ricorso dettata dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., per la sentenza di patteggiamento, descrive un regime specifico di impugnazione per questo tipo di sentenza e proprio a tutte le statuizioni in essa espresse e contenute, che rientrino o meno nel perimetro dell’accordo sulla pena e questa disciplina, dunque, proprio in ragione del suo carattere speciale, del resto giustificato dall’origine concordata del provvedimento impugnato (e dalla conseguente preclusione della possibilità di contestare i termini fattuali dell’imputazione e la valutazione di merito sulle prove), prevale su quella generale di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. escludendone l’applicazione.

La Cassazione, di conseguenza, perlomeno in questa pronuncia, riteneva come non fosse condivisibile il principio, già affermato in un precedente arresto di legittimità in tema di sentenza di patteggiamento là dove, segnatamente, si era ritenuta, nell’intervenuta novella e quindi all’esito dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., l’ammissibilità di un ricorso in cassazione con cui si denunciava il difetto di idonea motivazione in punto di confisca riguardando siffatto profilo una statuizione estranea all’accordo sull’applicazione della pena con conseguente “recupero” dei motivi di ricorso previsti in via generale dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 30064 del 23/05/2018, omissis, Rv. 273830 – 01; conforme Sez. 4 del 17/4/2018 n. 22824, omissis, n.nn.) stante il fatto che, secondo i giudici di Piazza Cavour, una interpretazione di fatta si sarebbe tradotta in una sorta di interpretatio abrogans della norma rievocandosi, con tale ricostruzione ermeneutica, obblighi di motivazione e correlati mezzi di ricorso vigenti precedentemente alla riforma la quale, invece, ha voluto accomunare l’illegalità della pena a quella della confisca limitando espressamente il ricorso per cassazione a dette ipotesi, nell’ambito di una tassatività già affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 45559 del 07/03/2018, P., Rv. 273950 – 01).

A conferma di tale diverso indirizzo interpretativo, gli ermellini richiamavano i lavori preparatori e, segnatamente, la «Relazione governativa di accompagno del d.d.l.» (A.C. 2798 – XVII Legislatura) nella parte in cui si indica la ratio dell’art. 14 dell’originario d.d.I., poi confluito nell’art. 1, comma 50, della legge n. 103 del 2017, introduttivo del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., nell’espresso giudizio di non «meritevolezza» dell’«attuale troppo ampia ricorribilità per cassazione», per il verificato largo esito di inammissibilità dei relativi ricorsi, con il conseguente apprezzamento dell’«inutile dispendio di tempo e di costi organizzativi» osservandosi al contempo che in quella occasione si sostenne la ragionevolezza di una limitazione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento ai soli casi espressamente indicati nella norma in esame essendo stato l’intento del legislatore quello di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e, per altro verso, di «accelerare la formazione del giudicato» (Rel. cit.).

Altro argomentazione, a sostegno della tesi enunciata in questa pronuncia, veniva ricondotta al fatto che il principio di legalità, enunciato per le misure di sicurezza dall’art. 199 cod. pen. e sistematicamente composto con quello della legalità della pena, di cui all’art. 1 cod. pen., nella previsione di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., informa di sé tutto il sistema penale e vieta che abbia esecuzione, con la pena illegale, anche una misura di sicurezza illegale, ovverosia che non abbia fondamento, nel caso concreto oggetto di giudizio, in una norma di legge e dunque, mutuando definizioni maturate nella giurisprudenza di legittimità in materia di pena illegale, può ben concludersi, ad avviso della Corte, nel senso che la misura di sicurezza illegale è categoria destinata a ricomprendere, in riferimento al rito prescelto, sia quella non prevista dall’ordinamento giuridico per il caso concreto oggetto di giudizio, sia, ancora, quella eccedente, per specie e quantità, i relativi limiti legali.

Tal che se ne faceva discendere come restasse estraneo al sindacato di legittimità – ristretto ai profili di illegalità della misura – la diversa fattispecie della misura di sicurezza la cui applicazione sia esclusivamente denunciata per vizio di motivazione da mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà e sua insufficienza, nella differente riconducibilità delle descritte ipotesi al vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. posto che l’illegalità è categoria che predica la radicale estraneità a sistema della misura di sicurezza, come già della pena, per mancanza di elementi di struttura rispetto al modello tipico applicabile al caso concreto mentre, al contrario, la fattispecie della motivazione viziata per le sintomatiche declinazioni di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cit. evoca una causa di illegittimità della sentenza di merito, emendabile nel rapporto tra giudizio rescindente di legittimità e rescissorio del giudice di rinvio, sicché quest’ultima tradisce, nel suo diverso ambito operativo, una tendenziale eterogeneità rispetto all’illegalità, categoria, robusta che si caratterizza per l’irrimediabile deviazione della misura di sicurezza applicata dal rilevante modello tipico, e ciò anche perché i vizi di motivazione – ed anche la sua totale mancanza, che nelle sue possibili declinazioni è stata talvolta ricondotta alla categoria della violazione di legge – non sono autonomamente deducibili col ricorso per cassazione allorché la loro proposizione non si accompagni alla plausibile prospettazione di quella specifica violazione di legge penale sostanziale – evocata nel comma 2-bis dell’art. 448 e sopra descritta – rappresentata dalla illegalità dell’applicata misura di sicurezza; di conseguenza, l’illegalità di tale misura è il vero e proprio presupposto logico di ogni censura della motivazione della sentenza di patteggiamento sul relativo punto della decisione nel senso che il primo vizio contiene in sé il secondo, che il primo presuppone e nel primo risulta necessariamente assorbito.

Si evidenziava per di più come sarebbe inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento che lamentasse un vizio di motivazione in punto di misura di sicurezza senza prefigurare l’inosservanza o l’erronea applicazione delle rilevanti norme sostanziali in materia, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, omissis, Rv. 265878 – 01).

Infine, una ulteriore argomentazione, favorevole all’orientamento nomofilattico elaborato in questa decisione, veniva ricondotta al fatto che tale complessiva ricostruzione interpretativa dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. fosse conforme ai rilevanti parametri costituzionali e convenzionali osservandosi a tale riguardo che la scelta del rito alternativo, che sia immune da vizi per quanto concerne l’espressione della volontà dell’imputato (vizi che, significativamente e opportunamente, legittimano pubblico ministero e imputato al ricorso per cassazione ai sensi dello stesso comma 2-bis dell’art. 448), sostiene ragionevolmente una consapevole accettazione delle parti del ristretto regime di impugnazione definito dalle nuove norme, e ciò anche per quanto attiene ai punti della sentenza di patteggiamento che, pur non ricompresi nel perimetro dell’accordo sulla pena, rientrano tuttavia in un’area di ragionevole prevedibilità come nel caso di applicazione di misura di sicurezza non illegale perché prevista dalla legge — quanto a specie, oggetto e durata/ammontare — in relazione al fatto contestato e ritenuto in sentenza.

Del resto, osserva sempre la Corte in siffatta decisione, la previsione di una specifica disciplina transitoria per il novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – che, ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge n. 103/2017, si applica solo ai procedimenti nei quali la richiesta di pena ex art. 444 cod. proc. pen. è stata presentata successivamente alla entrata in vigore della legge di modifica – consente alle parti una scelta del rito pienamente consapevole anche in ordine alle conseguenze relative al nuovo regime di impugnazione della sentenza di patteggiamento e rappresenta un’ulteriore conferma della razionalità e ponderatezza della chiara scelta operata dal legislatore.

Da ciò se ne faceva conseguire come l’esperibilità del ricorso per cassazione in caso di illegalità della misura di sicurezza soddisfi i requisiti costituzionali richiesti dall’art. 111, commi 6 e 7, Cost. (il vizio deducibile, se correttamente e plausibilmente prospettato, comprende e assorbe i vizi di motivazione, dei quali rappresenta la necessaria cornice) e debba ritenersi conforme alle esigenze di tutela del diritto di difesa e di rispetto dei principi dell’equo processo, di cui agli artt. 3, 24 e 111, comma 2, Cost. e 6 della Convenzione EDU, anche con specifico riferimento ai parametri di ragionevolezza, proporzionalità e ragionevole durata del processo visto che rientra nel libero esercizio delle facoltà difensive dell’imputato il diritto di affrontare il giudizio ordinario, e di avvalersi così dei mezzi di impugnazione ad esso propri, ovvero di presentare richiesta di patteggiamento, coi benefici — e i limiti — che la legge ricollega, in questo caso, all’accordo delle parti sulla pena.

Anche sotto il profilo della giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si notava come, in relazione alle garanzie dell’equo processo e del doppio grado di giurisdizione, la Corte di Strasburgo avesse ritenuto che la decisione di patteggiamento implica la consapevole rinuncia da parte dell’imputato ad una serie di diritti e garanzie procedurali che, allorché accompagnata da garanzie minime commisurate alla sua importanza e non contraria al pubblico interesse (tra le altre, Scoppola (n.2), § 135-136, del 17 settembre 2009; Poitrimol c. Francia, del 23 novembre 1993, § 31, Serie A n. 277-A e Hermi c. Italia del 18 ottobre 2006, ric. n. 18114/02, § 73), fa apparire ragionevole la mancata previsione della possibilità di ricorrere ad un giudice superiore trattandosi di ipotesi diversa da quella basata su condanna emessa all’esito di giudizio ordinario, con conseguente esclusione di qualsivoglia violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione EDU o dell’art. 2 del relativo Protocollo n. 7 (Corte E.D.U. Natsylishvili e Togonidze c. Georgia del 29 aprile 2014); nel dettaglio, la Corte EDU, nella decisione Natsylishvili e Togonidze c. Georgia, aveva, da un lato, condiviso l’idea che il patteggiamento offra “gli importanti vantaggi di una rapida decisione dei casi penali e di alleviare il carico di lavoro di tribunali, pubblici ministeri e avvocati” affermando di ritenere “normale che l’ambito dell’esercizio del diritto al controllo sulla decisione per mezzo delle impugnazioni sia più limitato per una condanna basata su un patteggiamento, che rappresenta una rinuncia al diritto di avere la causa penale contro l’accusato esaminata nel merito, rispetto a una condanna pronunciata all’esito di un processo penale ordinario”, dall’altro, ribadito che “gli Stati contraenti godono di un ampio margine di apprezzamento ai sensi dell’articolo 2 del Protocollo n. 7” e si è detta del parere che accettando il patteggiamento, il ricorrente, oltre a rinunciare al suo diritto a un processo ordinario, rinunci validamente anche al suo diritto di impugnare la sentenza con i mezzi ordinari, e che di questa particolare conseguenza legale del patteggiamento, chiaramente formulata dalla normativa interna, egli debba essere ritenuto consapevole, essendo tra l’altro dotato di difesa tecnica.

Pertanto, i giudici di Strasburgo, operando in tal guisa, avevano ritenuto che, nel caso sottoposto al suo esame, nel quale l’accordo sulla pena era riconducibile ad una decisione volontaria e consapevole, il patteggiamento fosse conforme alle esigenze dell’equo processo di cui all’articolo 6 § 1 della Convenzione e che la rinuncia al diritto di impugnazione coi mezzi ordinari non rappresentasse una restrizione arbitraria e contraria al principio di ragionevolezza contenuto nell’articolo 2 del Protocollo n. 7.

Chiarito ciò, gli ermellini, come già enunciato anche in precedenza, preso atto della genericità di ogni ulteriore deduzione non circostanziata nella portata critica, stimava i ricorsi proposti inammissibili e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.

Conclusioni

In questa sentenza, i giudici di legittimità ordinaria hanno delimitano i margini applicativi dell’art. 448, c. 2-bis, c.p.p. introdotto dalla legge n. 103/2017.

In particolare, nella decisione qui in commento, si chiarisce che la possibilità di ricorrere per Cassazione ai sensi di questa norma è possibile solo per le ipotesi ivi previste (ossia: per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza) essendo i casi di ricorso ivi individuati circoscritti in modo tassativo e derogatorio rispetto a quelli generali.

Come logica conseguenza di quanto appena esposto, la Cassazione, discostandosi rispetto a un precedente orientamento nomofilattico, ha dunque escluso in questa pronuncia che, in materia di confisca, sia possibile ricorrere per Cassazione per difetto di motivazione.

Ad ogni modo, essendo evidente come vi sia un contrasto ermeneutico sul punto, sarebbe opportuno che intervengano le Sezioni Unite al fine di chiarire quale debba essere l’orientamento interpretativo da doversi osservare in tali situazioni.

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