In caso di contrasto tra genitori sulla vaccinazione contro il Covid-19 al figlio minore, il Tribunale può autorizzare ad un unico genitore

Scarica PDF Stampa

Fatto

Nel Decreto oggetto di commento, il Tribunale di Monza ha esaminato e risolto una controversia introdotta da un genitore separato nei confronti dell’altro genitore che si rifiutava di prestare il proprio consenso alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 al figlio quindicenne.

In particolare, la madre del minorenne aveva adito il Tribunale lombardo con Ricorso ex art. 709-ter c.p.c. sostenendo che, dopo un consulto con il pediatra del proprio figlio minorenne, la stessa aveva ottenuto dall’altro genitore del proprio figlio il consenso verbale alla somministrazione del suddetto vaccino a quest’ultimo e conseguentemente aveva prenotato un apposito appuntamento presso il Centro vaccinale locale per effettuare la somministrazione. Tuttavia, nonostante ciò e nonostante che anche il figlio avesse comunque manifestato la propria volontà di sottoporsi alla vaccinazione, l’altro genitore si era rifiutato di sottoscrivere il modulo relativo al consenso informato per la somministrazione (che – in quanto il vaccinando era minorenne – avrebbe dovuto essere sottoscritto da entrambi i genitori esercenti la potestà). La ricorrente allegava altresì che il rifiuto dell’altro genitore appariva, oltre che contrario alla volontà del figlio, altresì ingiustificato rispetto ad un atto medico che – anche se non risultava obbligatorio – è ritenuto comunque dalle autorità mediche come necessario per proteggere sia il vaccinando che l’intera comunità e contenere così la diffusione del virus.

In considerazione di ciò, la madre ricorrente chiedeva al giudice di voler autorizzare la inoculazione del vaccino al figlio minorenne, nonostante l’opposizione del padre.

L’altro genitore si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso per due ragioni: in primo luogo, per l’inammissibilità del Ricorso ex art. 709-ter c.p.c. in quanto il giudice non potrebbe sostituire la propria volontà a quella del genitore esprimendo una valutazione diversa da quella di quest’ultimo; in secondo luogo, perché infondato in quanto il vaccino sarebbe ancora in fase sperimentale e non sarebbero stati adeguatamente valutati i suoi effetti collaterali (soprattutto nella fascia di età del figlio).

Approfondisci la questione con il nostro volume  Gli aspetti giuridici dei vaccini

La decisione del Tribunale

Il giudice lombardo ha accolto il ricorso formulato dalla madre, ritenendolo sia ammissibile che fondato nel merito, e conseguentemente ha autorizza la somministrazione del vaccino anti Covid 19 al minorenne, attribuendo a tal fine alla madre la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell’altro genitore.

Preliminarmente, il Tribunale ha affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 709-ter c.p.c. e la competenza del tribunale a decidere la questione relativa alla somministrazione del vaccino al figlio minorenne in caso di contrasto di volontà fra i due genitori separati.

A tal proposito, è stato sostenuto dal giudice che detto ricorso ha proprio la finalità di risolvere i contrasti che insorgono tra genitori separati o divorziati e relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale per quanto concerne le importanti decisioni che devono essere prese circa l’istruzione, l’educazione, la salute e la residenza dei figli. In caso di disaccordo, quindi, in ordine alla somministrazione di un vaccino non c’è dubbio che si tratti di una importante questione relativa alla salute del figlio e quindi il potere di risolvere il contrasto spetti al giudice, senza che assuma rilievo il fatto che il vaccino sia obbligatorio o meno.

Nel merito della questione, il giudice ha dato rilievo all’orientamento che si è sviluppato nella giurisprudenza di merito in ordine alle vaccinazioni (siano esse obbligatorie o meno), che attribuisce al giudice il potere di sospendere la capacità del genitore contrario al vaccino e quindi di superare il divieto opposto da quest’ultimo in presenza di due condizioni: (i) qualora vi sia un pericolo concreto per la salute del minore, in considerazione alla gravità e alla diffusione del virus; (ii) qualora vi siano dati scientifici univoci da cui risulta l’efficacia di quel determinato vaccino.

Tale orientamento, in altri termini, richiede che vanga valutata l’esistenza di un grave pregiudizio per la salute del minore e la diffusione della malattia (che il vaccino mira a contrastare) sul territorio nazionale. Nei casi esaminati dal citato orientamento, è stato escluso il potere di sostituzione del giudice rispetto al diniego del genitore alla vaccinazione per il caso in cui si trattava di patologie con scarsa diffusione nel nostro Paese.

Tuttavia, nel caso di specie, il giudice lombardo ha ritenuto che tali circostanza di non pericolosità per la salute del minore e di scarsa diffusione nel nostro Paese non ricorrono per il virus del Covid-19, in quanto tale patologia ha avuto (ed ha) conseguenze gravi e anche mortali in numero di casi elevato e ha avuto (ed ha) amplissima diffusione non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo.

Per quanto concerne, invece, l’efficacia del vaccino, il giudice ha dato rilievo all’opinione della comunità scientifica nazionale e internazionale, che concordemente ritiene che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, sia i singoli sia la collettività, con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età, comprese quelle più giovani che sono, anche quelle in cui la circolazione del virus è più elevata per la maggiore socializzazione. Inoltre, ha rilevato il giudice che in caso di mancata vaccinazione sussiste, da un lato, un maggior rischio per i singoli (ivi compresi i minori), di contrarre la malattia e, dall’altro, ripercussioni negative sulla vita sociale e lavorativa delle persone e, per quanto riguarda i minori, sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Inoltre, il giudice ha rilevato come, secondo il certificato medico fornito dal pediatra del minore oggetto della controversia, non vi siano delle controindicazioni specifiche per la somministrazione del vaccino a detto soggetto.

In conclusione, il giudice ha altresì valorizzato la volontà del minore stesso, che nel caso di specie ha espresso il proprio consenso alla vaccinazione.

A tale ultimo proposito, mette conto rilevare che la nuova legge sul consenso informato (Legge 219/17) ha previsto che anche i minorenni hanno diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di decisione e che il consenso informato al trattamento sanitario nei confronti del minore deve essere espresso da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ma tenendo conto della volontà del minore stesso in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.

Ebbene, posto che nel caso di specie il minore aveva 15 anni e 6 mesi e aveva manifestato la propria volontà alla vaccinazione, motivandola con l’interesse a tornare a una vita normale sul piano scolastico e relazionale, secondo il giudice il rifiuto del padre alla vaccinazione appare in contrasto con la volontà manifestata dal figlio stesso (oltre che contraria alla tutela della sua salute, come visto prima).

Volume consigliato

Gli aspetti giuridici dei vaccini

La necessità di dare una risposta a una infezione sconosciuta ha portato a una contrazione dei tempi di sperimentazione precedenti alla messa in commercio che ha suscitato qualche interrogativo, per non parlare della logica impossibilità di conoscere possibili effetti negativi a lungo termine. Il presente lavoro intende fare chiarezza, per quanto possibile, sulle questioni più discusse in merito alla somministrazione dei vaccini, analizzando aspetti sanitari, medico – legali e professionali, anche in termini di responsabilità.   Fabio M. DonelliSpecialista in Ortopedia e Traumatologia, Medicina Legale e delle Assicurazioni e in Medicina dello Sport. Profes­sore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano nel Dipartimento di Scienze Biomediche e docente presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Già docente nella scuola di Medicina dello Sport dell’Uni­versità di Brescia, già professore a contratto in Traumatologia Forense presso l’Università degli Studi di Bologna e tutor in Ortopedia e Traumatologia nel corso di laurea in Medicina Legale presso l’Università degli Studi di Siena. Responsabile della formazione per l’Associazione Italiana Traumatologia e Ortopedia Geriatrica. Promotore e coordinatore scientifico di corsi in ambito ortogeriatrico, ortopedico-traumatologico e medico-legale.Mario GabbrielliSpecialista in Medicina Legale. Già Professore Associato in Medicina Legale presso la Università di Roma La Sapienza. Professore ordinario di Medicina Legale presso la Università di Siena. Già direttore della UOC Me­dicina Legale nella Azienda Ospedaliera Universitaria Senese. Direttore della Scuola di Specializzazione in Me­dicina Legale dell’Università di Siena, membro del Comitato Etico della Area Vasta Toscana Sud, Membro del Comitato Regionale Valutazione Sinistri della Regione Toscana, autore di 190 pubblicazioni.Con i contributi di: Maria Grazia Cusi, Matteo Benvenuti, Tommaso Candelori, Giulia Nucci, Anna Coluccia, Giacomo Gualtieri, Daniele Capano, Isabella Mercurio, Gianni Gori Savellini, Claudia Gandolfo.

AA.VV. | 2021 Maggioli Editore

12.90 €  10.97 €

 

 

 

 

 

 

Sentenza collegata

111239-1.pdf 157kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Muia’ Pier Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento