IMU e successione: la Cassazione (ord. 11097/2025) esclude la solidarietà tra eredi. I debiti per tributi locali gravano solo pro quota, senza estensioni analogiche. Per approfondire, abbiamo pubblicato il volume Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025 – Guida alla nuova disciplina, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. L’ordinanza e la solidarietà tra gli eredi
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11097 del 28 aprile 2025, torna a tracciare un solco netto tra le obbligazioni inerenti alle imposte sui redditi e quelle relative alla fiscalità locale, ponendo un freno alla prassi dei Comuni di estendere analogicamente il regime di solidarietà passiva agli eredi per i debiti IMU del “de cuius”
In linea generale, l’ordinamento civilistico segue il principio della parziarietà: ai sensi dell’art. 752 c.c., i coeredi contribuiscono al pagamento dei debiti ereditari in proporzione alle proprie quote. Tuttavia, nel diritto tributario opera una deroga di rilievo: l’art. 65 del D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli eredi rispondano in solido delle obbligazioni il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Questa norma, nata per rafforzare le prerogative di riscossione dello Stato, permette all’Ente impositore di esigere l’intero pagamento da un singolo coerede, lasciando a quest’ultimo l’onere di rivalersi sugli altri per le rispettive quote. Per approfondire, abbiamo pubblicato il volume Successioni e Donazioni dopo la riforma del 2025 – Guida alla nuova disciplina, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. Il divieto di analogia per i tributi locali
Il cuore della controversia risiede nell’applicabilità di tale deroga all’IMU. Molte amministrazioni comunali, a tutela delle proprie ragioni creditorie, hanno finora applicato il vincolo solidale anche ai tributi locali. La Suprema Corte ha però chiarito che l’art. 65 del D.P.R. 600/1973 è norma di carattere sostanziale e non meramente procedurale, riferita testualmente alle sole “imposte sui redditi”.
In assenza di una norma speciale che preveda espressamente la solidarietà per i tributi locali, non è ammessa alcuna estensione analogica. Ne consegue che:
- per l’IMU (e altri tributi locali): vige il regime ordinario “pro quota”.
- per le imposte dirette: resta fermo il regime di solidarietà.
Tale decisione viene accolta con favore poiché riequilibra il rapporto tra Fisco e cittadino. Il regime di solidarietà, infatti, sposta il rischio di insolvenza dei coeredi dal creditore (l’Ente) al singolo erede “più liquido”, che potrebbe trovarsi nell’impossibilità di recuperare quanto anticipato per conto degli altri.
D’altro canto, i Comuni non restano privi di tutele. La Cassazione ricorda che permangono in vigore gli obblighi informativi a carico degli eredi: in mancanza della comunicazione dei dati dei successori entro i termini di legge, l’ente può notificare gli atti collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, salvaguardando così l’efficacia della riscossione.
In definitiva, l’ordinanza n. 11097/2025 ribadisce un principio di stretta legalità: i privilegi della riscossione non possono essere creati in via interpretativa, ma richiedono un puntuale ancoraggio normativo che, per l’IMU, ad oggi manca.
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