Immigrazione e permesso di soggiorno (Cons. di Stato N. 05863/2011)

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La normativa vigente individua come fatto ostativo, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna penale per taluni reati senza attribuire alcun rilievo a circostanze quali il fatto che la condanna sia avvenuta per patteggiamento, né ai benefici, contestualmente o successivamente, concessi che non fanno venir meno la condanna, ma incidono soltanto sulla pena.

In materia di immigrazione, l’art. 4, comma 3, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, implicitamente richiamato, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, dall’art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo, individua specifiche ipotesi preclusive dell’ingresso e della permanenza dello straniero in Italia (tra le quali rientrano, senza dubbio, le condanne penali per rapina).

In tali casi, la normativa vigente individua come fatto ostativo la condanna penale senza attribuire alcun rilievo a circostanze quali il fatto che la condanna sia avvenuta per patteggiamento, né ai benefici, contestualmente o successivamente, concessi ed in particolare alla sospensione condizionale della pena o al condono intervenuto in seguito, che, per definizione, non fanno venir meno la condanna, ma incidono soltanto sulla pena.

Le suddette circostanze, pertanto, non costituiscono elementi sufficienti a far venir meno l’automatismo conseguente a quel tipo di condanna.

Ai sensi del citato art. 5, comma 5, a questo fine occorrono elementi sopraggiunti tali da consentire il rilascio del permesso di soggiorno o aspetti – puntualmente indicati dalla norma – quali l’avere effettuato una procedura di ricongiungimento familiare e, in tal caso, la durata del soggiorno e i legami familiari esistenti.

Sentenza collegata

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Cassano Giuseppe

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