Illegittimo il licenziamento del dipendente per scarso rendimento

Redazione 14/06/13
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Lucia Nacciarone

La sanzione, ad avviso dei giudici di legittimità (Cass. sez. lav., sent.  12 giugno 2013, n. 14758), è troppo severa nel caso di specie, in cui il dipendente di una società di trasporti ha danneggiato il telefono aziendale e utilizzato per scopi personali l’auto aziendale, senza peraltro che le descritte condotte incidessero sulla produttività.

L’autista era stato licenziato per scarso rendimento e non per motivi disciplinari, e, avendo fatto ricorso impugnando il provvedimento, era stato poi reintegrato sul posto di lavoro e l’azienda condannata a pagare gli stipendi dal giorno del licenziamento fino a quello di reintegrazione.

La Cassazione ha confermato in via definitiva il verdetto, chiarendo che in tema di licenziamento ricorre lo scarso rendimento qualora venga provata un’evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, e a lui imputabile, in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione dei lavoratori e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.

Ma nel caso specifico non sussistevano queste circostanze, e l’azienda non aveva neanche tenuto conto delle condizioni di salute del lavoratore, affetto da epatite C.

Altre condotte gravi non erano state specificate, ma solo indicate in modo talmente generico da non consentire alcun apprezzamento.

E, siccome il rapporto di lavoro può recidersi, laddove si parli di scarso rendimento, solo in presenza di un inadempimento di non scarsa importanza, il provvedimento del datore di lavoro è stato ritenuto illegittimo con applicazione della conseguente tutela.

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