Il tentativo di mediazione e la conciliazione: tecniche e vantaggi nel nuovo diritto civile e per un ideale superiore di legalità

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Natura della conciliazione e della mediazione

La conciliazione, quale modalità di risoluzione alternativa delle controversie, costituisce la terza via del diritto: tra forza e legge, essa configura la Ragione ovvero la razionalità come il nuovo Diritto, una soluzione diplomatica, di natura culturale e mentale, basata sui principi educativi, di intelligenza, moderazione, tolleranza e verità contro ogni teoretica del sospetto per la costruzione di una nuova struttura dell’ordinamento giuridico e di un ideale di diritto sociale.

Per approfondire consulta anche “Guida alle buone prassi per la composizione del contenzioso familiare” di Cesare Bulgheroni, Paola Ventura, Marzia Brusa

La conciliazione non è da intendere come compromesso e, tantomeno, cessione dei propri diritti bensì come luogo di incontro delle idee, dei valori, delle intenzioni, dei diritti e doveri di entrambe le parti in lite: l’accordo conciliativo, pertanto, conserva l’umanità delle persone e consente la stima, da parte dei soggetti coinvolti, dei valori dell’essere (1).

Le parti hanno la possibilità attuale e concreta di decidere, assumere e mantenere il controllo delle situazioni, restando le uniche titolari della questione in discussione: in tal modo, contribuiscono alla rivalutazione di valori inestimabili, quali la semplicità e la volontà, ed all’edificazione di un nuovo Diritto fondato sul rispetto ricercato, voluto ed addirittura desiderato della legge.

Anche le contingenze internazionali confermano la necessità di dare concreta attuazione e successo alla mediazione ed alla conciliazione: la legalità, così, non è soltanto la difesa di una posizione ma soprattutto il perseguimento di valori generali per il raggiungimento di fini e risultati utili alla collettività. Un Diritto patologico, invece, è sempre alla fonte di ogni possibile conflitto interpersonale ed impedisce, a priori, la tenuta e l’avvio di rapporti di cortesia e di rispetto reciproco (2).

Necessita provare, intenzionalmente e con volontà, un nuovo punto di vista che eviti comportamenti ostruttivi e prevaricatori e la competizione intersoggettiva: in tali casi, infatti, la legge resterebbe mera teoria, figurativa o cinica e s’inaridirebbe, deviando dal fine stesso della legge che è costitutivamente l’ordine pacifico della convivenza sociale.

Le parti in conflitto devono sempre ricordarsi che non tutto ciò nei cui confronti avanzano diritto è sempre per merito proprio bensì ricevuto per circostanze di vita o fortuite e che un diritto vantato non sarebbe stato tale se non fosse stato previsto da una norma di legge: pertanto, una situazione ben potrebbe essere diversamente disciplinata e convenuta tra le parti e risolta in bonario componimento se solo si ipotizzasse l’inesistenza di una apposita prescrizione normativa in materia.

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Procedimento

Sul piano normativo, il tentativo di mediazione deve essere espletato secondo un determinato iter stabilito dalla legge (3).

Presentata la domanda presso l’organismo di mediazione, viene designato un mediatore e fissato il primo incontro tra le parti (non oltre quindici giorni dal deposito della domanda):
la domanda e la data dell’incontro sono comunicate all’altra parte, anche a cura dell’istante.
Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia: se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. In caso di esito negativo, nel verbale, contenente l’indicazione della proposta conciliativa, va attestata la mancata partecipazione o il dissenso di una delle parti al procedimento di mediazione. Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, peraltro, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo contenzioso (art. 116 co. 2 c.p.c.).

Segnatamente, nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il mediatore a sua discrezione potrà, e dovrà qualora richiesto da entrambe le parti, formulare una proposta finale di risoluzione della controversia e ciascuna delle parti, nel termine di sette giorni dalla sua comunicazione, dovrà decidere se accettare o meno. Qualora il provvedimento giudiziale di definizione del processo corrisponda alla proposta finale del mediatore, le spese processuali sono poste a carico dalla parte che ha rifiutato la soluzione conciliativa, anche se vittoriosa.

Nel caso in cui l’accordo di conciliazione venga raggiunto, esso deve essere omologato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo il quale ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico o di norme imperative.

Sul piano giuridico-sostanziale, il verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Peraltro, l’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento.

Fiscalmente, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra tassa: il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di euro cinquantamila. Altresì, viene riconosciuto alle parti un credito d’imposta commisurato all’indennità da esse corrisposta agli Organismi di conciliazione, fino all’ammontare massimo di euro cinquecento. In caso di insuccesso della mediazione, invece, il credito d’imposta è ridotto della metà.
Garantito, infine, il gratuito patrocinio in tutti i casi prescritti dalla legge.

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Guida alle buone prassi per la composizione del contenzioso familiare

Negli ultimi anni il principio di bigenitorialità rappresenta sempre più il principale punto di riferimento per tutti coloro che, a vario titolo, sono chiamati a confrontarsi con la crisi della famiglia conseguente alla separazione dei genitori. La fine dell’unione di coppia deve preservare la responsabilità genitoriale e l’accesso dei figli ad entrambi i genitori e ad entrambe le stirpi, nonni e famiglie di origine. Si promuove così la qualità della funzione genitoriale e la lealtà dei figli verso la famiglia e le sue storie generazionali; non esclusivamente verso l’uno o l’altro dei mondi genitoriali. Il percorso della separazione evolve in tempi non brevi e passa attraverso varie fasi. Riguarda l’aspetto mentale, sia sul piano cognitivo che emotivo, la relazione con l’altro e con i figli e la riorganizzazione del funzionamento della famiglia anche nella quotidianità. Può dare luogo a conflitto anche di elevata intensità con il rischio di pregiudizio di un adeguato esercizio della responsabilità genitoriale in una fase molto delicata della vita della famiglia.È dunque maturata negli operatori – sia provenienti dalla cultura psicosociale che giuridica – la convinzione che la tutela giurisdizionale dei diritti non sia il modo più appropriato e completo per la neutralizzazione del conflitto familiare, mai comunque di prima scelta. Legislatore, giudici ed avvocati sono dunque alla ricerca di modalità alternative al processo che consentano una gestione più costruttiva del conflitto familiare, utile a salvaguardare il più possibile l’unità genitoriale al di là della separazione della coppia.Queste modalità alternative si sono articolate in tempi recenti in una tipologia di buone prassi nella composizione del contenzioso familiare tra loro anche molto diverse: tutte utili allo scopo, ma ciascuna nell’appropriato contesto. Il presente manuale si offre agli operatori come prima guida di consultazione entro questo panorama così eterogeneo per consentire un’adeguata opportunità di informazione e scelta alle parti.Cesare BulgheroniAvvocato, è professore a contratto del corso di diritto dell’ADR e di quello di tecniche di gestione dei conflitti presso la LIUC, Università Cattaneo di Castellanza, nonché professore a contratto presso l’Università dell’Insubria a Como del corso di diritti religiosi e mediazione familiare e comunitaria. È mediatore civile, commerciale e familiare, formato al metodo della coordinazione genitoriale. Docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. Consigliere dell’Ordine Forense di Varese per oltre un decennio. Si occupa professionalmente di mediazione e gestione dei conflitti dal 1998. Mediatore presso l’Ordine Forense di Milano, Busto Arsizio e Varese. Autore di numerosi lavori in materia di mediazione civile e familiare. Ricercatore e critico dei sistemi di soluzione delle controversie alternativi al giudizio ha preso parte a numerosi convegni e gruppi di lavoro in tema di alternative dispute resolution.Paola VenturaAvvocato mediatrice familiare e civile; è formata alla Pratica Collaborativa, nonché al metodo della Coordinazione Genitoriale. All’interno dello Studio Legale LA SCALA S.T.A.P.A. (di cui è fondatrice), svolge attività professionale nell’ambito del diritto di famiglia, family office e quale esperta ADR in generale. Da oltre vent’anni si occupa di gestione del conflitto, di mediazione e A.D.R., sia come mediatore che come formatore. È docente accreditato al Ministero di Giustizia per la formazione dei mediatori ai sensi del DM 180/10. È membro del comitato scientifico dell’Associazione dei professionisti collaborativi – AIADC. Ha svolto attività di formazione per numerosi enti (Università e Associazioni Forensi) nell’ambito della mediazione civile e familiare, e, più in generale degli strumenti ADR.Marzia BrusaPsicologa Esperta in Psicologia Giuridica. Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Varese e Consulente Tecnico di Parte sul territorio nazionale. Formata al metodo della Coordinazione Genitoriale. Socio fondatore dell’Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali e membro del Consiglio Direttivo. Ha esperienza decennale all’interno dei Servizi Tutela Minori, dove ha gestito casi di famiglie con minori su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria in ambito civile e penale. È una delle socie fondatrici dello studio Teseo – Centro di Consulenza per la Famiglia, dove lavora in collaborazione ad altre figure professionali (sociali, psicologiche e legali) per la presa in carico integrata dei nuclei familiari in situazioni di crisi. All’interno dello Studio svolge attività clinica, oltre che di supervisione e formazione. Si occupa in particolare di percorsi di valutazione e sostegno alle capacità genitoriali e alla gestione della co-genitorialità in regime di separazione o divorzio.

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1- Per approfondimento, S. COTTA, Il diritto come sistema di valori, San Paolo ed., 2004; U. SCARPELLI, Il problema della definizione e il concetto del diritto, Milano, 1955; A. M. BASSO, La qualificazione dei comportamenti secondo l’ordinamento: le categorie giuridiche e la necessità, in www.diritto.it; A. M. BASSO, La legge e l’organizzazione dello stato: la teoria del diritto e del bene giuridico tra dottrina socio-politica e funzione legislativa, in www.diritto.it

2- Per approfondimento, A. M. BASSO, Lo Stato ed il Diritto: la tutela dell’individuo tra politica e filosofia, in www.diritto.it.

3- Per approfondimento, A. IANNINI, Guida alla nuova mediazione e conciliazione, Nuova Giuridica, 2010.

Prof. Avv. Basso Alessandro Michele

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