Il singolo condomino può appellare la sentenza di cui il condominio è parte

Redazione 25/05/11
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Il singolo condomino può proporre appello anche se non è stato parte nel giudizio di primo grado contro la sentenza di condanna al risarcimento del danno di un condominio: deve, pertanto, essere considerato, rispetto al giudizio, non terzo ma parte originaria, sebbene la difesa dei diritti sulle parti comuni sia stata assunta dall’amministratore.

Tale principio è stato affermato dalla Terza sezione civile della Cassazione (sent. n. 10717, depositata il 16 maggio 2011), che ha spiegato, a sostegno della decisione, che «se è vero che la legittimazione ad appellare deve essere riconosciuta soltanto ai soggetti che siano stati parti nel giudizio di primo grado e che siano rimasti soccombenti, deve tenersi però presente, in senso contrario, che, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l’esistenza dell’amministratore non priva i singoli condomini della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all’edificio condominiale».

Inoltre, hanno affermato i giudici di legittimità, i condomini possono ricorrere all’autorità giudiziaria autonomamente, sia nel caso di inerzia dell’amministratore, a norma dell’art. 1105 c.c., sia allorquando gli altri condomini non intendano agire o resistere in giudizio; possono infine esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti dell’amministratore.

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