Il sequestro liberatorio

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Il sequestro liberatorio è disciplinato dall’articolo 687 del codice di procedura civile.

L’articolo 687 del codice di procedura civile, rubricato “casi speciali di sequestro”, recita:

Il giudice può ordinare il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l’idoneità della cosa offerta.

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In che cosa consiste il sequestro liberatorio

Il sequestro liberatorio è un’ipotesi particolare di sequestro, con la quale il giudice può ordinare, su iniziativa del debitore, il sequestro delle cose o delle somme dallo stesso offerte o messe a disposizione del creditore per la sua liberazione.

Si verifica quando risulta essere controverso l’obbligo o il modo del pagamento o della consegna o l’idoneità della cosa offerta.

Il fine del sequestro liberatorio, è quello di evitare al debitore le conseguenze della mora debendi.

Può essere disposto dal giudice, secondo l’interpretazione giurisprudenziale consolidata, esclusivamente su iniziativa indispensabile e insostituibile del debitore.

Le tipologie di sequestro liberatorio

La dottrina ha individuato due tipi di sequestro liberatorio.

Il sequestro liberatorio che il debitore richiede quando ritiene di volere adempiere la prestazione e la stessa viene rifiutata dal creditore.

A questo proposito si deve ricordare che parte della giurisprudenza sostiene che si possa chiedere il sequestro liberatorio esclusivamente quando sia stata fatta offerta formale (artt. 1208 e 1209 c.c.) o non formale (art. 1214 c.c.) e venga rifiutata.

Qualcuno ritiene che sia sufficiente la messa a disposizione della cosa controversa.

Sequestro liberatorio difensivo

Il secondo tipo di sequestro liberatorio individuato da parte della dottrina è quello cosiddetto “difensivo”, vale a dire quello che il debitore richiede quando ritiene di dovere contestare l’esistenza del debito o i modi con i quali deve essere eseguita la prestazione.

La Suprema Corte di Cassazione sul sequestro liberatorio

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, spetta al giudice stabilire le modalità concrete di attuazione.

Lo ha stabilito con la sentenza 14/05/2019 n. 12727.

La vicenda è relativa a dei soggetti che hanno proposto il ricorso per cassazione contro una pronuncia della corte di appello di Firenze sulla base di due motivi.

Con il Primo Motivo del ricorso principale è stata denunciata la falsa applicazione degli articoli 687 e 676 del codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile comma 1, n. 3.

I ricorrenti hanno osservato che, ai fini del sequestro liberatorio, era necessario anche lo spossessamento delle somme o del libretto bancario, attuabile con l’affidamento a un custode o attraverso un deposito giudiziario in Tribunale, consentendo agli aventi diritto di disporre della somma depositata senza la collaborazione del debitore, come previsto dall’articolo 676 del codice di procedura civile, mentre il libretto era rimasto sempre nella disponibilità della compagnia assicuratrice, non rilevava che il sequestro fosse stata autorizzato in una forma errata e non fosse mai stato reclamato, e gli effetti dell’istituto si potevano avere in presenza di un sequestro eseguito nelle forme di legge.

Hanno concluso nel senso che ha errato la corte territoriale nel ritenere sufficiente l’unica indisponibilità delle somme per il depositante e non anche lo spossessamento e l’affidamento delle stesse a un custode o al Tribunale.

Con il Secondo Motivo si denuncia nullità della sentenza per mancanza della motivazione e violazione dell’articoli 132 del codice di procedura civile, n. 4, ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile comma 1, n. 4.

In merito hanno osservato che il motivo di appello era stato nel senso che il sequestro non era mai stato eseguito perché la società assicuratrice non aveva mai depositato nei modi di legge l’importo previsto, essendosi limitata ad istituire un libretto bancario a suo nome da essa trattenuto e mai depositato, sicché non vi era stato alcun spossessamento delle somme.

I giudici della Suprema Corte, hanno sostenuto che il sequestro liberatorio può essere disposto dal giudice una richiesta a iniziativa del debitore, se lo stesso contesti il debito o avanzi dubbi sul creditore e si voglia cautelare prima della decisione del giudice per non subire gli effetti della mora.

Quando viene disposto il sequestro liberatorio della somma dovuta, se il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, lo stesso non può rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta.

La funzione del sequestro liberatorio è consentire al debitore di evitare la mora debendi, in attesa che la controversia nel merito venga risolta all’esito del giudizio, ed è estranea al sequestro liberatorio sia la funzione di garanzia tipica del sequestro conservativo, che si converte in pignoramento per effetto della sentenza di condanna esecutiva (art. 686 c.p.c.), sia la funzione relativa al sequestro giudiziario, che è determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia tra le parti, in relazione alla proprietà o al possesso legittimi, da parte dell’uno o dell’altro.

Lo spossessamento relativo al sequestro giudiziario (artt. 677, 605 c.p.c. e ss.), resta estraneo al sequestro liberatorio, nel quale è lo stesso debitore che si assoggetta al sequestro e si attiva per dare esecuzione alla misura.

Il sequestro liberatorio resta anche indipendente dall’azione esecutiva che il creditore potrà esercitare, visto che esclusivamente per il sequestro conservativo è prevista la conversione in pignoramento.

Da questo deriva che l’attuazione del sequestro liberatorio non si modella secondo le altre due forme di sequestro.

Spetta al giudice che dispone il sequestro stabilire le sue modalità di attuazione, compresa la possibilità di chiamare a custodire l’oggetto del sequestro lo stesso debitore che si è attivato per ottenere il provvedimento.

La legalità delle forme del sequestro liberatorio, idonee a determinare l’effetto di evitare la mora debendi, dipendono dal contenuto del provvedimento del giudice che lo ha disposto e che ne fissa i modi di attuazione.

In questo caso il giudice di merito ha accertato che le modalità del sequestro erano state determinate dal giudice di primo grado, con provvedimento senza reclamo e idoneo a produrre gli effetti tipici della misura, consistendo nel vincolo apposto sul libretto bancario che ne determinava l‘indisponibilità per il debitore.

Il giudice di merito ha ritenuto l’esecuzione del sequestro conforme al provvedimento che lo ha disposto, con giudizio non sindacabile in sede di legittimità perché non relativo alla misura cautelare come fatto processuale, ma come fatto costitutivo degli effetti di diritto sostanziale, che basta a evitare la mora debendi nei confronti del debitore.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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