Il processo di cognizione: presupposti e meccanismi

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In diritto il processo di cognizione o processo cognitivo può essere definito come quel giudizio nel quale il giudice è chiamato ad effettuare accertamenti su una situazione di fatto che esiste tra le parti in controversia, in modo di individuare la norma giuridica che deve essere applicata e a decidere con sentenza, definendo la questione sorta.

Si parla di processo di cognizione per indicare l’attività con la quale si accertano le condizioni e i presupposti di diritto e di fatto per pervenire all’accoglimento o al rigetto della domanda, con valutazioni che vengono accertate attraverso le prove.

Con il processo di cognizione l’attore chiede al giudice di affermare la situazione di diritto che esiste tra le parti, vale a dire, di accertare i fatti e applicare le norme giuridiche per risolvere il contrasto con il convenuto.

     Indice

  1. I presupposti
  2. Il processo di cognizione in Italia

1. I presupposti

Il diritto sostanziale che di solito si occupa di stabilire le regole sulle possibili relazioni che si creano tra i membri di una società, trova una sua automatica applicazione, nel senso che i soggetti, di solito, si adeguano allo stesso in modo spontaneo.

Quando non accade e si verifica una violazione delle norme sostanziali, si ricorre all’attività giurisdizionale, che si esercita attraverso un procedimento denominato processo.


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2. Il processo di cognizione in Italia

Il processo di cognizione si differenzia di solito a seconda del tipo di tutela richiesta:

civile, penale, amministrativa, tributaria.

L’attività di cognizione in senso proprio investe sempre l’attività del giudice, sia statale sia privato (arbitro), perché è diretta al necessario e preliminare accertamento dei fatti, con la conseguenza che molte di queste regole sono applicate per rinvio anche nel processo amministrativo e tributario, nell’arbitrato e nei procedimenti speciali a seguito delle opposizioni.

Principi generali

Il processo è un procedimento caratterizzato da alcuni principi fondamentali:

  • Il principio del diritto di azione (art. 24, comma 1 della Costituzione)
  • Il principio di terzietà e di imparzialità del giudice (art. 111, comma 2 della Costituzione)
  • Il principio del contraddittorio (ar. 24, comma 2 e art. 111, comma 2 della Costituzione)
  • Il principio della domanda, che rappresenta un corollario del principio di terzietà ed imparzialità del giudice (art. 24, comma 1 della Costituzione ed art. 99 c.p.c.)
  • Il principio di effettività della tutela.

Preliminarmente, in relazione al principio del diritto all’azione la tutela giurisdizionale è garantita dal comma 1 dell’articolo 24 della Costituzione che recita:

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi.

Questo significa che lo Stato è obbligato a dovere approntare una tutela giurisdizionale a difesa di quei diritti attribuiti ai cittadini attraverso le norme di diritto sostanziale, però significa, anche, che il cittadino può utilizzare o non utilizzare tale tutela, oppure si può rivolgere alla tutela privata, vale a dire, all’arbitrato.

Il principio della terzietà del giudice significa che lo stesso deve essere indipendente da qualsiasi altro potere statale e deve essere terzo anche rispetto alle parti in causa.

Per questo motivo il giudice deve essere imparziale, vale a dire che non deve essere legato da interessi personali con nessuna delle parti in causa.

Egli si deve anche limitare a quello che viene richiesto dalle parti, nel senso che i suoi poteri decisori non possono andare oltre l’oggetto della domanda, come definita dalle parti negli atti introduttivi (citazione e comparsa di risposta).

Il principio del contraddittorio, dispone che le parti siano messe in grado di partecipare al processo a parità di condizioni, di potersi difendere e di poter provare quanto affermano.

Il principio di effettività della tutela obbliga lo Stato a dovere approntare una tutela cautelare e una tutela esecutiva.

La prima deve evitare che il decorso del tempo possa impedire l’utilità del ricorso all’attività giudiziaria.

La seconda deve garantire l’esecuzione concreta di un’obbligazione.

Il processo civile

Il processo civile prevede di solito tre grandi aree:

  • La tutela dichiarativa, con funzione di semplice accertamento, di condanna o costitutiva.
  • La tutela esecutiva, con funzione di attuazione del diritto e strumentale all’attuazione di un’obbligazione.
  • La tutela cautelare, con funzione di assicurazione del diritto, per evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l’avente diritto.

Un simile tipo di processo è disciplinato dal codice di procedura civile al Libro II.

In particolare sono trattate le regole predisposte per il procedimento davanti al Tribunale (Titolo I del Libro II) o davanti al Giudice di Pace (Titolo II del Libro II), incluse quelle che si applicano alle controversie in materia di lavoro (Titolo IV del Libro II), e quelle che si applicano alle impugnazioni (Titolo III del Libro II).

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