L’intervento nel processo civile di cognizione: regime fiscale

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In precedenti lavori si era evidenziato come al principio civilistico della domanda 1 consegua “l’onere delle spese”2 in base al quale la parte che promuove l’azione civile provvede ad anticipare il costo del processo.3

Si era anche dato conto che l’evoluzione della materia relativa all’anticipazione delle spese processuali aveva trovato una prima modifica con l’introduzione della modalità di pagamento in misura forfettaria4.

Misura forfettaria ai sensi della quale “ gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice” vengono redatti in carta semplice mantenendo, all’atto dell’iscrizione della causa, la distinzione della spesa in imposta di bollo e diritti di cancelleria i cui importi, relativamente ai diritti, variavano non solo in rapporto al “tipo” di causa (esempio = cognizione o esecuzione) ma anche in relazione al giudice competente a conoscere del merito (conciliatore, pretore, poi giudice di pace, tribunale, corte di appello, cassazione5)

A far data dal 1° marzo 20026 la tradizionale distinzione tra imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari veniva sostituita e omnicompresa dal nuovo istituto del contributo unificato.

Si è passati cosi all’attuale tipologia di pagamento, all’atto dell’iscrizione a ruolo della causa, con importi unici7, determinati per scaglioni di valore o materia della controversia, e svincolati dal giudicante che viene investito del giudizio8.

Con legge n. 183 del 21 novembre 2011 nel sostituire il 3 comma dell’articolo 14, D. P. R 30 maggio 2002 n 115 (c.d. testo unico spese di giustizia) si era, inoltre, innovato circa l’obbligo delle altre parti rispetto a chi introduce il giudizio, con la previsione del pagamento di un autonomo contributo unificato nel caso di modifica della domanda o di proposizione di domanda riconvenzionale o di chiamata in causa o di intervento autonomo9, rivedendo, “pro erario”, il c. d. principio della onnicomprensività del contributo unificato versato all’atto dell’iscrizione della causa a ruolo.10

Tale innovazione risulta, nella volontà del legislatore11, più rispondente alle regole generali sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti (art. 10 c.p.c)

In relazione all’istituto generale dell’intervento ricordiamo, brevemente, che questo si verifica “ quando in un processo già iniziato accede un soggetto estraneo, diverso dalle parti originarie e cioè un terzo”. 12

La normativa del 2011 introduce un ulteriore ed autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla richiamata normativa, svincolato dalla eventuale modifica del valore che l’intervento produce nella domanda principale.

Alle prime difficoltà interpretative il Ministero della Giustizia aveva dato risposta anche se in maniera non certamente esaustiva.13

E, anche se con una chiara “forzatura interpretativa” 14 della norma, era stata data soluzione alle problematiche sorte in tale materia nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari.15

Divergenze interpretative, ad oggi, invece, permangono, tra i vari uffici giudiziari, sull’esatta portata della norma nell’ambito dell’intervento nel processo di cognizione.

Nessun problema interpretativo riguarda l’intervento su istanza di parte ex articolo 106 c.p.c.: il nuovo contributo verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l’intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvengono relativamente all’intervento su ordine del giudice ex art 107 c.pc.

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l’articolo 14 DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non contempla il pagamento nel caso specifico.

Difficoltà interpretative sorgono invece relativamente all’intervento volontario in giudizio ex articolo 105 c.p.c.

Nello specifico, tali difficoltà nascono dalla reale ed effettiva portata della dizione della norma che subordina l’obbligo del pagamento del nuovo contributo unificato al caso di intervento “autonomo”.

Quando un intervento in giudizio si può definire autonomo ai fini della riscossione del nuovo “balzello”?

Il codice di rito in materia di intervento 16 non contempla specificatamente l’istituto del c.d. intervento autonomo.

L’unica distinzione rinvenibile è quella, tra l’altro sopra richiamata, relativa all’intervento volontario (art 105 c.p.c.), su istanza di parte ( art. 106 c.p.c.) e per ordine del giudice (art. 107 c.p.c.).

Le ulteriori distinzioni sono frutto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale dell’istituto.

Riguardo all’intervento volontario, l’articolo 105 c.p.c. prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina17 e giurisprudenza18, le tre figure tipiche dell’intervento volontario : principale, adesivo autonomo (o litisconsortile) e adesivo dipendente.

Le figure dell’intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell’articolo 105 c.p.c. mentre l’ipotesi del’intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo.19

Problemi, e di non poco conto stante le giornaliere contestazioni degli avvocati, nascono riguardo al pagamento del nuovo e autonomo contributo unificato nel caso concreto di intervento volontario e, nello specifico, nella ipotesi del c.d. intervento adesivo ( 2° comma articolo 105 c.p.c.)

Non più legata all’aumento o meno di valore del thema decidendi,come avveniva nella previgente formulazione dell’articolo 14 DPR 115/02, nasce la necessità di stabilire la portata e gli eventuali limiti del termine “ intervento autonomo” utilizzata dal legislatore

Una prima soluzione, ispirata alla ratio di acquisire nuove entrate per l’erario ampliando il numero dei soggetti tenuti al versamento, vedrebbe il pagamento dell’autonomo contributo da parte del terzo interveniente volontario in ogni ipotesi di intervento

Tesi suffragata anche dalla considerazione che, stante la natura fiscale del contributo unificato, eventuali ipotesi di esenzione dal pagamento devono essere specificatamente previste dalla legge. 20

Altra tesi, restrittiva rispetto alla precedente ma, una volta tanto, a favore dell’utente giustizia, troverebbe conforto e logica, nell’uso da parte del legislatore dell’aggettivo autonomo.

Legislatore che, a contrario, se avesse voluto ricomprendere tutti i casi, si sarebbe limitato a prevedere il pagamento nella ipotesi generale di intervento del terzo.

Così, sembrerebbe non essere.

L’obbligo del pagamento nascerebbe, quindi, nelle sole ipotesi in cui l’intervento viene considerato autonomo ossia intervento principale autonomo e/o adesivo autonomo (1°comma art. 105 c.p.c.). ed escludendolo nei casi di cui al 2° comma ossia nel c.d. intervento adesivo.

Ricordiamo che, a differenza dell’intervento adesivo, l’interveniente principale fa valere un diritto relativo all’oggetto già dedotto in giudizio, ma incompatibile con le posizioni delle parti tra le quali il giudizio pende mentre l’intervento adesivo autonomo o litisconsortile, pur assumendo una posizione uguale o parallela a quella di una delle parti, fa pur sempre valere un diritto autonomo.

L’ingresso nel processo di parti che autonomamente sostengono le proprie domande, non limitandosi semplicemente ad aderire alle ragioni di quelle già presenti in giudizio, giustificherebbe, stante la nuova disposizione di cui all’articolo 14 T.U. spese di giustizia il pagamento del nuovo contributo determinato, nel quantum, dal valore della domanda proposta.

Poiché entrambe le tesi presentano elementi di fondatezza, sarebbe in ogni caso auspicabile un intervento ministeriale in materia.

 

 

1 Articolo 99 codice di procedura civile

2 in tema di onere delle spese art 8 DPR 115/02

3 Articolo 9 DPR 115/02

4 Legge 7 febbraio 1979 n 59 che ha modificato la materia relativa ai depositi dei valori bollati e spese di cancelleria

5 Tabella allegato 1 degli importi previsti dagli articoli 1 e 2 legge n 59 del 1979

6 Data di entrata in vigore del contributo unificato ex decreto legge 28/02 convertito in legge 91/02

7 circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia, “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario”

8 nella precedente modalità di iscrizione a ruolo gli importi variavano per Ufficio giudicante ad esempio per iscrivere una causa di cognizione ordinaria avanti al giudice di pace si pagavano 90.000 lire di imposta di bollo e 21.000 diritti al Tribunale gli importi erano di 105.000 lire di imposta di bollo e 21.000 di diritti)

9 Ricordiamo per chiarezza di trattazione che la modifica operata dalla legge 183/2011 attiene al pagamento di un nuovo contributo unificato e non più al pagamento integrativo conseguente “all’aumento del valore della causa” per come previsto nella previgente formulazione dell’art 14 DPR 115/2011.

10Anche se l’obbligo di pagamento in caso di intervento , se bene condizionato all’aumento del valore della causa, era dovuto anche prima della nuova normativa, comunque l’ articolo 14 punto 3. per come modificato dall’articolo 28 legge 183/2011 non fa altro che rimodulare la previgente disposizione prevedendo che “la parte di cui al comma 1 quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta”

11 cfr commento all’articolo 14 dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

12 In Manuale di diritto processuale civile A. Lugo – Giuffrè editore

13 Circolari Ministero della Giustizia DAG 14/05/2012.0065934.U e DAG.05/07/2012.0094920.U

14 cfr nello specifico il mio precedente intervento “Nuovo e definitivo indirizzo ministeriale relativo al regime fiscale dell’intervento nelle procedure esecutive mobiliari e immobiliari” in Diritto.it – sezione diritto processuale civile-18 luglio 2012

15 Circolare ministero della Giustizia DAG.05/07/2012.0094920.U

16 Artt. 105,106,107,167,183,268,269,270,271,443,498,499,500,564,565,566 cpc.

17 Vedi nota n 15

18 Tra le altre Cassazione sezione unite n 9589/12 , Cassazione – Sezione Terza Civile, n.25264/08

19 Per un maggior approfondimento dell’istituto vedasi , tra gli altri,Manuale di diritto processuale civile A. Lugo – Giuffrè editore e diritto processuale civile S. Satta Cedam editore

20 Circolare Min. Giustizia 20 aprile n 056105/U e Cassazione sez. trib., sentenze n 4611/02 e n 5270/09

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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