Il principio di offensività: aspetti principali e fondamenti

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Nel diritto penale il principio di offensività afferma che non ci può essere reato senza un’offesa a un bene giuridico, vale a dire, a una situazione di fatto o giuridica, protetta dall’ordinamento, modificabile oppure offendibile per effetto di un comportamento umano.

     Indice

  1. L’oggetto del principio di offensività
  2. Le funzioni e le finalità del principio di offensività
  3. Il fondamento del principio di offensività
  4. Il fondamento codicistico
  5. I profili interpretativi e applicativi

1. L’oggetto del principio di offensività

Il giudizio su che cosa sia “bene tutelato” dal principio di offensività deve essere condotto attraverso il filtro della carta fondamentale.

Il filtro in questione comporta che i beni protetti siano i cosiddetti beni costituzionalmente orientati, vale a dire:

  • I beni costituzionalmente rilevanti
  • I beni costituzionalmente non incompatibili.

Dovranno essere limitabili i beni costituzionali mezzo e non i beni fine, da favorire la piena conservazione, dignità, sviluppo della persona umana.

Con i conseguenti limiti e direttrici di interpretazione e sviluppo:

  • Divieto di criminalizzazione che deriva da principi costituzionali
  • Divieto di limitare i diritti costituzionali di libertà
  • Divieto di obblighi costituzionali di criminalizzazione.

Sul piano della meritevolezza dei beni tutelabili e dei limiti che la stessa comporta nel reperimento del bene giuridico si può ravvisare la sicura meritevolezza dei beni costituzionalmente rilevanti,  tra i quali si devono distinguere, in base al grado di meritevolezza i beni di rango primario dai beni di rango secondario.

Sul piano della sussidiarietà e del bilanciamento delle tutele, il bene tutelato deve rispettare i principi della necessarietà della tutela penale (nel caso di beni giuridici per i quali la tutela extrapenale non è sufficiente), dandosi per impossibile il trattamento irrogato con sanzione penale amministrativa.

2. Le funzioni e le finalità del principio di offensività

Il principio introduce un’altra delimitazione del reato e consente di punire esclusivamente i fatti che ledano o pongano in pericolo l’integrità di un bene giuridico.

È complementare al principio di materialità e integrato insieme allo stesso nel principio di tipicità.

Il progressivo sviluppo della categoria corre di pari passo con l’evoluzione del concetto di evento in senso giuridico, contrapposto all’evento in senso naturalistico.

Il ragionamento segue questa direzione:

È evento in senso giuridico l’effetto giuridico di danno o pericolo della condotta, a questo punto, se manchi un’offesa, anche se potenziale, che risulti dalla condotta, non c’è comportamento punibile.


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3. Il fondamento del principio di offensività

La questione più importante del principio in argomento è la questione del suo fondamento.

Nessuna norma, di rango costituzionale oppure ordinario, si rifà allo specifico al concetto di offesa necessaria, come canone di criminalizzazione o di interpretazione.

Sembra però realistico che dal senso complessivo delle disposizioni costituzionali fonti di diritto penale si possa ricavare una direttrice di politica criminale.

Sul piano più strettamente interpretativo, l’esistenza del principio di offensività, nel nostro ordinamento si ricaverebbe, sul piano costituzionale, dall’articolo 13 della Costituzione, che parla di interesse da salvaguardare attraverso il sacrificio della libertà personale, dall’articolo 25, commi 2 e 3, dall’articolo 27 comma 3 della Costituzione che vieterebbe la strumentalizzazione della persona e i trattamenti contrari alla rieducazione (percezione personale oppure sociale di un’offesa). Chi sostiene il principio di offensività a livello costituzionale ritiene che si possa variamente desumere anche dal sistema delle regole sopra indicate.

Come è agevole ricavare, si tratta di assunti deboli dove non discutibili.

L’esistenza del principio di offensività (o necessaria lesività), anche se avversata da parte della dottrina, nonostante alcune sempre più esplicite pronunce della Corte Costituzionale nel senso della sua valenza anche a livello costituzionale (Sentenze della Corte Costituzionale del 24/07/1995 n. 360 – 11/07/2000 n. 263 – n. 354/2002 – 21/11/2000 n. 519).

4. Il fondamento codicistico

A livello di legge ordinaria gli assertori del principio di offensività sostengono che il codice penale lo preveda esplicitamente nella sua parte generale, dove afferma:

La punibilità è esclusa quando è impossibile l’evento dannoso o pericoloso, articolo 49 del codice penale (evento inteso in senso giuridico).

5. I profili interpretativi e applicativi

Considerata la funzione garantista del principio, l’applicazione dello stesso passa attraverso la necessaria distinzione di due aspetti:

  • L’individuazione dell’oggetto giuridico del reato: il bene preesistente alla norma ed assunto ad elemento costitutivo.

Alcuni, come ad esempio i reati e lo scopo non prevedono un oggetto giuridico.

In simili casi il principio di offensività risulta inapplicabile perché prevale il principio di tipicità della fattispecie predisposta da parte del legislatore.

  • Lo scopo della norma è essere sempre presente alla previsione penale.

In questo modo si evitano i rischi di confusione tra bene e scopo e si evita l’applicazione del à a condizioni che ne sono prive, la quale esistenza deve essere spiegata nell’ottica della funzione preventiva del diritto penale.

L’affermazione dell’esistenza del principio di offensività evita derive verso la volatilizzazione del bene giuridico, che deve essere sempre recuperato attraverso un’interpretazione orientata ai valori costituzionali che consentono:

  • La criminalizzazione di precise oggettività giuridiche
  • La depenalizzazione di reati non facilmente conciliabili con altri valori costituzionali
  • La criminalizzazione di tipologie emergenti di aggressioni a beni significativi
  • La fondamentale proporzionalità della specie e della quantità della pena
  • La qualificazione di reato come delitto o contravvenzione.

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