Il principio di esecutorietà degli atti amministrativi impone alla P.A. di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti

Redazione 14/05/13
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Lilla Laperuta

Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di stato nella sentenza n. 2565 depositata il 10 maggio. Ne deriva che a fronte di un’istanza tesa all’esercizio dei poteri repressivi dell’amministrazione in materia edilizia, (nella fattispecie l’esecuzione di un’ordinanza di demolizione tesa a ridurre allo stato pristino le opere abusive) l’inerzia del Comune consente all’interessato di ricorrere avverso il suo silenzio. In particolare si sottolinea che l’applicazione congiunta di due disposizioni della L. 241/1990, e nella specie l’art. 2 che stabilisce il dovere di concludere il procedimento e l’art. 21-quater laddove dispone che “i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente”, configura, un potere-dovere dell’amministrazione di portare ad effettiva attuazione i propri provvedimenti emessi al termine del procedimento. Ciò in esplicazione del principio di esecutorietà dei provvedimenti amministrativi, ovvero della loro idoneità ad essere eseguiti, direttamente e coattivamente, dall’amministrazione senza necessità di precostituire un titolo esecutivo giudiziale.

Si precisa, comunque, che il richiamato art. 21-quater va interpretato in connessione con le disposizioni del testo unico n. 380 del 2001 sull’obbligo di eseguire l’ordinanza di demolizione entro il termine di novanta giorni successivi alla sua notifica, decorso il quale l’amministrazione ha lo specifico dovere di emanare gli atti conseguenti e di porre in essere – a spese dell’inadempiente – l’attività materiale di adeguamento dello stato di fatto a quello di diritto.

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