Il medico che prende in cura il boss può essere punito per associazione mafiosa

Redazione 17/02/12
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Lucia Nacciarone

 

Con la sentenza n. 5909 del 15 febbraio 2012 la Cassazione ha confermato la condanna nei confronti del medico personale di un boss di spicco di Cosa Nostra, che gli somministrava da tempo un farmaco antitumorale, provvedeva ai necessari prelievi e assolveva anche a compiti di altra natura, consentendo a costui, da tempo latitante, di mantenere i contatti con gli altri esponenti del clan.

L’imputato aveva quindi posto in essere un tipo di condotta astrattamente riconducibile al favoreggiamento, ma questa configurazione non è stata ritenuta adeguata, dovendosi invece, ad avviso dei giudici sia di merito che di legittimità, fare riferimento al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Rispetto ad essa il medico, prestando le cure necessarie per la salute del boss, pur non partecipando all’associazione, riveste il ruolo di concorrente esterno.

Si legge infatti nella sentenza che la fattispecie della partecipazione ad associazione mafiosa è caratterizzata dalla stabile e consapevole appartenenza del soggetto all’organizzazione criminosa, con un effetto di utilità della sua condotta per l’intera associazione, mentre la condotta di favoreggiamento personale è compiuta da soggetti estranei all’associazione criminosa e si esplica solo a favore di qualche suo componente.

I giudici hanno ritenuto che le attività poste in essere dal medico avessero procurato un importante aiuto non a un qualunque componente ma al massimo esponente di vertice di Cosa Nostra, garantendo un apporto fondamentale per la continuazione dell’associazione e del programma delinquenziale.

Nel caso di specie infatti il sanitario, oltre a somministrare cure per la sopravvivenza del latitante, si adoperava in maniera attiva e propulsiva utilizzando i canali propri dell’associazione dando così modo al boss di mantenere la sua capacità gestionale pur vivendo la difficile situazione di latitanza.

Pertanto sconterà la pena prevista per l’ associazione di stampo mafioso, ben più grave di quella prevista per il favoreggiamento.

 

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