Il limitato sindacato giurisdizionale sulla valutazione delle offerte anormalmente basse

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Con sentenza n. 2082 del 19/05/2016, il Consiglio di Stato, Sez. V, in riforma della sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha confermato l’ormai consolidato orientamento in materia di sindacato giurisdizionale sull’operato della stazione appaltante nell’ambito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

In particolare, il Collegio ha ribadito, in primis, che il sindacato del giudice amministrativo non può spingersi sino a sostituire il potere amministrativo, ponendosi in contrasto con il principio della separazione dei poteri e, in secundis, che l’operatore economico non può, in sede di riesame delle offerte, modificare i contenuti della propria.

Se su quest’ultima affermazione nulla quaestio, sia invece consentito osservare, a prescindere dal caso concreto risolto dalla pronuncia in oggetto, e pertanto in via generale, che l’impianto normativo così delineato, attribuendo un’estrema discrezionalità in capo alle amministrazioni aggiudicatrici rischia di compromettere gli sforzi rivolti a garantire la trasparenza e l’imparzialità dell’agire amministrativo.

Infatti, se è vero che, qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006, le amministrazioni sono tenute ex lege a verificare la congruità delle offerte, è altresì vero che la disciplina di cui agli artt. 87 e 88 del D.lgs. 163/2006 non può essere interpretata in modo tale da rendere immune di censure la discrezionalità riconosciuta in capo alle stazioni appaltanti.

In tal senso, deve essere condivisa, in vero accentuata, l’affermazione, contenuta nella pronuncia in commento, secondo la quale il Giudice Amministrativo, al quale è richiesto di verificare le valutazioni delle offerte operate dalle amministrazioni aggiudicatrici, possa comunque accertare che il sub-procedimento di anomalia sia stato condotto “secondo un metro logico e razionale e non si sia caduti nell’applicazione di regole arbitrarie”, rischio assai attuale nelle procedure di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sentenza collegata

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Dott. Ventura Marco

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