Il giuramento

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Il giuramento, nel diritto processuale, è uno dei mezzi di prova che consiste in una dichiarazione che una parte fa, in giudizio, della verità di determinati fatti favorevoli, accompagnata dal solenne giuramento.

Al contrario della confessione, non viene mai prestato spontaneamente dalla parte, occorrendo per legge il deferimento affidato alla controparte oppure a un giudice.

In presenza della prima circostanza si parla di giuramento decisorio, nella seconda si parla di giuramento suppletorio.

L’istituto, in relazione alla sua valenza di prova, è regolato dagli articoli 2736 e seguenti del codice civile e, in relazione alle modalità di assunzione, dagli articoli 233 e seguenti del codice di procedura civile.

L’articolo 2736 del codice civile, rubricato “Specie” recita:

Il giuramento è di due specie:

1) è decisorio quello che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa.

2) è suppletorio quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.

Il giuramento decisorio

Il giuramento decisorio è deferito dalla parte, che se ne servirà quando non possiede altri mezzi probatori con i quali potere dimostrare al giudice la verità del suo assunto.

Questo potere di deferire il giuramento è temperato dalla legge con l’istituto della riferibilità del giuramento, grazie al quale la parte alla quale è deferito il giuramento può a sua volta provocare il deferente a provare il contrario.

In alcuni casi, il giuramento decisorio risulta essere l’unico modo per provare un fatto.

Ne costituisce un esempio il caso della prescrizione presuntiva.

Il giuramento suppletorio

A volte è lo stesso giudice che ricorre al giuramento.

In questo caso si parla in modo più preciso di giuramento suppletorio.

Questo potere, che indubbiamente costituisce una deroga di rilievo al principio dell’onere della prova, può essere esercitato in presenza di alcune condizioni.

Da un lato non ci deve essere la prova piena, dall’altro ci deve essere un principio di prova.

La parte alla quale il giudice deferisce il giuramento suppletorio non lo può riferire.

I giuramenti de veritate e de scientia

Attraverso il giuramento de veritate una parte è chiamata a giurare in relazione a un suo fatto, del quale non può non avere conoscenza.

In presenza di simili circostanze, un’eventuale amnesia è equiparata al rifiuto di giurare.

Attraverso il giuramento de scientia, noto anche come de notitia, la parte è chiamata a giurare in relazione alla conoscenza che ha di un fatto altrui.

In presenza di simili circostanze, è ammesso il rispondere che non si è a conoscenza del fatto in parola.

Non è possibile modificare la qualificazione del giuramento,

La persona alla quale sia stato deferito un giuramento de veritate, ad esempio, non potrebbe rispondere con un giuramento de scientia.

La capacità delle parti

In conformità all’articolo 2737 del codice civile, che richiama il precedente articolo 2731 in materia di confessione, i requisiti prescritti alle parti per deferire o riferire il giuramento consistono nella capacità di disporre del diritto, al quale  sono relativi i fatti oggetto del riferimento.

L’efficacia del giuramento

Secondo l’articolo 2738 del codice civile, una volta che il giuramento è stato prestato, la controparte non è ammessa a provare il contrario e il giudice deve pronunciare sentenza conforme al giurato. Anche quando il giuramento fosse dichiarato falso, la parte non potrebbe neanche chiedere che la sentenza sia revocata, al massimo, può chiedere che il danno gli venga risarcito, nel caso di una condanna, in sede penale, per falso giuramento.

Al giudice civile è dato di conoscere del reato, ma all’unico fine del liquidare un risarcimento, se la fattispecie criminosa sia estinta, ad esempio per morte del reo.

In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.

In caso di estinzione del processo, le risultanze del giuramento, se dovessero essere relative a un altro giudizio che ha lo stesso oggetto, sarebbero riconosciute come argomenti di prova, ai sensi dell’articolo 116, comma 2, del codice di procedura civile.

I casi di inammissibilità

Ai sensi dell’articolo 2739 del codice civile, ci sono dei casi nei quali non è permesso il deferire o il riferire il giuramento.

Un primo limite all’ammissibilità del giuramento è quello del fatto proprio.

Il giuramento deve essere fatto esclusivamente su un fatto proprio o sopra un fatto del quale si ha diretta conoscenza.

Altri casi sono:

Cause relative a diritti dei quali  le parti non possono disporre.

La ratio di questa norma mira a rendere impossibile alle parti di disporre, in modo larvato, di codesti diritti, attraverso una finzione giuridica.

Nelle cause relative alla responsabilità aquiliana, non si può chiedere che qualcuno giuri sopra un fatto illecito.

Questo è prescritto a tutela del presunto danneggiante, il quale non deve potere essere di fronte al dilemma di ammettere di avere commesso un fatto riprovevole per l’ordinamento oppure di violare la legge, giurando il falso.

Nelle cause dove si deduce in giudizio un’obbligazione, non si può chiedere che qualcuno giuri sopra a un contratto, per la validità del quale è richiesta la forma scritta.

In modo parallelo, al caso dei diritti indisponibili, non si vuole permettere alle parti di violare le norme in materia di prova dei contratti, attraverso questo stratagemma.

Nelle cause dove sia stato ammesso, a titolo di mezzo di prova, un atto pubblico, il giuramento non può essere utilizzato per negare un fatto che, dall’atto, risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l’atto stesso.

Questa norma è prevista, perché esiste un apposito strumento, vale a dire la querela di falso, posto al  momento della necessità.

La revocabilità del giuramento

La parte, che ha deferito o riferito il giuramento decisorio, non lo può più revocare quando l’avversario ha dichiarato di essere pronto a prestarlo.

Se, nell’ammettere il giuramento decisorio, il giudice modifica la formula proposta dalla parte, la stessa lo può revocare.

Il giuramento nel giudizio di appello

Derogando al divieto di ammissione di altre prove nel giudizio di appello, salve alcune eccezioni, l’attuale ultimo comma dell’articolo 345 del codice di procedura civile stabilisce che il giuramento decisorio si può sempre deferire.

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