Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione che sia incompatibile con il diritto comunitario, particolarmente se costituisca una illegittima discriminazione fra diversi soggetti uomini e donne

Redazione 14/07/11
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Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) – Reddito da lavoro dipendente – Tassazione separata – Fattispecie – Indennità di incentivazione all’esodo – Imposizione – Aliquota agevolata – Art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917-Processo tributario – Parità Fiscale tra Uomini e donne -Contegno – Lite temeraria – Richiesta di risarcimento – Art. 96 del codice di procedura civile – Difetto di giurisdizione.

Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione che sia incompatibile con il diritto comunitario, particolarmente se costituisca una illegittima discriminazione fra diversi soggetti  uomini e donne .Non rientra nella materia devoluta al giudice tributario la pronuncia sulla domanda di risarcimento del danno derivante dalla temerarietà della lite, ex art. 96 del codice di procedura civile. Il contribuente è ammesso ad adire il giudice ordinario al fine di ottenere una pronuncia di merito sul punto

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