Il dolo nell’ordinamento giuridico-scheda di diritto

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Il dolo nell’ordinamento giuridico indica la volontà cosciente di una persona, che si estrinseca in una modalità di condotta, caratterizzata dall’arrecare danno altrui.

     Indice

  1. Il dolo in diritto penale
  2. Il dolo in diritto civile

1. Il dolo in diritto penale

In diritto penale il dolo è il metodo normale di imputazione soggettiva per i delitti.

Lo stabilisce l’articolo 42 del codice penale, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge.

Il dolo è richiesto come condizione per la punibilità nei delitti, e non anche nelle contravvenzioni, che indifferentemente possono essere compiute con dolo o con colpa.

Si considera dolo la forma di colpevolezza originaria, fondamentale, più grave e maggioritaria. Originaria perché è quella sviluppata più anticamente (il concetto di colpa è di formulazione più tarda), fondamentale perché è quella considerata la vera forma di volontà colpevole, più grave perché è quella in cui vi è più stretta correlazione tra la volontà e il fatto materiale tipico e una maggiore intensità criminosa, maggioritaria perché la maggior parte dei reati è dolosa.

Nozione codicistica

Il dolo è definito dall’articolo 43 del codice penale, rubricato “elemento psicologico del reato”       che 1 recita:

Il delitto è doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

è preterintenzionale o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente

è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Questa definizione postula due elementi strutturali fondamentali ai fini della presenza o non presenza del dolo, che è a rappresentazione e la volontà e rappresenta un compromesso tra le due teorie principali che si contendevano il campo al tempo dell’emanazione del codice penale, la teoria della rappresentazione e la teoria della volontà.

La teoria della rappresentazione concepiva la volontà e la rappresentazione quali fenomeni psichici distinti: in particolare ritenevano i suoi sostenitori che la volontà aveva ad oggetto il movimento corporeo dell’uomo, mentre le modificazioni del mondo esterno provocate dalla condotta si riteneva potessero costituire solo oggetto di previsione mentale.

La teoria della volontà privilegiava l’elemento volitivo del dolo nel convincimento che potessero costituire oggetto di volontà anche i risultati della condotta.

I suoi sostenitori consideravano la previsione o rappresentazione un mero presupposto della volontà.

Il codice penale ha raggiunto un compromesso tra le due teorie dando pari dignità ai due elementi, quello cognitivo della rappresentazione e quello volitivo della volontà. 

Le diverse forme del dolo

Sulla base del diverso atteggiarsi e combinarsi tra loro di questi due elementi, la dottrina ha enucleato distinte forme di manifestazione del dolo di seguito descritte.

 Il dolo intenzionale (o diretto di primo grado), più approfonditamente, ricorre quando il soggetto mira a realizzare, con la sua azione od omissione, l’evento tipicizzato nella norma penale (nei reati di evento) o la condotta criminosa (nei reati di condotta), nello specifico “quel risultato”. Esso si configura come conseguenza di un evento cagionato quale il risultato di quello voluto e rappresentato dall’agente.

Ad esempio un soggetto esplode alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un altro individuo al fine di provocarne la morte.

La realizzazione del fatto illecito è causa della condotta, ne costituisce la finalità obiettiva. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la volontà.

 Il dolo indiretto (o diretto di secondo grado) ricorre quando l’evento non è l’obiettivo dell’azione od omissione dell’agente, il quale tuttavia prevede l’evento come presupposto necessario (il caso “di scuola” è quello di A che intende rapire il politico B, e, per farlo, deve uccidere gli uomini della scorta: l’uccisione degli uomini della scorta, pur non essendo l’evento voluto, è un presupposto necessario per l’evento voluto, cioè il rapimento di B) o come conseguenza certa (in dottrina si fa l’esempio di un armatore che provochi l’incendio di una delle sue navi al fine di ottenere il risarcimento dell’assicurazione, pur sapendo che dalla sua condotta discenderà come conseguenza certa o altamente probabile la morte dell’equipaggio) della sua condotta, e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore.

Nel dolo diretto (di secondo grado) il soggetto conosce gli elementi che integrano la fattispecie di reato e prevede come sicuro o altamente probabile che la sua condotta porterà a integrarli. In questa forma di dolo assume un ruolo dominante la previsione.

Ad esempio colui che lancia un sasso dal ponte di un’autostrada vuole colpire una macchina a caso, non importa quale (dolo diretto). Colui che lancia dal medesimo ponte un sasso vuole colpire una macchina in particolare, cioè quella e solo quella (dolo intenzionale).

Il dolo eventuale è una forma di dolo indiretto.

Si ha quando l’agente pone in essere una condotta che sa che vi sono concrete (rectius: serie) possibilità (o secondo una teoria affine concrete probabilità) produca un evento integrante un reato eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarli.

È questa accettazione consapevole del rischio che fa differire questa figura dall’affine figura della colpa cosciente.

L’agente decide di agire accettando il rischio del verificarsi dell’evento.

Nella colpa cosciente, anche detta colpa con previsione dell’evento – ben distante dal dolo eventuale ma talvolta difficilmente distinguibile dal dolo eventuale l’agente prevede l’evento, ma esclude (erroneamente) che questo si possa realizzare, e, se avesse compreso che l’evento in questione sarebbe venuto in essere, non avrebbe agito.

Un esempio è dato da Tizio che guida l’automobile a velocità estrema e si rappresenta la possibilità di incidente, ma continua a correre fiducioso nella sua abilità di guidatore e convinto che questo non si verificherà.

 Il dolo alternativo è un’altra forma di dolo indiretto e si ha quando l’agente prevede, come conseguenza certa (dolo diretto) o possibile (dolo eventuale) della sua condotta il verificarsi di due eventi, ma non sa quale si realizzerà in concreto.

Ad esempio Tizio spara a Caio volendo indifferentemente ferirlo o ucciderlo.

Tizio si rappresenta come conseguenza della sua azione più eventi tra loro incompatibili.

Il dolo generale, che non rileva nel nostro ordinamento, si ha quando il soggetto mira a realizzare un evento tramite una prima azione, ma che realizza solo dopo una seconda azione, animata da una intenzione differente.

Esiste dolo generale di omicidio nella circostanza in cui si avvelena al fine di uccidere (ma non si uccide) e si impicca la vittima al fine di simulare un suicidio, e in quel momento si uccide.

Il dolo generico corrisponde alla nozione tipica del dolo e consiste nel realizzare tutti gli elementi del fatto tipico, sua caratteristica è la corrispondenza tra ideazione e realizzazione. Ad esempio nell’omicidio doloso, il soggetto agente vuole ed ottiene la morte di un altro uomo e non hanno rilevanza (se non per come aggravanti o attenuanti) le motivazioni che lo hanno spinto a tale atto.

Il dolo specifico consiste in una finalità che l’agente deve prendere di mira per integrare il reato e che accompagna tutti gli elementi del fatto tipico ma che non è necessario si realizzi effettivamente per aversi il reato.

Ad esempio, nel furto la finalità dell’agente è quella di arricchirsi, ma il reato si consumerà anche se questo fine non verrà raggiunto ma esclusivamente con l’appropriazione della cosa altrui.


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2. Il dolo in diritto civile

In diritto civile il dolo è uno dei vizi del consenso, si descrive come un errore (del quale eredita la teorizzazione generale, ma non necessariamente la disciplina positiva) qualificato dall’essere indotto in errore da parte di altri.

Dolo contrattuale

Secondo il codice civile il dolo come vizio del consenso ed è causa di annullamento del contratto Questo tipo di rimedio è fornito se concorrono alcuni elementi ulteriori alla struttura base del raggiro.

Dal punto di vista strutturale si distingue:

Da un lato il cosiddetto dolo vizio del consenso in senso stretto, vale a dire, quel raggiro che, senza di esso, l’altra parte non avrebbe contrattato.

Genericamente si potrebbe dire che l’oggetto del raggiro e i modi di realizzazione sono indifferenti, una volta che si accerti che la controparte, vista e considerata la situazione in concreto, non avrebbe emesso l’atto volitivo necessario all’accordo.

Questo tipo di dolo apre le porte all’annullamento.

Dall’altro lato il cosiddetto dolo incidente, ovverosia quel raggiro che non ha determinato il consenso, ma ne ha determinato le condizioni concrete; potendo cioè assumersi che la parte vittima avrebbe comunque contrattato, ma avrebbe preteso condizioni più favorevoli. Resta tutta la difficoltà di distinguere in concreto quest’ipotesi dalla precedente: ausilio possono fornire le sentenze della Suprema Corte di Cassazione e le norme sull’interpretazione contrattuale. Quest’ultimo tipo di dolo apre le porte al risarcimento del danno da parte del contraente di mala fede, che dovrà essere pari alla differenza tra condizioni diverse e condizioni attuali (la concreta determinazione resta comunque un problema nell’interpretazione corrente).

Da un lato il dolo vizio perpetrato dalla controparte, dall’altro lato il dolo vizio perpetrato da un terzo, in quest’ultimo caso l’annullamento è concesso se i raggiri erano noti alla controparte della vittima e se questa controparte ne abbia tratto vantaggio.

Dolo extracontrattuale

Nell’illecito extracontrattuale il dolo è uno dei modi di imputazione soggettiva della condotta (art. 2043 c.c.).

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