Il disconoscimento della scrittura privata

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La controparte potrebbe disconoscere una scrittura privata.

La conseguenza che ne deriverebbe sarebbe che chi se ne volesse avvalersene dovrebbe chiedere la verificazione.

 

Prima di proseguire scriviamo qualcosa sulla scrittura privata.

 

In che cosa consiste una scrittura privata

Una scrittura privata è il documento redatto per iscritto, con qualunque mezzo, manuale, meccanico, elettronico, e sottoscritto con firma autografa da qualcuno che, in relazione della sottoscrizione, prende il nome di autore.

 

La struttura della scrittura privata si compone di vari elementi tra i quali il corpo, la sottoscrizione e il testo.

Il documento, deve soddisfare i requisiti di privatezza, autenticità e genuinità.

Fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione oppure se è legalmente considerata come riconosciuta.

 

La regola di prova legale non è relativa alla veridicità delle dichiarazioni stesse, che viene sempre lasciata al libero convincimento del giudice.

La legge considera sempre riconosciuta la scrittura privata cosiddetta “autenticata”, che è stata sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale che, previo accertamento, attesta l’identità della persona che sottoscrive.

Può anche essere redatto in forma digitale secondo le disposizioni del codice dell’amministrazione digitale.

 

Gli effetti processuali

Nel processo civile la scrittura privata non autenticata si deve ritenere tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale viene attribuita o contro la quale viene prodotta è contumace, vale a dire,  se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione (art. 215 c.p.c.).

 

Alla parte rimasta contumace deve essere notificato il verbale di causa nel quale si dà atto della produzione della scrittura privata (Corte Cost., 28 novembre 1986, n. 250; 6 giugno 1989, n. 317).

A norma dell’articolo 293, ultimo comma, del codice di procedura civile, “il contumace che si costituisce può disconoscere nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte”.

 

Ritorniamo alla questione relativa al titolo.

 

Ogni parte ha la facoltà di disconoscere una scrittura privata che l’altra parte produce in giudizio.

Una simile facoltà viene espressamente riconosciuta dall’articolo 214 del codice di procedura civile,  il quale dispone testualmente che “colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”.

 

 

La forma del disconoscimento della scrittura privata

Il disconoscimento della scrittura privata, non è vincolato al rispetto di determinati requisiti di forma.

 

È sufficiente che sia tempestivo, in modo da evitare che la scrittura acquisti efficacia probatoria.

 

A questo proposito, risulta opportuno che il suo contenuto sia chiaro e specifico, in modo che possa rendere inequivocabile la volontà di rinnegare la genuinità del documento (Cass. n. 5461/2006).

 

Chi può effettuare il disconoscimento della scrittura privata

Anche gli eredi o gli altri aventi causa possono tentare di perseguire lo stesso risultato.

Attraverso i loro comportamenti, si potrebbero anche limitare a dichiarare di non conoscere la scrittura privata o la sottoscrizione del suo autore.

 

Si deve sottolineare che il disconoscimento della scrittura privata non è una facoltà che l’ordinamento riserva alle parti personalmente.

Lo stesso comportamento potrebbe essere posto in essere attraverso i loro avvocati difensori, perché l’atto non è di natura sostanziale ed è di natura processuale.

 

Il riconoscimento tacito della scrittura privata

Secondo il dettato dell’articolo 215 del codice di procedura civile, se la scrittura prodotta non viene disconosciuta in modo tempestivo, viene considerata come tacitamente riconosciuta.

 

Per scriverlo in modo più preciso, la parte la deve disconoscere  entro il termine perentorio della prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione.

 

L’eccezione di tardività del disconoscimento viene lasciata alla parte che si è incaricata di produrre il documento e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

 

La scrittura si deve considerare riconosciuta anche quando la parte alla quale viene attribuita o contro la quale viene prodotta sia contumace.

 

Nonostante questo, restano salvi i casi ammessi dalla legge nei quali la scrittura è prodotta in copia autentica, per i quali il giudice può decidere di concedere un termine per deliberare alla parte che ne dovesse fare istanza.

 

In che modo si procede alla verificazione della scrittura privata disconosciuta

Se un documento viene disconosciuto in modo formale, la parte che si vuole valere della scrittura privata ha l’onere di chiedere la verificazione della stessa, attraverso la presentazione di un’istanza apposita, che dovrà seguire le forme e i modi che prevede l’articolo 216 del codice di procedura civile.

 

La richiesta deve essere corredata dell’indicazione dei mezzi di prova che vengono ritenuti utili e dell’indicazione o della produzione delle scritture che possono essere utili come mezzo di comparazione, ad esempio altre scritture che provengono da una stessa parte o un documento di riconoscimento che la stessa abbia sottoscritto, oppure la procura alle liti che la parte conferisce al suo avvocato difensore.

 

Una volta che si riceve istanza di certificazione, il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, di solito un perito grafologico, il quale si per forza di cosa avvalere delle scritture di comparazione indicate dal giudice oppure che in accordo tra loro indichino le parti.

In caso contrario la consulenza tecnica d’ufficio è nulla, anche se la nullità può essere sanata se la parte che ne abbia interesse non la dovesse dedurre nella prima istanza o nella prima difesa, subito successive al deposito della consulenza.

 

Nonostante si sia proceduto all’avvenuto disconoscimento, niente è motivo di preclusione alla parte di provare in altri modi le circostanze riportate nella scrittura.

 

Le sanzioni comminate

Se dalla verificazione, sulla quale si pronuncia sempre il collegio, dovesse risultare che la sottoscrizione o la scrittura siano pervenute dalla parte che l’ha disconosciuta.

 

La stessa può essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria, che va dai due ai venti euro.

 

L’istanza di verificazione in un procedimento autonomo

L’istanza per la verificazione potrebbe essere proposta anche avvalendosi di un autonomo atto di citazione.

 

In presenza di simili circostanze, si potrebbe correre il rischio di vedersi addebitare le spese se all’esito la scrittura sia riconosciuta.

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Dott.ssa Concas Alessandra

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