Il diritto del coniuge superstite agli assegni al nucleo familiare

Scarica PDF Stampa

L’inabilità a proficuo lavoro si presume dopo i sessantacinque anni?

  • Gli ANF al coniuge superstite e la sentenza 7668/96 della Corte di Cassazione.

Al coniuge spettano per se stesso gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla pensione ai superstiti dei lavoratori dipendenti (detta SO) a due condizioni:

  1. sia minorenne ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

  1. sia percettore di redditi entro i limiti definiti annualmente dalla legge.

Invero la normativa che ha istituito gli ANF, per i lavoratori dipendenti e i titolari di pensione del relativo fondo pensionistico, in luogo degli assegni familiari, all’art. 2 comma 8 D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella legge 153/88 recita: “il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.

L’INPS aveva interpretato il dettato normativo in modo restrittivo escludendo il coniuge superstite, in assenza di figli contitolari della pensione ai superstiti. Ciò aveva esposto l’Istituto previdenziale ad un contenzioso di massa che lo aveva visto perdente.

La disputa veniva risolta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7668 del 1996 nella quale si afferma che l’assegno per il nucleo familiare “spetta, ai sensi dell’art.2, comma 8 della L. 153/88, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da una sola persona, al coniuge superstite titolare dì pensione per i superstiti ed affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare l’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.

Tale conclusione si fonda sulla considerazione che l’espressione nucleo composto da una sola persona è astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia, pertanto la persona che costituire nucleo da sola può essere non solo l’orfano ma anche il coniuge superstite, se minore o maggiorenne inabile.

L’INPS con circolare n. 98/98, nel prenderne atto dell’orientamento della Corte, impartiva conformi istruzioni operative alle Sedi, disponendo di accogliere le domande giacenti nei limiti della prescrizione quinquennale, in presenza dei presupposti richiamati.

Tuttavia, nell’applicazione pratica della norma, l’Istituto previdenziale ha cercato di arginare il ricorso agli ANF da parte dei coniugi superstiti orientando i propri sanitari verso una restrittiva valutazione della “assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”. Tali direttive hanno innescato un nuovo contenzioso, specialmente in alcuni ambiti territoriali dove il fenomeno dei ricorsi giudiziari è particolarmente acuto1.

  • Il concetto di proficuo lavoro.

Sotto l’aspetto lessicale per proficuo si intende giovevole, utile, profittevole, vantaggioso (Zingarelli e Devoto-Oli).

Dal punto di vista giuridico, nel nostro ordinamento si rinviene sia il concetto di inabilità a “qualsiasi attività lavorativa“, sia il concetto di inabilità a “lavoro proficuo”, con formulazioni non sempre sovrapponibili e diversamente aggettivate.

In particolare, per la nozione di lavoro proficuo che ci riguarda, l’art. 39 del DPR 818/57 stabiliva che fossero da considerare inabili le persone che, per “grave” infermità fisica o mentale, si trovavano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

L’art. 2 della legge 153/88 prevede, invece, semplicemente che l’inabilità al lavoro proficuo discenda da infermità o difetto fisico o mentale; la mancata aggettivazione fa quindi ritenere che non sia indispensabile una “grave” minorazione e che sia sufficiente un quadro patologico tale da annullare la capacità lavorativa “proficua”, tenuto conto anche dei fattori ambientali. La stima delle condizioni biologiche dell’indi viduo assume valenza esclusivamen te ai fini delle ripercussioni sulla sua capacità di guadagno.

Pertanto, la possibilità dell’indivi duo di svolgere un lavoro proficuo oltre a presupporre la capa cità di lavoro, dipen de anche da altri fattori: intrinseci al soggetto (età, sesso, cultura); estrinseci, appar tenenti cioè all’ambiente economi co-sociale di riferimento.

Ne consegue che la valutazione medico-legale deve tener conto anche delle con crete possibilità di collocamento nel mercato del lavoro del luogo in cui il soggetto vive, in relazione alla cultura e alle esperienze pregresse.

L’attività lavorativa può dirsi proficua se capace di procurare un reddito che consenta una vita dignitosa, come garantita dalla carta costituzionale. Peraltro l’attività deve essere conforme alla dignità della persona e ai principi etico – sociali dell’ambiente nel quale il soggetto vive.2

Ovviamente non basta che l’attività lavorativa sia proficua, si deve anche estrinsecare in mansioni confacenti alle attitudini e allo stato di salute del soggetto.

Se ne deduce che l’inabilità al lavoro proficuo non deve essere valutata in astratto, con riferimento ai soli stati patologici del soggetto, ma avendo riguardo anche al grado d’istruzione, all’età, alle attitudini fisiche e psicologiche e all’ambiente socio-economico (Cass. sent. 1026/2001).

L’impossibilità assoluta di svolgere una attività lavorativa deve cioè essere valutata avendo riguardo al possibile impiego delle residue energie lavorative in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, nel particolare contesto socio-economico e del mercato del lavoro. Tale verifica deve essere effettuata anche nel caso del mancato raggiungimento di una totale (100%) riduzione della capacità lavorativa (Cass. sent. 7212/2000 – sent. 3456/95).

Inoltre l’attività lavorativa deve essere:

  • consona alla dignità della perso na umana e rispettosa dei fondamen tali diritti costituzionali di libertà ed autonomia;

  • giuridicamente valida (paga, con tributi, assicurazioni, ecc.) e non at tribuita a titolo pietistico;

  • durevole e continuativa;

  • non usurante, pericolosa (per sé o l’ambiente lavorativo), degradante, illecita (contraria al dirit to) o immorale (non accettabile dalla comunità);

  • atta ad assicurare con sufficiente stabilità un minimo di reddito per soddisfare le primarie esigenze di vita.3

  • Incidenza dell’età e presunzione di inabilità a proficuo lavoro dopo il compimento dei 65 anni di età.

Quale è l’incidenza dell’età anagrafica sulla capacità a proficuo lavoro?

Nel nostro ordinamento si può rinvenire un principio di presunzione di inabilità a proficuo lavoro al compimento dei 65 anni di età? Di che tipo di presunzione si tratta: iuris et de iure ovvero iuris tantum?

Come spesso accade, in materia previdenziale, la stratificazione normativa ha generato non poche contraddizioni che hanno innescato comportamenti non sempre univoci sul piano operativo ed altrettanti orientamenti difformi in campo giurisprudenziale.

Innanzitutto va evidenziato che la vigente norma tiva pone come età “pensionabile il limite anagrafi co dei 65 anni, sia per il diritto alla pensione di vec chiaia che per l’assegno sociale. Nello stesso tempo la legislazione consente il lavoro anche in età più avanzata e negli ultimi anni si è praticamente rimossa l’incumulabilità tra pensione e reddito da lavoro (in un contesto in cui la possibilità di un reimpiego appare solo alea toria, tenuto conto dell’attuale mercato del lavoro).

In presenza del limite anagrafico per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dell’assegno sociale (anche le provvidenze da invalidità civile al compimento dei 65 anni si trasformano in assegno sociale) appare contraddittorio ri chiedere per il riconoscimento degli ANF l’accertamento di una capacità al lavoro proficuo in soggetti che tale limite hanno rag giunto ed oltrepassato.

In realtà per i soggetti che hanno superato i 65 anni appare opinabile riferirsi ad eventuali ipotetiche attività lavorative, soprattutto se il soggetto non svolge alcuna attività lavorativa.

La possibilità di una reale collocazione occupazionale diventa, infatti, non più concreta ma del tutto teorica in caso di superamento dell’età pensionabile dei 65 anni, tanto che il legislatore ha più volte, e per diverse prestazioni, affermato una presunzione di inabilità a proficuo lavoro. In particolare si richiama:

    – il Testo Unico per gli Assegni Familiari che fissa una presunzione iuris ed de iure di inabilità per le persone di età superiore ai sessantacinque anni. Il D.P.R 797/1955 (T.U.A.FA.), infatti, all’art.19, secondo comma, afferma che sono equiparati agli invalidi permanentemente al lavoro coloro che hanno superato il 60° anno di età “;

    la Legge 274/91 all’art. 17, primo comma, recita “hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di reversibilità [..] gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni”;

    l’art. 18, quarto comma, della legge 274/91 ancora più esplicitamente afferma che “la inabilità fisica richiesta per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti dell’iscritto o del pensionato è presunta se gli interessati hanno un’età superiore a sessanta anni”;

    il D.Lgs. n. 509/88 stabilisce che i soggetti ultrasessantacinquenni non sono valutabili percentualmente, ma sono riconosciuti invalidi esclusivamente sulla base delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età, come precisato anche dal Ministero;

    – la legge 68/99 stabilisce che le persone disabili “in età lavorativa” possono iscriversi alle liste speciali. Amministrativamente l’età lavorativa è stata individuata tra i 15 anni e l’età pensionabile, ovvero i 65 anni.

Sulla base di queste e di altre disposizioni normative, il Tribunale di Napoli, con ripetute decisioni di merito, riconoscendo il diritto dei ricorrenti agli Assegni per Nucleo Familiare, ha affermato che “la ricorrente ha più di 65 anni d’età, ella ha raggiunto quindi un’età per la quale scatta la presunzione iuris et de iure4 della legge, in base alla quale il soggetto si considera totalmente inabile a qualsiasi attività dì proficuo lavoro, tanto è vero che nessuno a quell’età può essere iscritto nelle liste di collocamento”, “sarebbe, infatti, una contraddizione da parte dell’ordinamento imporre normalmente a tale età l’uscita dal mondo del lavoro e richiedere l’attività lavorativa a coloro che, peraltro, versano in maggiori difficoltà economiche e familiari”5

Le conclusioni a cui perviene la giurisprudenza citata non sono condivisibili: se l’INPS pecca per difetto, il Tribunale di Napoli pecca per eccesso.

Partendo, infatti, da premesse particolari formula un principio generale, contravvenendo alla regola aristotelica secondo la quale nel sillogismo la conclusione non può essere più ampia delle premesse.

Peraltro la presunzione assoluta di inabilità, che non ammette alcuna prova contraria, cozza in modo palese con la realtà di tanti casi di lavoro proficuo, dignitoso e non usurante, che in diversi ambiti viene svolto dopo i 65 anni.

Tuttavia l’assunto della giurisprudenza campana aiuta a tenere in debita considerazione il fattore età al fine di una corretta valutazione della inabilità a proficuo lavoro.

In concreto per facilitare un approccio uniforme, pragmatico ed equilibrato, capace di superare il contenzioso in corso, si possono tenere presenti due situazioni fondamentali :

  1. Soggetto che all’atto della domanda di ANF non presta alcuna attività lavorativa.

Si dovranno valutare le potenzialità lavorative tenendo conto delle attitudini del soggetto, della sua capacità intellettiva per frequentare con profitto corsi di riqualificazione, nonché della sua collocabilità come invalido civile nel mercato del lavoro. Peraltro in aggiunta alla capacità ad espletare una residua attività lavorativa, si dovrà considerare anche la capacità di compiere in modo autonomo le attività complementari ed accessorie alla prestazione lavorativa (spostarsi verso il luogo di lavoro, espletare i bisogni fisiologici).

Se il soggetto ha delle residue potenzialità lavorative è da dichiarare “non inabile a qualsiasi attività lavorativa“. Tuttavia se il soggetto con minime potenzialità lavorative non è in grado di svolgere una attività che gli consenta di soddisfare le primarie esigenze di vita (art. 36 della Costituzione) è da considerare “inabile a lavoro proficuo“.

In dette valutazione il superamento dei 65 anni di età dovrebbe costituire un fattore discriminante per l’accoglimento della domanda di ANF, senza inutile, anzi dannoso, spreco di risorse da parte dell’INPS, che potrebbero essere impiegate in altri campi.

Concludendo, dopo i 65 anni, per i soggetti da tempo inoccupati, si è in presenza di una presunzione di inabilità a proficuo lavoro, salvo prova contraria (presunzione iuris tantum)6.

b) soggetto che, nonostante le menomazioni, presta un’attività lavorativa al momento della domanda di ANF .

Si dovrà stabilire se si tratta di lavoro giuridicamente valido (paga, contributi, ecc.) oppure di una occupazione (terapeutica, caritatevole) per impegnare l’handicappato, farlo socializzare e sollevare la famiglia dalla sua assistenza. Se il lavoro è giuridicamente valido e produce un reddito non simbolico, qualunque sia la sua durata oraria, il soggetto è da dichiarare “non inabile” secondo entrambe le accezioni.
Se il lavoro è pericoloso, degradante, pietistico, illecito o immorale, il soggetto può essere riconosciuto “inabile a lavoro proficuo“.

  • Decorrenza degli ANF.

Per quanto riguarda la decorrenza gli assegni al nucleo familiare, la legge 13.5.1988 n.153 di conversione del D.L. 13.3.1988 n. 69 al comma 3 dell’art 2 richiama espressamente, per tutto quanto non previsto, le norme contenute nel Testo Unico sugli Assegni Familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797.

L’articolo 11 del D.P.R. 30.5.1555 n. 797 afferma che “il diritto agli assegni familiari decorre dal primo giorno del periodo di paga in corso alla data in cui si verificano le condizioni prescritte e cessa alla fine del periodo di paga in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare”.

La decorrenza di detto diritto, pertanto, è da ricondursi unicamente alla data in cui si verificano i previsti requisiti, e quindi, decorre dal primo giorno del mese di pagamento della pensione di reversibilità da lavoro dipendente in cui si sia verificato lo stato di inabilità a proficuo lavoro, e sempre che si rientri nei limiti reddituali relativi al proprio scaglione.

La stessa INPS con circolare n. 190 del 1992 afferma che “la mancata presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratore o pensionato poi deceduto non può sottrarre al nucleo, di cui faceva parte, la prestazione relativa ai periodi per i quali il diritto non è stato ma poteva ancora essere esercitato (nei limiti della prescrizione)”, dando la possibilità anche agli eredi di agire post mortem per la riscossione di quanto dovuto al pensionato deceduto.

  • Misura degli ANF per il coniuge superstite.

Per quanto concerne la misura degli ANF, è da evidenziare che l’assegno compete in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare (art.2, 2° comma, prima parte L. 153/88). Detto reddito viene elevato per quei nuclei familiari comprendenti soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali, tali da rendere gli stessi nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, nonché nel caso in cui gli aventi diritto alle provvidenze economiche si trovino in condizioni di vedovo o vedova (art.2,2°co., seconda parte L. 153/88).

Nel caso di ANF su pensione di reversibilità, sì dovrà applicare la Tabella 19 – Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili (come precisato dallo stesso INPS nella circolare n. 98 del 6/5/1998).

 

Andamento ANF in rapporto al reddito (tab. 19)

 

Periodo

Fasce di reddito

Importi

1/7/2007 – 30/6/2008

Fino a 24.246,48

48,10

Da 24.246,49 a 27.198,63

17,81

Oltre 27.198,63

Non spettano

1/7/2008 – 30/6/2009

Fino a 24.658,67

52,91

Da 24.658,68 a 27.661,01

19,59

Oltre 27.661,01

Non spettano

1/7/2009 – 30/6/2010

Fino a 25.447,75

52,91

Da 25.447,76 a 28.546,16

19,59

Oltre 28.546,16

Non spettano

1/7/2010 – 30/6/2011

Fino a 25.625,88

52,91

Da 25.625,89 a 28.745,98

19,59

oltre 28.745,98

Non spettano

1/7/2011 – 30/6/2012

Fino a 26.035,89

52,91

Da 26.035,90 a 29.205,92

19,59

Oltre 29.205,92

Non spettano

Ai finì del diritto e della misura degli ANF, il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi del richiedente l’assegno e delle altre persone componenti il suo nucleo familiare.

Il reddito da considerare è quello dell’anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo (quindi per il periodo 1/7/2011 – 30/6/2012 si fa riferimento ai redditi del 2010).
Concorrono a formare il reddito familiare i redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF e i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori a € 1.032,92, quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva fatta eccezione degli importi relativi all’indennità di accompagnamento ed alle pensioni di guerra.
Non sono da includersi, inoltre, le pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio e le rendite vitalizie INAIL, mentre deve essere computata l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta erogata dallo stesso INAIL.

Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto e le loro anticipazioni, i trattamenti di famiglia e le somme corrisposte per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione.
I redditi da lavoro debbono essere considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

L’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

1 L’INPS con circ. 11/99 ha diramato istruzioni operative per la valutazione del requisito sanitario. In particolare ha precisato che saranno convocati a visita medica anche i richiedenti ultrasessantacinquenni, in possesso di certificazione medica ASL che attesti gravi difficoltà a svolgere compiti e funzioni dell’età. Invece, il riconoscimento del 100% di invalidità civile, può essere ritenuto probante ai fini dell’accoglimento della domanda e quindi del diritto di percepire gli assegni familiari.

2 Non è necessario il riscontro di una assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi lavoro, ma è sufficiente un giudizio di inidoneità a dedicarsi ad un lavoro atto a soddisfare le primarie esigenze di vita senza usura delle residue energie, considerando anche le circostanze ambientali.(Cass. sent. 1166/98)

– Un soggetto in grado di attendere nella propria abitazione ai normali lavori domestici, non può per questo essere considerato abile a proficuo lavoro, in quanto tale attività non è equiparabile al lavoro subordinato domestico (Cass. Sent. 1101/93).

– Lo svolgimento di lavori agricoli, se tale attività non è idonea a produrre un reddito apprezzabile, non costituisce proficuo lavoro (Cass. sent. 5266/94).

– Per lavoro proficuo deve intendersi “il lavoro utile e cioè tale da as sicurare il soddisfacimento delle sia pur minime esigenze vitali e delle necessità di vita, in relazione alle condizioni patologiche del soggetto, alla sua età ed al sesso, alle condi zioni ambientali e sociali” (Cass. sent. n. 1090/67).

3 Corte Cass., sent. n. 3877/68: “…l’inabilità al lavoro proficuo … non può essere intesa come mancanza di qualsiasi capacità a svolgere un qualsiasi lavoro, né può essere preso in considerazione lo svolgimento di attività lavorativa in condizioni del tutto particolari e marginali o in maniera usurante, e pertanto deve intendersi per lavoro proficuo quello utile, tale da assicu rare il soddisfacimento delle sia pur minime esigenze vitali, in relazione alle condizioni patologiche del sog getto, alla sua età, al sesso ed alle condizioni ambientali e sociali…”.

– Corte Cass., Sez. Civ., n. 1595/69: “…occorre tener conto non solo del l’incidenza delle infermità del sogget to sulla sua capacità lavorativa ma anche, e soprattutto, della sua capa cità di guadagno, che comprende, an zi presuppone, la capacità di lavoro,ma esprime un concetto più ampio, in funzione dì fattori soggettivi (età, co gnizioni, attitudini del soggetto) ed estrinseci o ambientali, che possono influire favorevolmente o negativamente sulla concreta possibilità che il lavoratore utilizzi in modo proficuo e continuativo le sue residue energie…”.

– Corte Cass., Sez. Civ., n. 728/74: “…la capacità di guadagno, pur an noverando nelle sue componenti la capacità lavorativa, assume una più ampia consistenza per la valutazione di altri fattori soggettivi (sesso, età,…) ed economico-sociali (luogo in cui l’assicurato risiede, richiesta ed offer ta di lavoro, possibilità di concorren za di forze valide) che possono influire sulla concreta possibilità per il mino rato dì utilizzare in modo proficuo le sue residue energie lavorative “

4 Praesumptio iuris et de iure è una locuzione latina che indica la presunzione giuridica che non ammette una prova contraria.

5 (Corte di Appello di Napoli sentenza n.4587/06, Tribunale di Napoli, sentenze n. 6949/04, 28840/06, 16143/02, 16118/04, 248/06, 4200/04, 20512/03, 24652/05, 3625/04, 7539/06, 18009/06, 23015/03, 14967/06, 10106/06, 10976/03, 15692/06, 11408/03, 4829/06, 17667/03, 9173/03, Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 3687/03).

6 Praesumptio iuris tantum (o iuris sempliciter che è la locuzione usata in diritto canonico) è una locuzione latina che indica la presunzione giuridica che ammette una prova contraria, prevede cioè solo una inversione dell’onere della prova.

Dott. Vita Ettore

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento