Il diniego di autotutela è impugnabile solo per dedurre vizi di illegittimità del rifiuto

Redazione 20/06/12
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Il contribuente, che richiede all’amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto. Contro il diniego dell’amministrazione di procedere all’esercizio del potere di autotutela, insomma, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.

Il principio di diritto è stato ribadito dalla  Corte di Cassazione nell’ordinanza 18 giugno 2012, n. 10020. Fuori dalla detta situazione, spiegano gli ermellini, l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria manifesta il rifiuto di ritirare in autotutela un atto impositivo divenuto definitivo – stante la relativa discrezionalità – non è suscettibile di essere impugnato innanzi alle commissioni tributarie.

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