Quando ricorre il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale

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Indice

1. La questione

La Corte di Appello di Bologna confermava una pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città con cui l’imputato era stato condannato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per avere offeso l’onore e il prestigio di un agente penitenziario, alla presenza di altri detenuti e di un collega di questi.
Ciò posto, avverso il provvedimento emesso dai giudici di seconde cure proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi addotti, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 341-bis cod. pen. in quanto, a suo avviso, la condanna dell’imputato era stata pronunciata in assenza di prova che le asserite espressioni oltraggiose fossero state pronunciate in presenza di più persone.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il motivo summenzionato era reputato infondato dato che, ad avviso del Supremo Consesso, la Corte territoriale bolognese aveva correttamente applicato il pacifico orientamento della Cassazione secondo cui è integrata la fattispecie di reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. allochè ricorrano i seguenti requisiti, tutti (reputati) presenti nella specie: a) l’utilizzo delle espressioni ingiuriose; b) la presenza di più persone (altri detenuti ed un altro agente penitenziario); c) nel momento in cui il pubblico ufficiale svolge un atto dell’ufficio; d) in luogo aperto al pubblico (tale dovendosi ritenere la struttura carceraria: Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018).

3. Conclusioni

La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è configurabile il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale.
Difatti, fermo restando che, come è noto, l’art. 341-bis, co. 1, cod. pen. dispone che chiunque, “in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”, si afferma in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso orientamento nomofilattico, che è configurabile codesto illecito penale quando ricorrono i seguenti requisiti: a) l’utilizzo delle espressioni ingiuriose; b) la presenza di più persone; c) nel momento in cui il pubblico ufficiale svolge un atto dell’ufficio; d) in luogo aperto al pubblico .
Pertanto, si può ritenere sussistente siffatta fattispecie delittuosa allorquando: 1) l’autore del reato abbia utilizzato espressione ingiuriose nei confronti di un pubblico ufficiale; 2) tale ingiurie siano state proferite in presenza di altre persone (oltre che colui che oltraggia e l’oltraggiato); 3) l’offesa sia stata posta in essere mentre il pubblico ufficiale svolge un atto del suo ufficio (o, come recita la norma in questione, a causa o nell’esercizio delle sue funzioni); 4) la condotta deviante sia posta in essere in luogo aperto pubblico (o, come sempre prevede l’art. 341-bis, co. 1, cod. pen., in luogo pubblico).
Cotale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si deve appurare se sussista, o meno, questo delitto.
Il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, pertanto, proprio perché contribuisce a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il profilo giurisprudenziale, non può che essere che positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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