Il danno da ritardo sarebbe risarcibile solo se il privato avesse titolo al rilascio del provvedimento finale, se cioè gli spetti il «bene della vita»

Lazzini Sonia 15/04/10
Scarica PDF Stampa

Allegato

pdf_29300-1.pdf 138kB

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento