Il condomino-stalker è ammonito con urgenza dal questore con provvedimento che può essere adottato sulla base degli atti in proprio possesso e senza procedere ad un’ulteriore audizione dell’interessato

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riferimenti normativi: art 612-bis c.p.

precedenti giurisprudenziali: T.A.R. Trento, Sez. I, Sentenza n. 276 del 14/12/2018

La vicenda

Un condomino esasperava alcuni condomini con rumori notturni improvvisi ed apposizioni di cartelli nelle parti comuni. Tali comportamenti generavano uno stato di ansia ed il cambiamento delle abitudini di vita delle vittime. Successivamente gli esasperati condomini si rivolgevano all’Autorità di Pubblica Sicurezza, esponendo i fatti e avanzando al Questore richiesta di ammonimento ex art. 8, D.L. 11/2009 nei confronti del soggetto autore delle condotte illecite.

La Questura svolgeva una completa istruttoria, analizzando la documentazione depositata e disponendo l’audizione di diverse persone informate sui fatti, le cui dichiarazioni risultavano concordanti. In ogni caso, convocava il destinatario del provvedimento e le vittime, effettuava sopralluoghi da cui emergevano conferme circa gli episodi narrati (apposizione cartelli e persistenza dei rapporti conflittuali all’interno del condominio).

Veniva ascoltato anche l’amministratore di condominio che riferiva come il vero scopo dello stalker fosse quello di allontanare dal palazzo le vittime, inducendole ad abbandonare i loro appartamenti.

Successivamente veniva emesso un provvedimento con il quale l’autore dei detti comportamenti illeciti veniva ammonito dal Questore ed invitato a tenere una condotta conforme alla legge. Con apposito ricorso, però, lo “stalker” impugnava il provvedimento, lamentando il difetto d’istruttoria, l’impossibilità di accedere agli atti del procedimento, l’inattendibilità delle dichiarazioni dei condomini, l’ingiustificato rifiuto per un ulteriore audizione presso la Questura. In ogni caso, pretendeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale medio tempore instaurato a suo carico

La questione

L’ammonimento nei confronti dello stalker può essere adottato dal Questore anche solo sulla base degli atti in proprio possesso e senza procedere ad un’ulteriore audizione dell’interessato?

La soluzione

Il Tar ha dato torto al ricorrente.

I giudici amministrativi hanno notato come i comportamenti illeciti siano stati confermati da tutti i testimoni uditi dall’autorità di pubblica sicurezza. Del resto, stato ansioso con mutamento delle abitudini di vita nelle vittime, riconducibile ai comportamenti del ricorrente, sono stati confermati anche dagli agenti della Questura, recatisi ad effettuare un sopralluogo presso l’abitazione dei condomini, i quali, peraltro, hanno successivamente effettivamente abbandonato l’appartamento (effetto che, come sostenuto dall’amministratore di condominio, era l’obiettivo dello stalker).

Alla luce di quanto sopra è stato emesso l’ammonimento senza effettuare ulteriori indagini, ben potendo il Questore, comunque, ritenere sufficienti gli elementi a sua conoscenza per provvedere immediatamente, onde evitare la reiterazione dei comportamenti denunciati o il loro potenziale sfociare in situazioni più drammatiche, in un’ottica di non ritardabile protezione della persone offese.

Le riflessioni conclusive

Con riguardo all’iter procedurale, il procedimento ex art. 8 del D.L. nr. 11/2009 è ad iniziativa di parte, in quanto è la persona offesa che si rivolge all’Autorità di Pubblica Sicurezza, esponendo i fatti e avanzando richiesta di ammonimento nei confronti del soggetto autore della condotta; una volta ricevuta l’istanza, il Questore pone in essere un’attività istruttoria, al fine di accertare la fondatezza dei fatti e valutare la pericolosità sociale del soggetto de quo. Qualora l’istanza sia ritenuta fondata, verrà, quindi, adottato il decreto orale di ammonimento, mediante il quale il Questore impone al soggetto interessato di tenere una determinata condotta, attiva od omissiva, conforme alla legge. L’istituto dell’ammonimento costituisce una misura di prevenzione con finalità dissuasive, finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione, avendo funzione tipicamente cautelare e preventiva, preordinata a che gli atti persecutori posti in essere contro la persona non siano più ripetuti e non cagionino esiti irreparabili. Ne consegue che, ai fini dell’adozione del provvedimento di ammonimento, non è necessario che la responsabilità dello stalker sia accertata con un grado di certezza tale da poter sostenere anche un’imputazione per il reato di cui all’art. 612 bis, c.p. (T.A.R. Roma, sez. I, 10/08/2018, n. 8968). In ogni caso non è necessario, ai fini dell’emanazione del provvedimento impugnato, che l’Amministrazione convochi l’interessato tutte quelle volte in cui gli atti a disposizione dell’amministrazione appaiano sufficienti, secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S., per supportare l’ammonimento (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 8/03/2019, n. 230; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 12/12/2016, n. 2885).

Il Questore, infatti, può valutare se sia “necessario” effettuare ulteriori indagini, ben potendo comunque ritenere sufficienti gli elementi a sua conoscenza per provvedere immediatamente, onde evitare la reiterazione dei comportamenti denunciati, ovvero il loro potenziale sfociare in situazioni più drammatiche, in un’ottica di non ritardabile protezione della persona offesa, connotata in quanto tale dalla sommarietà della delibazione originaria.

Sentenza collegata

105168-1.pdf 208kB

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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