Oggi scrivere o parlare di “sovranità” in modo neutrale non è un compito facile.
“Sovranità”, soprattutto in questo ultimo decennio, è un termine sovente usato per operare un discrimine tra chi pensa che una comunità di individui in un determinato territorio sia detentrice di un potere originario su qualsivoglia competenza statale, e chi invece riconosce che alcune competenze in capo allo Stato siano gestite meglio se condivise con altri Stati membri di un’organizzazione sovranazionale o all’interno delle varie organizzazioni internazionali.
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Indice
1. Definizioni
Com’è noto, affinché vi possa essere sovranità, occorre innanzitutto operare attraverso un’organizzazione per gestire la vita sociale; questa organizzazione prende il nome di Stato.
Il potere supremo dello Stato sulle vicende dei consociati è il primo elemento che occorre tener presente per poter discettare di sovranità nell’agone sociale, politico e culturale(1).
Si può discutere se circoscrivere o meno i compiti dello Stato, o addirittura sulla necessità di superare la concezione stessa dello Stato e non solo nella vulgata del cosiddetto stato minimo; ciò che non può mancare è il potere della collettività di innovare il sistema giuridico, politico ed economico, mediato oggi attraverso il potere statuale e il sistema rappresentativo.
“Sovranità” è un termine usato anche in relazione agli altri ordinamenti statuali per denotare un’effettiva e concreta autonomia da parte di uno Stato su un numero di competenze e funzioni più o meno vasto o circoscritto(2).
All’interno, invece, non si può avere sovranità se non esiste il potere d’imperio di uno Stato su un determinato territorio, posto che senza autorità non si può parlare di Stato e senza Stato non si può parlare di sovranità, a meno che non sia concessa ad un’altra “entità” organizzativa(3).
Lo Stato, per esercitare la propria “sovranità”, deve avere il monopolio della forza, a prescindere da chi per legge o di fatto si avvalga di tale potere.
2. Il concetto di sovranità nel tempo
Nel tempo il concetto di sovranità è mutato; se infatti prima della Rivoluzione francese la sovranità coincideva con la Corona[4] oggi, almeno nei Paesi occidentali ,si può dire che non è più così.
Con l’andare del tempo il concetto di sovranità ha dovuto tenere conto di nuovi poteri e strumenti per governare la complessità del mondo moderno; tuttavia, ancora oggi ci si chiede quali siano le migliori modalità per l’esercizio della sovranità spettante ad una comunità di cittadini che risiedono in un dato territorio.
Non è questa la sede per ripercorrere la storia degli Stati in chiave governativa, piuttosto rilevo che la discussione sulle modalità di espressione della volontà politica è ancora viva e foriera di accesi ed aspri confronti politici.
La volontà del popolo sovrano deve essere esercitata senza intermediazioni? Fino a che punto? Semplificando ,secondo la concezione rousseauiana[5], sì,ossia le decisioni dovrebbero essere prese costantemente dal popolo riunito in assemblea; questa forma di democrazia radicale, però, avrebbe l’inconveniente di permettere e/o costringere il popolo ad informarsi e a studiare ogni settore dello scibile umano per legiferare bene, ma anche ammesso che il popolo ne avesse il tempo e gli strumenti intellettuali, non si risolverebbe il problema delle innegabili differenze tra gli individui.
Ciò che appare più logico e fattibile è porre a livello ideale lo Stato apparato come strumento della collettività per autogovernarsi e non di certo un esasperante ricorso alla democrazia diretta che potrebbe essere usata in maniera impropria per decidere su questioni tecniche che non sono alla portata di tutti i cittadini.
Il principio rappresentativo, oggi, è lo strumento più idoneo per poter deliberare su un ampio raggio di scelte che hanno ricadute sulla collettività perché (sempre teoricamente) permette ad alcuni individui di legiferare o di governare attraverso una delega data dall’insieme dei cittadini di uno Stato attraverso l’importante strumento del voto.
Non ci sono alternative; infatti la sovranità si esercita attraverso la delega oppure attraverso lo strumento diretto del referendum o con una serie di strumenti giuridici (es. l’iniziativa di legge) che sfociano pur sempre nella delega, perché se una legge non viene discussa da un Parlamento, non entra in vigore.
La volontà del popolo non viene meno con la delega, per il semplice fatto che in democrazia – se le aspettative politiche della comunità sono ignorate – i delegati possono essere sostituiti con altri, scelti dalla comunità in base alle loro reali esigenze e ai loro interessi .
I politici operano, o almeno dovrebbero operare, una sintesi delle aspettative della comunità, ma la sintesi non potrà mai accontentare tutto il corpo elettorale, a meno che questo non fosse composto da uomini perfettamente uguali come censo, capacità professionali, desideri o altro ancora.
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3. Cittadini e politica
Oggi molti cittadini imputano alla politica ogni genere di male, dimenticando che la politica è una porzione dei cittadini di quella comunità, una porzione che è stata votata e non “calata dall’alto” da una dittatura; la politica è espressione di una comunità di un dato territorio!.
Un altro elemento che sta ( forse) erodendo il concetto semplificato di sovranità dell’uomo della strada è la progressiva integrazione degli Stati con altri Stati mediante organizzazioni sovranazionali (in particolare dopo la seconda guerra mondiale )e nel caso dell’Italia anche la limitazione della sovranità mediante l’entrata del nostro Paese nella Comunità Europea.
Tali limiti giuridici alla sovranità costituiscono una vera e propria erosione della sovranità, ma è altrettanto vero che a limitazioni di sovranità corrispondono acquisizioni di sovranità[6] perché i nostri rappresentanti – se capaci – potrebbero incidere sulle politiche di altri Stati membri nelle sedi istituzionali opportune.
Detto ciò, il primo articolo della costituzione adesso dovrebbe essere letto e analizzato con maggiore consapevolezza.
L’art. 1 della costituzione è spesso citato a sproposito per asserire che il popolo è sovrano, ma nei fatti non lo è; ovviamente smentisco categoricamente questa affermazione propagandistica.
L’art. 1 nel secondo comma statuisce” la sovranità appartiene al popolo CHE LA ESERCITA NELLE FORME E NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE”.
Su queste basi già si possono smentire i lettori a senso unico della costituzione, quei lettori che si fermano alla prima frase e chissà perché non citano mai l’altra frase che completa la prima.
Cosa sta a significare l’altra frase a completamento della prima? Essa costituisce una risposta al potere potenzialmente illimitato del popolo nel proprio potere di autogoverno, affinché si eviti che il principio rappresentativo degeneri nella dittatura della maggioranza(7) o nell’incertezza derivante da una costante messa in discussione del patto costituzionale da cui discendono i principali diritti e doveri per tutti i cittadini; si vuole evitare , in altre parole, una rivoluzione permanente che assegni alle maggioranze contingenti il potere di disporre dei valori fondanti dell’uomo e della Repubblica e questo grazie alla nostra costituzione.
Attraverso questa frase si pongono dei limiti giuridici per evitare che le spinte demagogiche possano prendere il sopravvento sacrificando altri principi costituzionali in base a necessità contingenti ed ideologiche soprattutto in tempo di crisi o di generale declino.
Ciò significa che il nostro Stato repubblicano pone un argine contro ogni contingente dittatura della maggioranza allo scopo di evitare le tragiche esperienze del passato(es. nazifascismo).
Agire conformemente secondo costituzione significa limitare la stessa volontà del popolo attraverso gli strumenti previsti dalla legge fondamentale per evitare che la volontà politica del popolo sconfini in arbitrio.
Il popolo può agire attraverso la rappresentanza politica ,ma anche con il mezzo referendario, ossia attraverso la democrazia diretta.
Nel primo caso la rappresentanza non deve trarre in inganno perché va intesa nel senso di manifestare la volontà del popolo in modo unitario, pertanto non sono rappresentanti del popolo ,ma sono politicamente responsabili verso il popolo e si presume che la comunità così intesa sia rappresentata soltanto attraverso l’assemblea legislativa considerata unitariamente; l’art. 67 della costituzione statuisce “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione” e con ciò si pone il divieto di mandato imperativo proprio per non elevare una parte della comunità ad interesse generale e con ciò condizionando le altre parti in virtù della collocazione territoriale o peggio a meri rapporti di forza tra le parti rappresentate.
Tuttavia, accanto al potere rappresentativo, la nostra costituzione prevede la possibilità per il popolo di esercitare la propria sovranità attraverso lo strumento referendario , escludendo alcune delicate materie da questo esercizio di sovranità popolare per evitare che questioni tecniche e complesse siano messe in discussione con un giudizio frutto di analisi sommarie e/o condizionate da spinte demagogiche anche attraverso i potenti mezzi di comunicazione.
4. L’integrazione nella UE
La costituzione , dunque, opera come limite alla sovranità del popolo e in tale contesto va inquadrato il meccanismo di progressiva limitazione e/o cessione della nostra sovranità a favore degli organi comunitari.
La progressiva integrazione dell’Italia verso forme più accentuate di confederazione è già nei fatti una realtà che rende ogni discussione sulla compatibilità della costituzione e i trattati una questione accademica, teorica, non spendibile se non politicamente per i “sovranisti” italiani e per i nazionalisti di ogni estrazione culturale.
Le molteplici sentenze della Corte costituzionale hanno legalizzato ogni limitazione o cessione di sovranità (i termini sono sinonimi e non esiste nella letteratura giuridica una distinzione)dell’Italia a favore dell’Unione europea; I trattati ratificati dal nostro Parlamento (e non da un dittatore o da un monarca) e le sentenze della Corte Costituzionale hanno permesso all’Italia una più intensa unificazione economica ( Euro compreso); in altre parole, il Parlamento(quindi la volontà del popolo) e la Corte Costituzionale( ossia la tecnica del diritto in base alle considerazioni del 2° comma art. 1 cost.) hanno agito legalmente e democraticamente, conformemente alla costituzione per limitare la sovranità italiana a favore degli organi comunitari e delle autorità monetarie.
Affermare oggi che maggiore sovranità significhi maggiore democrazia ha senso nella dialettica politica, ma sovranità e democrazia non sono concetti giuridici(8), bensì concetti presi in prestito dalla teologia; il diritto è una scienza pratica con una propria logica interna e in base a questa logica i cittadini sono in grado di mettere in atto dei meccanismi più o meno funzionanti ed applicabili.
Può piacere o meno ,ma l’analisi dell’opportunità di rimanere o meno nell’ordinamento comunitario non deve spettare al diritto, ma alla politica ed all’economia poiché il diritto deve( o dovrebbe ) restare un fatto tecnico, non politico e men che meno economico.
La Corte si è pronunciata nel tempo nel senso di una sempre maggiore apertura verso l’ordinamento comunitario, cosa che per i giuristi deve bastare, tutto il resto è teoria; la Corte Costituzionale è il Vangelo dei giuristi!.
La dottrina, per quanto autorevole, al massimo può sollecitare il legislatore, ma non dispone del potere di emanare sentenze , ma solo l’autorevolezza(si spera ) per meglio comprendere leggi e pronunce delle varie Corti o Tribunali, figuriamoci la dottrina minoritaria!; anche se la dottrina minoritaria un giorno fosse maggioritaria, il concetto non cambierebbe, perché chi pronuncia le sentenze sono le Corti ,in questo caso la Consulta centro di potere deputato a giudicare la legittimità degli atti dello Stato.
E’ tale potere è ciò che veramente conta , per chi ama la concretezza e la realtà; tutto il resto è teoria più o meno pregevole, spendibile politicamente ma non giuridicamente.
C’è da chiedersi se attualmente la perdita della sovranità sia imputabile al processo di integrazione comunitario o piuttosto alla governance mondiale condizionata dal potere economico delle multinazionali; anche in questo senso il mondo giuridico non dovrebbe , a mio parere, prendere posizione perché si privilegerebbe il contesto e il pensiero economico contingente, a scapito della pretesa universalità dei diritti umani e del loro bilanciamento tra opposti principi giuridici.
La libertà economica è un principio che va bilanciato con la solidarietà attraverso politiche sociali che prevedano cure (e servizi!!!) per gli indigenti, così come l’Europa dei mercati non va disgiunta dall’Europa dei diritti, cioè provvedendo alle necessità dei cittadini europei.
Mi sembra evidente che il potere economico delle multinazionali e del sistema bancario abbia delle ricadute politiche e sociali sulle comunità locali ,ma contemporaneamente va detto che la riforma legislativa appartiene agli Stati nel loro complesso e quindi ai popoli, pertanto è un problema politico, anzi geopolitico, a partire dal ruolo giocato delle superpotenze mondiali dopo l’ultimo conflitto mondiale.
Va comunque precisato che i risvolti umani sono contemplati nei principi fondamentali delle varie Carte internazionali e non sono ” altro” rispetto al diritto, ma spetta alla politica concretizzare tali diritti, mentre al diritto, attraverso le varie Carte spetta il compito di circoscrivere i principali diritti in capo ai cittadini e ai membri dell’umanità; non bisogna confondere le norme di principio con le norme di dettaglio, in altre parole, bisogna distinguere tra la cosiddetta parte programmatica della
costituzione e la parte organizzativa della Carta fondamentale .
Spesso si dimentica che il diritto viene rappresentato da una bilancia che simboleggia la ricerca dell’equilibrio tra le varie pretese per ottenere il massimo della giustizia.
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Compendio di Diritto costituzionale
Il testo affronta il diritto costituzionale a 360 gradi, con un linguaggio tecnico ma fluido, funzionale alla preparazione di concorsi ed esami. L’opera è aggiornata al decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito in legge 5 marzo 2020, n. 13) contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e ai vari D.P.C.M. che sono stati adottati in seguito, in particolare quello del 9 marzo 2020 che ha esteso tali misure su tutto il territorio nazionale; alla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 contenente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.
Diego Solenne | Maggioli Editore 2021
22.80 €
- [1]
Andrea Pisaneschi, Diritto Costituzionale,2016, G. Giappichelli Editore
- [2]
Gabriele Leonardi,Diritto Costituzionale,2017,pg.24,Key Editore
- [3]
Diritto Costituzionale Nozioni essenziali, 2010, Simone Edizioni
- [4]
Sovranità, Treccani online.
- [5]
Volontà generale, Wikipedia online
- [6]
Massimo Luciani, integrazione europea, sovranità statale e sovranità popolare, 2009, Treccani online.
- [7]
Francesco Bilancia,la Costituzione raccontata ai ragazzi,2006,pdf online costituzionalismo.it
- [8]
Roberto Bin, la sovranità nazionale e la sua erosione, pdf online.
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