Il concetto di sovranità nella storia. Il Medio-Evo e le principali teorie interpretative sul tema

Sgueo Gianluca 31/01/08
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1. Il problema della sovranità nella storia; 2.1 Il tema della sovranità nel medio-evo e la formula del  rex superiorem non recognoscentes; 2.2 Il decreto per venerabilem di Innocenzo III; 2.3 Il decreto super speculum di Onorio III; 2.4.1 Il processo di formazione degli Stati nazionali in Europa. Considerazioni generali; 2.4.2 L’affermarsi della sovranità nel Regnum Siciliae; 3. Il concetto di sovranità popolare germanica; 4.1 Il confronto tra il concetto di sovranità medievale e quello moderno. Il laboratorio di Weimar; 4.2 Kelsen ed il rapporto Stato-sovranità; 4.3 Schmitt ed il concetto di sovranità derivante dallo stato di eccezionalità nella storia; 4.4 Gli autori minori; 5. Conclusioni
 
 
1. Il problema della sovranità nella storia
L’indagine sul concetto di sovranità si presta ad essere svolta, nelle pagine che seguono, secondo i dettami dell’analisi storicistica.
In particolare, lo scopo perseguito dalla ricerca è volto ad approfondire il concetto di sovranità nel medio-evo. Sebbene brevi cenni al problema siano stati
Prima di iniziare l’analisi di merito è però opportuno spendere ulteriori, brevi, parole sull’importanza dell’analisi storica. Infatti, è opinione diffusa tra coloro i quali si sono interessati al problema che la crisi in cui è incorso il tema della sovranità possa e debba spiegarsi in ragione dell’evoluzione storica da questo subito. Pertanto, la ricostruzione storica degli eventi e la loro corretta comprensione divengono uno strumento fondamentale per lo sviluppo delle considerazioni conclusive e per l’analisi delle prospettive future che si pongono allo sviluppo del concetto di sovranità.
Alla luce di queste considerazioni si spiegano le scelte in ragione delle quali si giustifica l’impostazione data al capitolo. Infatti, dopo aver tentato di spiegare il tema della sovranità così come concepito nel medio evo (in particolare legame alla tematica del superiorem non recognoscentes) si passa alla disamina degli eventi storici più significativi che si legano allo sviluppo del tema oggetto dell’analisi. Alla luce di questi sarà possibile, in conclusione, recuperare le riflessioni dottrinarie più significative sul tema della sovranità e tentare un confronto con la concezione di questa in epoca medievale. Lo scopo, anche in questo caso, è duplice: introdurre, da una parte, la trattazione contenuta nel terzo capitolo; dall’altra parte, verificare il legame tra la concezione medievale e quella moderna di sovranità attaverso l’analisi delle differenze e dei punti di contatto.
 
2.1 Il tema della sovranità nel medio-evo e la formula del rex superiorem non recognoscentes
Cominciamo dunque il discorso dall’approfondimento del concetto di sovranità nel medio-evo, al fine di avere le coordinate basilari per la comprensione degli eventi storici di cui si darà conto in seguito.
Tra gli storici e gli studiosi del diritto[1] è comune l’opinione secondo la quale il periodo conosciuto come medio-evo non conobbe, se non marginalmente, il concetto di sovranità (perlomeno nella sua accezione moderna, di cui s’è dato già conto nel corso della prima parte della trattazione) così come non conobbe il concetto di Stato. 
Si tratta, a ben vedere, di due aspetti tra loro correlati. Si ritiene, infatti, che proprio la mancanza dei presupposti volti a definire il concetto di Stato com’è concepito dalla dottrina giuspubblicistica moderna[2] costituisca la premessa logica e necessaria dell’assenza del concetto di sovranità. In altre parole, non sarebbe possibile individuare le caratteristiche di base della sovranità in assenza di un ente pubblico che possegga le caratteristiche proprie dello Stato moderno.
Paradossalmente, tuttavia, è altrettanto diffusa e condivisa l’opinione secondo la quale la genesi della sovranità debba essere ricercata proprio nel periodo storico di nostro interesse[3]: il medio-evo. Si tratta in realtà di un paradosso facilmente comprensibile se si abbandona la rigidità concettuale di talune impostazioni dommatiche e si ragiona sul concetto di sovranità (e, per converso, di Stato) facendo riferimento agli eventi storici di maggiore significanza che distinguono il periodo considerato.
Il risultato di una simile ricerca, per quanto discutibile ed incerto, porta ad evidenziare una serie di eventi, accadimenti, congiunture storiche che pongono in evidenza la presenza dei presupposti del concetto di sovranità, seppure in forma embrionale e primitiva. Dunque, pur in assenza di un apparato organizzativo che possa definirsi Stato, ed in presenza di un quadro storico complesso, in cui numerosi accadimenti concorrono a definire un insieme di difficile comprensione, nasce e si sviluppa il concetto di sovranità.
È evidente, allora, che si rende necessaria l’analisi di taluni di questi eventi – i più significativi – al fine di chiarire quanto detto finora. Prima di isolare questi eventi, provando ad estrapolare da essi la concezione di sovranità, è però opportuno chiarire in che modo la dottrina medioevale ne interpreta il concetto. Si tratta, in altre parole, di comprendere in modo adeguato la formula del rex superiorem non recognoscentes in regno suo est imperator, che ebbe grande successo nel periodo storico considerato, poiché ad essa si affidò il compito di designare la sintesi dei poteri dello Stato.
In sostanza, e ragionando in modo volutamente semplificativo, è possibile sostenere che per il tramite di questa formula si voleva esprime il concetto per cui i poteri già riconosciuti all’imperatore dovevano essere riconosciuti anche a ciasun re entro l’ambito del proprio regno. Addirittura, in seguito, la formula finì per allargarsi e ricomprendere tutti gli ordinamenti particolari e le fonti del diritto[4].
Chiunque potrà, giunti a questo punto, comprendere l’importanza della formula e delle sue implicazioni (di cui, per ragioni di spazio, si omettono tutte le ulteriori considerazioni critiche svolte dalla dottrina dell’epoca e da quella moderna). Se, infatti, si riconosceva al re il controllo pieno del proprio territorio – al pari dell’imperatore, seppure in scala ridotta – si ponevano le basi per l’elaborazione del concetto di sovranità e, per quanto di nostro interesse, la piena comprensione degli eventi di cui s’è fatto cenno poc’anzi e di cui è ora possibile introdurre una trattazione più approfondita.
 
2.2 Il decreto per venerabilem di Innocenzo III
Ci sono 3 eventi che meritano di essere trattati con un maggior grado di approfondimento, in ragione della loro importanza ai fini della comprensione del concetto di sovranità nel Medio Evo (e, anche, della formula del uperiorem non recognoscentes).
Si tratta, come si avrà modo di verificare dalla lettura delle pagine che seguono, di elementi di natura e portata estremamente eterogenee. Sono stati selezionati infatti tanto documenti, quanto avvenimenti storici veri e propri. La convinzione è quella che ciascuno di questi contribuisca, se considerato globalmente, ovvero in congiunzione con gli altri, alla migliore comprensione del concetto che si studia.
Ciò premesso, il primo documento di cui è necessario dare conto è il decreto per venerabilem di papa Innocenzo III. Si tratta di un decreto tramite il quale il papa, rivolgendosi al signore feudale di Montpellier, ne respingeva la richiesta. Questo gli aveva chiesto di legittimargli dei figli naturali, richiamandosi ad un precedente di rilievo: in passato lo stesso papa aveva riconosciuto i figli naturali del Re di Francia.
A tale osservazione, il papa rispondeva, nel decreto, usando la seguente formula: “Insuper cum rex ipse superiorem in temporalibus minime recognoscat, sinc iuris alterius laesione, in eo se subicere potuit: tu autem nosceris aliis subiacere”.
In sostanza, il decreto pone a raffronto la posizione del Re di Francia con quella del signore feudale. Mentre, sostiene il papa, il secondo ha un legame di sudditanza rispetto al primo, il re non è soggetto ad alcun vincolo feudale. Non ha cioè sopra di se alcun superior. Ciò giustificherebbe il diniego e l’inutilizzabilità del precedente cui si appella il signore di Montpellier. Diverso è, infatti, riconoscere un privilegio al re, e diverso è farlo nei confronti di un signore feudale, per quanto importante egli possa essere.
Dunque, al di la delle molteplici interpretazioni date al documento, ai fini delle nostra ricerca questo appare interessante soprattutto perché dimostra l’accoglimento, da parte del papa (e, dunque, del potere temporale) del concetto di sovranità e delle sue implicazioni[5]. E la circostanza che il potere temporale legittimasse una simile concezione costituiva, come si vedrà meglio in seguito, un fattore di assoluto rilievo.
 
2.3 Il decreto super speculum di Onorio III
Esiste un’altra decretale frequentemente richiamata dagli studi sul tema che contribuisce a completare le considerazioni svolte in precedenza con il decreto per venerabilem.
In essa il pontefice – in questo caso Onorio III – giunge a dichiarare il regno di Francia sciolto dal dovere di osservanza delle leggi romane. Si tratta di una bolla che non volle – come pure si è sostenuto – costituire un “atto di ostilità” della Chiesa contro il diritto romano. Al contrario, costituì una norma di disciplina ecclesiastica il cui scopo era quello di contribuire alla “rigenerazione” morale ed intellettuale del clero[6].
Al di là, dunque, della reale portata del documento, che costituisce oggi questione pacificamente risolta dalla dottrina, troviamo anche qui una conferma alle considerazioni già svolte con riguardo alla bolla di Innocenzo III. Seppure per motivazioni differenti, e certamente con una chiarezza minore rispetto al caso precedente, anche il decreto di Onorio III assume come scontato il concetto di sovranità come lo si è esplicato nell’introduzione.
Non solo, se nel caso precedente ne derivava la negazione di un privilegio ad un signore feudale, qui la conseguenza ha una portata ancor più significativa: la circostanza per cui il Regno di Francia possa considerarsi solutus dall’obbligo di osservare il diritto romano, in ragione della sua superioritas, dimostra come la sovranità costituirà presto il perno per guadagnare margini di indipendenza via via crescenti da parte delle monarchie dell’epoca.
 
2.4.1 Il processo di formazione degli Stati nazionali in Europa. Considerazioni generali
L’analisi delle due glosse papali ha portato ad evidenziare un aspetto significativo del concetto di sovranità: benchè sviluppato ancora in forma embrionale, questa contribuì alla nascita, prima, ed al progressivo affermarsi dell’indipendenza, poi, degli Stati europei.
Proprio su questi Stati è opportuno svolgere qualche ulteriore riflessione. Si cominci col ricordare che tali Stati nazionali, la cui nascita risale al secolo XII e XIII, si legavano all’ideologia dell’Impero universale, di cui mutuavano taluni aspetti ed erano tutti convergenti verso un unico punto di incontro: la Chiesa di Roma[7].
Il processo in questione derivava da due aspetti: anzitutto, da tradizioni antiche e consolidate, proprie di ciascuna compagine statale; inoltre, dallo sviluppo di nuove condizioni politiche comuni, che permettevano agli Stati di acquistare uno status di organismi indipendenti.
Ebbene, simili circostanze conducono a due considerazioni: anzitutto, all’analisi dei rapporti con la Chiesa, che qui interessa solo marginalmente, in particolare per quanto riguarda la necessità per questa di modificare le proprie strutture e, talora, i propri principi, per poter mantenere il proprio controllo sulla nuova realtà politica che andava profilandosi con crescente rapidità. Il caso delle due bolle papali che si è richiamato in precedenza costituisce un esempio evidente di questo processo di modificazione.
In secondo luogo, ma non meno importante, offrono la possibilità di invertire le considerazioni svolte in premessa, e verificare come non solo il concetto di sovranità discende da quello di Stato, ma come sia vero anche il contrario. La nascita dei nuovi Stati europei mostra in modo evidente come la teoria della sovranità, congiuntamente agli eventi storici dell’epoca, contribuì alla formazione delle nuove compagini statali che possedevano già le caratteristiche proprie degli Stati moderni.
 
2.4.2 l’affermarsi della dovranità nel Regnum Siciliae
Può essere utile fare riferimento ad un caso concreto di nascita di nuova compagine statale per comprendere le difficoltà che si accompagnarono ad esso. In particolare è interessante fare riferimento al Regno di Sicilia, dove l’affermarsi del concetto di sovranità incontrò significative difficoltà che si prestano a riassumere efficaciemente quelle che dovettero incontrare la maggioranza degli Stati dell’epoca.
Secondo alcuni autori, gli ostacoli che si frapposero ad uno spontaneo affermarsi del concettodi sovranità nella cultura giuridica e politica siciliana (e napoletana) sono due[8].
Il primo consiste nell’unione personale della corona di Sicilia con quella imperiale, accaduta sotto il periodo degli Svevi. È evidente che finchè il Re di Sicilia era anche imperatore era impossibile per i giuristi dell’epoca teorizzarne il distacco dal potere imperiale e postularne, di conseguanza, la superioritas.
Va detto, ad onor di completezza, che non tutti gli autori sono propensi ad accogliere una simile obiezione, ed anzi, alcuni contestano apertamente che essa possa aver esercitato una qualche influenza sullo sviluppo del pensiero giuridico-politico siciliano[9].
Il secondo ostacolo all’affermarsi del principio di sovranità fu costituito dalla dipendenza feudale alla Santa Sede. In sostanza, la circostanza per cui il Re non riconoscesse ordini superiori al suo si scontrava con il fatto che, al tempo medesimo, egli affermasse di tenere il proprio regno in feudo del papa.
Si tratta, del resto, di un ostacolo che riguardò la maggioranza degli Stati nascenti e che, comunque, ha incontrato numerose obiezioni da parte di altri autori. Si è infatti sostenuto che la soggezione alla Santa Sede fu considerata dagli studiosi dell’epoca come un elemento estraneo a quello della sovranità. L’una non escludeva l’altra: il legame feudale riguardava il dominium, fondato su base pattizia, mentre la potestas del re costituiva l’imperium, che era invece di origine divina.
Né, a ben vedere, sarebbe stato possibile sostenere diversamente, in ragione della notevole influenza che la Chiesa avrebbe esercitato sui singoli Stati ancora per lungo tempo. Dunque, il fatto di considerare i due elementi come fattori logicamente distinti, favoriva l’affermazione del principio di sovranità senza intaccare i rapporti con la Chiesa.
Una conferma in tal senso la offre un altro evento storico, risalente rispetto a quelli qui considerati. Si tratta della lettera che Adriano I (771-795) invierà a Carlo Magno, spingendosi a configurare la promissio Carisiaca come istitutiva di un patriziato della Chiesa parallelo a quello conferito al re dei Franchi. In essa si creava evidentemente la figura di un doppio regno gravante sullo stesso territorio (in quel caso si trattava di quello ravennate) che non contraddiceva affatto l’idea di sovranità non esclusiva allora in vigore[10].
Per concludere, è bene ricordare che simili conclusioni non legittimano una soluzione pacifica della questione: che il concetto di sovranità sia nato e si sia sviluppato nell’Italia meridionale e che la soluzione il rapporto con la Chiesa non abbia costituito un ostacolo sono aspetti che sono stati lungamente discussi, senza trovare mai una soluzione definitiva.
Basti pensare, solo per fare un esempio, all’istituto dell’appellatio ad papam, che sembrerebbe smentire tutte le conclusioni precedentemente raggiunte. Trattasi della facoltà per i cittadini di appellarsi al pontefice di fronte ad un’ingiustizia subita. La semplice sussistenza di un simile istituto costituisce per molti l’esempio del mantenimento, da parte della Sede Apostolica, del dominium directum sul regno. Inoltre, tentare di offrirne una giustificazione alla luce della separazione concettuale già esposta può essere più complesso, visto che l’istituto consente – almeno nella teoria – ad un semplice suddito di scavalcare il proprio sovrano e rivolgersi ad un altro potere, che, seppur limitatamente alla controversia, ne fa le veci[11].
 
3. Il conceto di sovranità popolare germanica
Molto interessante, ai fini della comprensione del concetto di sovranità nel periodo medioevale, è la concezione di sovranità popolae che andò sviluppandosi in particolare presso il popolo longobardo.
C’è un atto che, più di altri, si presta a chiarire il concetto: è l’Editto di Rotari. L’atto viene emanato nel 643 dal re Rotari, in circostanze del tutto particolari. Infatti, da circa quattro decenni i Longobardi erano in pace, a causa, in parte, della debolezza nei confronti dei popoli vicini ed anche in ragione della consapevolezza della scarsa stabilità interna. In quel periodo però i rapporti di forza cominciarono a subire un’inversione che portò ad una situazione favorevole per i Longobardi ed alla decisione da parte di Rotari di impadronirsi dei territori ancora bizantini dell’Italia centro superiore[12]. A seguito delle vittorie riportare il Re promulgò l’editto omonimo, volto principalmente a porre le condizioni per una maggiore stabilità interna, dando accoglimento alle lagnanze dei ceti inferiori, che lamentavano di essere oppressi da eccessive esazioni.
Al di là degli eventi storici che segnano la promulgazione di questo importante documento, quello che qui interessa sottolineare è soprattutto il contenuto del documento. Nelle conclusioni, in particolare, è presente una formula con la quale Rotari scrive di aver fatto il codice con il consiglio ed il consenso dei maggiorenti (i primati iudices) e di tutto l’esercito vittorioso, e di averne ordinata la redazione scritta. Infine, egli afferma di aver conferito alla legge l’inviolabilità e l’inattaccabilità, dandola in custodia perenne e fedele ai suoi sudditi.
Per la prima volta nel mondo germanico si fa riferimento all’esercito nella promulgazione di un documento giuridico di così grande importanza. Il che, secondo alcune tesi accreditate, potrebbe spiegarsi con il fatto che per la prima volta si diede luogo alla partecipazione (seppure, è lecito pensare, puramente formale) del popolo all’approvazione della legge.
La questione resta certamente controversa. Non sono mancati quegli autori[13] che hanno sostenuto, dall’analisi del documento, che il fondamento giuridico deriverebbe non dall’approvazione popolare, ma esclusivamente dall’autorità regia. Quello che qui interessa sottolineare è però la nascita di un nuovo aspetto della sovranità: quello del controllo popolare. Si tratta di un profilo che resterà isolato per lunghi anni e che troverà il suo sviluppo solamente in epoca moderna. Affascina tuttavia l’idea di una concezione pattizia della sovranità, che scaturisce cioè da un accordo tra il re ed il popolo.
Del resto, una testimonianza ulteriore a favore dell’ipotesi appena riportata della nascita in Germania di un nuovo concetto di sovranità starebbe nel titolo della prima legge germanica scritta: il Pactus legis Salicae risalente a Clodoveo (all’inizio del VI secolo) che conforterebbe la teoria per cui la legge sarebbe il prodotto di un accordo, piuttosto che di un precetto imposto da un’autorità legislativa[14].
 
4.1 Il confronto tra il concetto di sovranità medievale e quello moderno. Il laboratorio di Weimar
Nelle pagine precedenti si è compiuta un’analisi crtica degli eventi storici che hanno segnato in modo più significativo lo sviluppo del concetto di sovranià nel Medio-Evo. Ora, avendo a mente quanto discusso in principio: ovvero il presunto paradosso della negazione dell’esistenza di un concetto di sovranità nel Medio-Evo e, al tempo medesimo, la nascita di questa proprio nel periodo considerato, è interessante svolgere un breve confronto con il pensiero moderno, per cogliere i punti di contatto e le principali divergenze.
Va ricordato che gli autori che vengono citati non esauriscono la panoramica degli studi sulla sovranità e più in generale sul problema del rapporto tra diritto e Stato; questi piuttosto possonoe ssere considerati i maggiori rappresentanti della dottrina giuspubblicistica germanica del periodo weimariano. Infatti, si ritiene che chi studi il tema della sovranità secondo un approccio giuridico, non possa non prendere in considerazione quelle teorie che vennero elaborate in quello che da una parte della dottrina[15] viene definito il “laboratorio di Weimar
Il dato prevalente è la pluralità dei concetti di sovranità, a dimostrazione che la sovranità non è e non può pertanto avere un solo significato, quale quello tramandatoci dalla tradizione politico-giuridica medievale, specie se collocata in un contesto completamente diverso: cioè in una forma di Stato di democrazia liberale.
Il filo logico che lega il pensiero dei giuristi germanici con il periodo medievale consiste in cio: che, con la costituzione di Weimar, la sovranità dovette commisurarsi con i parametri del pluralismo sociale e dei diritti fondamentali dell’individuo. Una simile impostazione, come si è visto, era stata appena abbozzata con l’editto di Rotari, ma solamente ora giungeva a piena maturazione, attribuendo alla sovranità una connotazione completamente diversa rispetto al passato.
Non è infatti un caso che questa esperienza di una liberal-democrazia durò fino a quando il sistema degenerò in regime, che esplicitò rapidamente il suo carattere latente di totalitarismo, mutando la fisionomia giuridica e politica della sovranità con l’attribuzione di essa alla volontà di un singolo dittatore[16].
 
4.2 Kelsen ed il rapporto Stato-sovranità
I principali pensatori del laboratorio di Weimar sono Kelsen e Schmitt.
Il primo, con la pubblicazione dell’opera titolata “Il problema della sovranità”, si introduce nel dibattito dottrinatio sul tema. Il merito di Kelsen è quello di aver delineato una sorta di storia della sovranità, volta a demolire perzzo per pezzo la sua tradizionale accezione, in modo tale da costituire la base per una nuova edificazione concettuale. E difatti Kelsen sottolinea quanto si è detto nelle pagine precedenti: il concetto di sovranità ha avuto significati spesso differenti, accomunati solo da una finalità che di scientifico ha, secondo la sua opinione, davvero ben poco: il perseguimento di mire di politica statuale. Così è, a ben vedere, proprio nel periodo medievale, dove la sovranità viene utilizzata per giustificare la nascita delle nuove compagini statali, da un lato, e la ristrutturazione della Chiesa, dall’altro.
Nell’analizzare i vari mutamenti che il concetto ha subito nel corso del secolo, a seconda dell’ideologia che doveva giustificare, Kelsen richiama l’opera dei glossatori medievali – in particolare Bartolo – cui si deve la definizione delle entità sovrane come universitatem quae superiorem non recognoscunt – in contrapposizione a quelle che, al contrario, superiores recognoscentes. La sovranità, egli deduce, sia pure nelle sue diverse ipostatizzazioni, richiama sempre l’idea della superiorità, e questa è la sua caratteristica essenziale. A cambiare, invece, sono statii soggetti della sovranità, a seconda del sistema di potere alla cui giustificazione[17] queste teorie tendevano.
Per cui la sovranità è appartenuta ai principi, al popolo, allo Stato. È lo Stato, però, il tradizionale detentore della sovranità; è questa istituzione, essenziale per comprendere la sotoria politico-giuridica dell’Europa dalla fine del Medioevo ad oggi, a vantare questo attributo come sua qualità ineliminabile.
Questa impostazione tradizionale è da Kelsen, in parte, rifiutata. Egli infatti sostiene che sussista una insanabile contraddizione nascosta nell’associazione Stato-sovranità, affermando che, se bene andiamo ad osservare nessuno Stato può dirsi realmente sovrano, ossia realmente superiore ed indipendente rispetto ad ogni altro.
Se riflettiamo sul pensiero dell’autore e proviamo a confrontarlo con le nostre osservazioni iniziali sul medi-evo e sull’assenza di un concetto compiuto di Stato (e, di conseguenza, di sovranità) non possiamo che ricavare una significativa conferma. In altre parole, Kelsen conferma la circostanza per cui non sia necessaria la sussistenza di un forte binomio Stato-sovranità affinchè si possa postulare l’esistenza di quest’ultima. Il Medio-evo ne costituisce la dimostrazione evidente: pur in presenza di forme statuali appena abbozzate, spesso in fase embrionale, si sviluppa comunque un concetto di sovranità che, per l’epoca, appare piuttosto complesso ed articolato.
 
4.3 Schmitt ed il concetto di sovranità derivante dallo stato di eccezionalità nella storia
Il nucleo centrale della visione di Schmitt è costituito dalla frase contenuta nell’opera “teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità”[18], in cui egli sostiene che “Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione”.
La concezione di questo autore appare in posizione nettamente speculare rispetto a quella di Kelsen. A scontrarsi non sono solo due distinte visioni della sovranità, ma due distinte concezioni del mondo irrimediabilmente contrapposte. Mentre Kelsen sviluppa una filosofia razionalistica, Schmitt predilige una filosofia della vita concreta. La conseguenza è il diniego, da parte di questo, della fiducia in una regolarità storica che sarebbe, in realtà, inesistente.
In realtà il sovrano – e quindi la sovranità – emergono e sono osservabili solamente in uno stato di eccezionalità. Lo stato di eccezione si caratterizza in base al fatto di sfuggire alle norme: il sovrano decide tanto sul fatto se sussista il caso estremo di emergenza, quanto sl fatto di che cosa occorre per superarlo. Egli sta al di fuori dell’ordinamento giuridico normalmente vigente e tuttavia appartiene ad esso, poiché a lui tocca la competenza di decidere se la costituzione in toto possa essere sospesa.
La posizione metodologia ed ideologica di Schmitt, sul problema della sovranità, si fonda, quindi, sulla ricerca della titolarità della sovranità, di fronte alla nuova condizione dello Stato, di cui manca la forza coesiva sufficiente a definirsi sovrano. Ciò che sta a cuore a Schmitt è il recupero del soggetto della sovranità, anche al fine di frenare quella tendenza tipica degli Stati di diritto contemporanei, di eliminare qualunque riferimento personale che costituisca una forma di responsabilità individuale.
La riflessione di Schmitt va, dunque, ancorata alle vicende storiche a margine delle quali si sviluppa e compresa a partire da esse. È evidente che, come nel caso precedente, e sebbene l’approccio sia completamente diverso, anche in questo caso si riaffermi l’importanza del dato storico. Sebbene l’autore concentri la propria attenzione ad eventi a lui più vicini, in particolare la Repubblica di Weimar, non si può escludere che le sue riflessioni facciano capo allo sviluppo storico del concetto di sovranità, e finiscano per considerare, seppure in modo indiretto, quanto detto in merito al concetto di sovranità nel medio-evo.
 
 
 
 
4.4 Gli autori minori
L’analisi non sarebbe completa se non prendesse in considerazione il pensiero di alcuni autori “minori”, e tuttavia importanti per definire il pensiero giuridico sulla sovranità. Ci sono due autori che devono essere trattati.
Il primo è Hermann Heller. In particolare il libro su “la sovranità” costituisce un importante contributo per analizzare il tema della concezione del potere e del suo soggetto. Questo lavoro è peraltro successivo agli studi di Kelsen e Schmitt, tant’è che da essi prende spunto per criticarli e superarli.
In realtà però Heller si pone al centro tra i due autori principali. Egli, infatti, concorda con il giurista austriaco nell’individuare il punto che non è necessario ancorare la sovranità ad un organo che decide sullo stato d’eccezione, perché ciò vuol dire disconoscere una autonomia fondamentale all’ordinamento giuridico; concorda anche con Schmitt quando egli dice cheil problema della sovranità va inteso all’interno della categoria di decisione, perché la fede razionalistica nella legge non è in grado di risolvere il vero nodo che si cela nella categoria di decisione: l’individualità.
Molto interessante è lo studio di Heller sulla sovranità popolare, di cui abbiamo visto i primordi nel medioevo. Ebbene, l’autore si domanda in che modo il popolo può essere concepito come soggetto idoneo della sovranità, ed egli risponde affermando che i principi di maggioranza e di rappresentanza sono strumenti tecnici che permettono al popolo di governare e divenire soggetto della sovranità. Tuttavia, è necessaria la precondizione di una volontà generale in tal senso, che spinga la minoranza a sottomettersi alla volontà della maggioranza.
Una simile impostazione si rivela particolarmente interessante se confrontata con il caso del popolo longobardo. In quella circostanza, infatti, manca proprio questa volontà comune di sottomissione della minoranza (i primates e lo stesso re Rotari) che rende le affermazioni contenute nell’edito pure enunciazioni formali.
L’altro autore di cui bisogna parlare è Rodolf Smend. Egli è autore dell’idea dello Stato come integrazione, dalla quale deriva quella costituzione come regola giuridica dell’integrazione. Alla teoria dello stato di Kelsen, dunque, Smend risponde proponendo la sua teoria dell’integrazione, la quale passa attraverso tre fasi (integrazione personale, funzionale e materiale) e si concretizza nella Costituzione, perché questa è l’ordinamento giuridico dello Stato[19].
 
5. Conclusioni
L’infagine si conclude qui. In essa abbiamo evidenziato almeno quattro concetti fondamentali. Il primo riguarda la natura del concetto di sovranità e di Stato nel medio-evo.
Il secondo prende atto della complessità di questa natura, divisa tra un grado di approfondimento e maturità non indifferenti (grazie all’opera dei glossatori) e, al tempo stesso, ancora “acerba”.
Il terzo aspetto prende spunto dai primi due, e traccia i presupposti fondamentali della sovranità attraverso lo studio di alcuni documenti storici significativi (legati ad eventi di altrettanta importanza) e del fenomeno della nascita degli stati europei.
Il quarto aspetto riguarda lo studio delle principali teorie interpretative della Germania, relative al concetto di sovranità. La scelta degli autori non è casuale. Si è scelta quella corrente di pensiero che privilegia la prospettiva storicistica della sovranità (e dunque riconosce la presenza di un legame del medioevo con la modernità) e che studia gli aspetti legati alla sovranità popolare. A tale ultimo proposito, infatti, si sono studiati gli aspetti della sovranità popolare a partire dalla sua configurazione primigenea in seno al popolo longobardo, a seguito dell’emanazione dell’editto di Rotari.
 


[1] Cfr. in particolare Raggi A., La teoria della sovranità, Genova, 1908; Crosa E., Il principio della sovranità popolare dal medio evo alla rivoluzione francese, Torino, 1915; Calasso F., I Glossatori e la teoria della sovranità, Milano, 1951, pag. 22: “Si suole insegnare che il medio evo non conobbe il concetto moderno di sovranità, inteso come potere assoluto ed arbitrario dello Stato, come del resto non conobbe il concetto di Stato”.
[2] Ovvero quello di un ente astratto, unico ed originario
[3] Cfr. Calasso F., I Glossatori e la teoria della sovranità, Milano, 1951, pag. 24: “(…) per quanto l’idea moderna di sovranità sia estranea al mondo medioevale, tuttavia – si dice – è in quel mondo che noi dobbiamo ricercarne la genesi. Dunque, in realtà, la negazione che comunemente si ripete è fatta per modo di iperbole; ed è ugualmente iperbole la congiunta negazione, per il medio evo, del concetto di Stato.
[4] Per approfondimenti si veda Calasso F., I Glossatori e la teoria della sovranità, Milano, 1951, pagg. 27 ss.; sul tema anche Cortese E., Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 1966, pag. 1: “L’accezione attuale della sovranità, malgrado le numerose incertezze di cui si correda, rimane concettualmente collegata con la figura dello Stato, anch’essa ormai definita stabilmente in chiave moderna e acquisita al patrimonio teorico del giurista come rappresentazione di un’entità qualificata negli aspetti propri del giorno d’oggi”.
[5] Tra i numerosi autori che si interessarono al tema spicca l’opera di Jacques de Revigny, un giurista di fine secolo che pose numerose riserve all’accoglimento della tesi dell’equiparazione del Re di Francia all’imperatore, ma che finì, in ultima istanza, per accoglierne la sostanza.
[6] Ne è dimostrazione il fatto che la storiografia è giunta a scoprire come la decretale dolentes del 1253 attribuita al papa Innocenzo IV, nella quale si impediva l’insegnamento del diritto romano in Francia, sia in realtà una falsificazione inglese, corrispondente agli ideali che la monarchia d’oltremanica perseguiva al tempo.
[7] Da conto di questi aspetti Calasso F., I Glossatori e la teoria della sovranità, Milano, 1951, pagg. 78 ss.
[8] Li riporta in modo dettagliato Cortese E., Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 1966, pag. 24: “è ben noto che, tra gli argomenti addotti dall’Ercole per confutare la primitiva tesi del Calasso di una nascita meridionale della formula, ve ne sono due che sembrano avere un certo peso. L’uno si fondava sulla constatazione che (…) non sussisteva il necessario stimolo allo sviluppo di una problematica che aveva alle radici il confronto fra le due dignità, giacchè+ il confronto implica una contrapposizione o per lo meno una separazione delle realtà da comparare”.
[9] Tra questi v’è sicuramente Calasso F., I Glossatori e la teoria della sovranità, Milano, 1951, pag. 132: “anche sotto il dominio Svevo, il Regno di Sicilia non fu soggetto all’Impero, e precisamente non lo fu de iure. Chè anzi fu proprio la circostanza di codesta unione personale – la quale, di suo, non importava giuridicamente alcuna soggezione – a mettere in risalto la separazione e indipendenza del Regno di Sicilia dall’impero!
[10] Cfr. Cortese E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, 2000, pagg. 116 ss.
[11] Cfr. per approfondimenti Cortese E., Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale, Roma, 1966, pagg. 62 ss.
[12] Per un’analisi storica più dettagliata si rimanda a Cortese E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, 2000, pagg. 84 ss
[13] V. Cortese E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, 2000, pag. 87: “Basta guardare al linguaggio da legislatore che usa sempre Rotari, dando precetti in prima persona e con autorità (…) per comprendere ch’egli faceva discendere l’efficacia vincolante dell’Editto dalla propria autorità e non dall’aprovazione popolare”.
[14] Contrario ad una simile impostazione è Cortese E., Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma, 2000, pagg. 87 ss., il quale richiama l’attenzione al fatto che il patto non fosse concluso con il popolo, ma con i maggiorenti, e che la convenzione era tesa ad evitare il disordine civile, tant’è che conteneva una serie di sanzioni legate alla commissione di comportamenti illegittimi”.
[15] Cfr. Frosoni T.E., Sovranità popolare e costituzionalismo, Milano, 1997, pagg. 9 ss.
[16] Cfr. Schmitt C., La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, Roma, 1975
[17] Cfr. Kelsen H.., Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto, Milano, 1989, pagg. 58 ss
[18] Cfr. Schmitt C.., Teologia politicA: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità, Roma, 1975
[19] O, più precisamente, della vita in cui lo Stato ha la sua realtà vitale, cioè del suo processo d’integrazione. Il senso di questo processo è la sempre nuova produzione della totalità della vita dello Stato, e la Costituzione è la normazione tramite leggi dei singoli aspetti di questo processo. Si legga, per approfondimenti, Smend R.., Costituzione e diritto costituzionale, Milano, 1988

Sgueo Gianluca

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